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APPROVATO IL MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU

IMU2Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 è stato firmato il modello di dichiarazione IMU, unitamente alle relative istruzioni. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Dichiarazione può essere presentata in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU 20_ _” mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati oppure a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno oppure in via telematica tramite pec, indirizzata all’ufficio tributi del comune competente.

L’obbligo di presentazione scatta solo in casi particolari e per talune tipologie di immobili. L’elenco completo dei casi è consultabile nelle istruzioni del modello dichiarativo. L’abitazione principale, benché usufruisca di un’aliquota agevolata, non va mai dichiarata ai fini Imu, questo perché i Comuni sono a conoscenza dei dati attraverso l’incrocio con le informazioni dell’anagrafe; fa eccezione il caso particolare in cui i coniugi non separati hanno residenze distinte nello stesso comune.

Si ricorda, infine, che il termine di presentazionedella dichiarazione Imu, per gli immobili per i quali l’obbligo è sorto dal 1° gennaio 2012, è il prossimo 30 novembre.

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I contribuenti che hanno cambiato la loro situazione immobiliare dovranno presentare la dichiarazione IMU entro il 1° ottobre, salvo proroghe

IMU2Entro il 1° ottobre i contribuenti possessori di immobili che hanno subito variazioni devono presentare la dichiarazione IMU. Come previsto dall’art. 13 del Decreto salva Italia, infatti, si applicano anche all’IMU, in quanto compatibili, le regole sulla dichiarazione ICI. L’adempimento non deve essere effettuato per gli immobili per i quali è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico) o oggetto di compravendita. Non fa scattare l’obbligo di dichiarazione IMU anche l’abitazione principale con l’eventuale presenza di figli fino a 26 anni che danno diritto alla detrazione di € 50, grazie al fatto che le informazioni anagrafiche permettono al Comune di conoscere i dati relativi a tale situazione. L’obbligo di dichiarazione si ha, infatti, in tutti i casi in cui il Comune non ha tutte le informazioni utili a vigilare sul corretto pagamento dell’IMU.

Fonte: Il Sole 24 Ore

IMU – Prime linee guida del Ministero dell’Economia e Finanze che i Comuni dovranno seguire per la redazione del regolamento IMU

IMU2Il Ministero delle Finanze ha pubblicato le linee guida per i Comuni per la redazione del regolamento in cui sono contenuti i principali rilievi formulati dal Dipartimento delle Finanze nell’ambito dell’attività di esame dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, al fine di evidenziare le disposizioni regolamentari non coerenti con la disciplina dell’IMU.

In particolare, in merito alla possibilità per i comuni di considerare adibita ad abitazione principale

–          l’unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che stabiliscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

–         l’unità mobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti al di fuori del territorio dello Stato,

le linee guida hanno precisato che tale assimilazione si riferisce esclusivamente alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero e non anche all’ipotesi in cui la residenza venga fissata presso un parente o affine. Tuttavia, ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011 e nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, come confermato dal rilievo n. 12 delle linee guida del Ministero dell’Economia e delle finanze, l’ente locale può deliberare un’aliquota agevolata ridotta (fino allo 0,46 per cento).

Scarica le linee guida e il format di Regolamento di ausilio per i Comuni nella predisposizione dell’atto.

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Arriva la proroga per l’invio telematico dei modelli 770/2012

Nella serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto, a mezzo comunicato stampa, il differimento del termine di presentazione dei modelli 770/2012 ordinario e semplificato al 20 settembre 2012.
La proroga è stata accordata per tener conto delle esigenze rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per contribuenti e sostituti d’imposta.

 

 

Unico 2012: Proroga per i Versamenti

Il DPCM pubblicato in Gazzetta ufficiale proroga dal 18 giugno (il 16 giugno cade di sabato) al 9 luglio 2012 (l’8 luglio cade di domenica) il termine per il versamento, senza interessi, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 (anche unificati) e IRAP 2012.

Si allunga, invece, dal 10 luglio al 20 agosto 2012 il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

Beneficiano della doppia proroga dei termini:

–       le persone fisiche (anche non soggette agli studi settore) tenute, entro il 18 giugno, al versamento del saldo per il 2011 e della prima rata di acconto del 2012 delle imposte e dei contributi collegati alle dichiarazioni;

–       i contribuenti diversi dalle persone fisiche, soggetti agli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore;

–       i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti, cioè i soggetti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Soggetti titolari di partita IVA
Versamento I rata entro il 9 luglio 2012 Versamento I rata entro il 20 agosto 2012
I rata 9 luglio 2012 20 agosto 2012
II rata 16 luglio 2012 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica)
III rata 20 agosto 2012 (il 16 cade nel periodo feriale) 16 ottobre 2012
IV rata 17 settembre 2012 (il 16 cade di domenica) 16 novembre 2012
V rata 16 ottobre 2012
VI rata 16 novembre 2012

 

Persone fisiche non titolari di partita IVA   
Versamento I rata entro il 9 luglio 2012  Versamento I rata entro il 20 agosto 2012 
I rata 9 luglio 2012  20 agosto 2012
II rata 31 luglio 2012  31 agosto 2012
III rata 31 agosto 2012  1° ottobre 2012 (il 30 settembre cade di domenica)
IV rata 1° ottobre 2012 (il 30 settembre cade di domenica)  31 ottobre 2012
V rata 31 ottobre 2012  30 novembre 2012
VI rata 30 novembre 2012

 

IMU: Chiarimenti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha diramato la Circolare n. 3/DF che chiarisce gli aspetti relativi all`applicazione dell`Imposta Municipale Propria (IMU).

In particolare, la circolare precisa quali sono le modalita` di calcolo dell`IMU, comprese le detrazioni; individua le categorie di soggetti ai quali si applica l`imposta e chiarisce le modalita` di applicazione delle agevolazioni per categorie particolari di fabbricato (es. fabbricati rurali) o terreno (es. terreni agricoli).

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Nuove disposizioni sulle rateazioni di Equitalia

legislazioneLe istanze di rateazione per importi fino a 20.000 euro dovranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.
Alla luce di tale modifica, per importi fino a 20.000 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili, fermo restando, in ogni caso, che l’importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà e previo coinvolgimento dei livelli superiori di responsabilità da parte delle competenti strutture.
Al riguardo, il prospetto di determinazione delle rate per scaglioni di importo fino a 5.000 euro non trova più attuazione.
Per i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità semplificata e dalle persone fisiche viene elevata da 25.000 euro a 50.000 euro la soglia di debito da rateizzare in relazione al quale è fatto obbligo di corredare l’istanza con la comunicazione relativa alla determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa, sottoscritta dai professionisti abilitati.

Nell’ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, si ritiene che l’indice Alfa non debba più essere considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili secondo il seguente prospetto:
a. indice Alfa da 0.0 a 2 » 18 rate al massimo;
b. indice Alfa da 2.1 a 4 » 36 rate al massimo;
c. indice Alfa da 4.1 a 6 » 48 rate al massimo;
d. indice Alfa da 6.1 a 8 » 60 rate al massimo;
e. indice Alfa da 8.1 in su » 72 rate al massimo.

Riduzione dei premi assicurativi per le imprese artigiane

tariffe inailDecreto Ministero Lavoro 27.03.2009, G.U. 25.05.2009

Alle imprese artigiane spetta una riduzione sull’ammontare complessivo dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. E’ quanto previsto dal decreto 27 marzo 2009 del ministero del Lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.

Possono usufruire della riduzione le imprese che:

  • non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio
  • abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e d igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale e trasmessi agli Ispettorati del lavoro.

Deducibilità dei compensi agli amministratori delle società di capitali e di persone

I compensi spettanti agli amministratori sono deducibili ai fini delle imposte sul reddito purché inerenti, mentre non lo sono ai fini dell’Irap.

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 95 del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti.

I compensi erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.

La norma si applica anche alle società di persone, per espresso richiamo da parte dell’articolo 56 del Tuir.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57/2001 ha disposto l’applicazione del principio di cassa allargato, prevedendo la deducibilità dei compensi corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo.

Dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (decesso del defunto) da i chiamati all’eredità, i legatari, gli amministratori dell’eredità e i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni, in caso di assenza o morte presunta. Nel caso siano tenuti alla presentazione più soggetti, è sufficiente che adempia anche uno solo. La dichiarazione di successione può essere presentata direttamente all’ufficio delle Entrate (che rilascia ricevuta) nella cui circoscrizione era residente il defunto al momento del decesso ovvero spedita per raccomandata. Fino alla scadenza del termine (dei 12 mesi), la dichiarazione presentata può essere modificata mediante la presentazione di dichiarazioni sostitutive. Anche successivamente è possibile rettificare (con dichiarazione rettificativa) eventuali errori commessi nella dichiarazione originaria. La dichiarazione rettificativa dei valori dichiarati deve essere presentata entro il termine previsto per l’accertamento dell’obbligazione tributaria, e cioè prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall’articolo 27, comma 3, del Dlgs n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell’imposta principale).

Spese di ristrutturazione: ripartizione delle quote annuali detraibili

La detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’appartamento deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Dal 1° gennaio 2012 (e, dunque, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2012), la detrazione continua a spettare fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48mila euro per ciascuna unità immobiliare, ma non ha più scadenza in quanto resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (articolo 4), che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef (articolo 16-bis del Tuir). Per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione secondo il criterio previgente ossia, rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo.