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Spesometro 2011: software e scadenze

L’ Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito il software gratuito aggiornato e opportunamente modificato per la trasmissione delle informazioni fiscali.

Ricordiamo che coloro che sono chiamati alla trasmissione dei dati del cosiddetto spesometro hanno tempo fino al 30 aprile per trasmettere per via telematica le operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2011.

Per la trasmissione, chiarisce il comunicato, “deve essere utilizzato il tracciato record attualmente disponibile sul sito internet dell’Agenzia”.

La comunicazione va poi effettuata utilizzando la nuova versione del software, come spiega l’Agenzia, stato opportunamente modificato per recepire le novità normative contenute nell’articolo 2, comma 6, del Dl 16/2012 (decreto di semplificazione fiscale) che consente di inviare dati relativi al nuovo spesometro anche relativi ad operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita.

Ricordiamo che restano esenti dagli obblighi di comunicazione:

  • operazioni oggetto di segnalazione all’Anagrafe tributaria
  • operazioni sottese ai rapporti finanziari (comunicate ai fini di indagini fiscali)
  • operazioni finanziarie esenti IVA (ex art. 10, D.P.R. n. 633 del 1972)
  • operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari ai fini di regolamento contabile
  • operazioni finanziarie tra compagnie di assicurazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Società di capitali: Bilancio 2011

Il termine ultimo per approvare il bilancio relativo all’esercizio 2011 per le società di capitali è il 29 aprile 2012. Essendo quest’anno bisestile, entro tale data dovrà essere convocata l’assemblea ordinaria, a meno di non ricadere in casi particolare in cui il bilancio può essere esaminato ed approvato entro il maggior termine di 180 giorni (entro il 28 giugno) o nel caso in cui lo statuto della società indichi un termine diverso. In particolare il progetto di bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovrà essere comunicato al collegio sindacale entro 30 giorni dalla data di incontro e deve rimanere depositato in copia presso la sede della società. A seguire, il progetto di bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci, secondo apposito incontro, secondo quanto previsto dall’art. 2364, comma 2 del c.c. . Una volta approvato e depositato dagli amministratori entro 30 giorni dalla data di approvazione (29 maggio) presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente. Il bilancio deve essere accompagnato dall’eventuale relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione del bilancio. Tutto ciò se non si vuole incorrere nella sanzione di omissione dell’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci, che prevede una sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197. Chiaramente in funzione dell’approvazione del bilancio anche il pagamento delle imposte di saldo 2011 e acconto 2012 dovrà essere programmato entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta o di approvazione del bilancio.

Confidi e riserve in sospensione d’imposta

confidiCon la risoluzione n. 62/E del 25 febbraio, l’agenzia delle Entrate, in risposta a un’istanza d’interpello formulata da una società operativa nell’attività di garanzia collettiva fidi, chiarisce qual è il regime fiscale da applicarsi alle riserve in sospensione d’imposta derivanti dall’accantonamento degli avanzi di gestione costituiti a decorrere dall’esercizio 2003. La risoluzione, in particolare, focalizza la disciplina relativa alla attività di garanzia collettiva dei fidi chiarendo quale sia il contenuto della previsione normativa e i criteri di determinazione del reddito d’impresa e precisando quale sia il trattamento fiscale nel caso in cui vi siano riserve in sospensione d’imposta.
La materia è contenuta – come richiamato nella risoluzione – nell’articolo 13 del decreto legge 269/2003, il quale definisce i soggetti, il contenuto e la qualificazione fiscale dei confidi e, segnatamente per le finalità della problematica in questione, il trattamento tributario degli avanzi di gestione.
Infatti, la disposizione appena evocata, riformando in modo sostanziale la disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi e il relativo settore, ha, nel contempo, ampliato l’attività medesima di garanzia collettiva dei fidi, tradizionalmente svolta da consorzi e società cooperative, al fine di favorirne, anche attraverso il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, il rilancio economico.

Come è noto, i confidi possono operare nella veste giuridica di consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, e sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
La risoluzione richiama, in particolare, il comma 1 dell’articolo 13 del decreto, che contiene la definizione positiva dell’attività di garanzia collettiva dei fidi ovvero “l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario“.

La risoluzione abbonda di richiami normativi per supportare le motivazioni di rigetto della soluzione interpretativa formulata dal contribuente, il quale, dopo la modifica statutaria dell’attività svolta, ambirebbe beneficiare del trattamento derogatorio previsto dal comma 46 dell’articolo 13 relativamente alle riserve in sospensione d’imposta.
Come dettagliatamente riportato nella risoluzione, infatti, l’interpellante, intendendo modificare il proprio statuto al fine di intraprendere, come intermediario finanziario, l’esercizio di attività di concessione di garanzie nei confronti del pubblico, pur mantenendo la forma di società consortile per azioni, ritiene che le riserve di utili in sospensione d’imposta debbano concorrere alla formazione del reddito nell’esercizio di distribuzione ovvero in tutte le ipotesi di utilizzo diverse dalla copertura delle perdite d’esercizio.

E’ opportuno al riguardo precisare che, ai fini delle imposte sui redditi, i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali anche se costituiti come consorzi. Infatti, in seguito all’entrata in vigore della disposizione richiamata nella risoluzione che si commenta, i confidi assumono la qualifica di enti commerciali di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 73 del Tuir e, conseguentemente, sono assoggettati al relativo regime sia sotto il profilo del trattamento tributario (e in particolare delle modalità di determinazione del reddito complessivo) sia degli adempimenti formali.

Alla qualificazione dei confidi quali enti commerciali consegue l’applicazione dell’articolo 73 del Tuir, secondo il quale il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa e si determina secondo le disposizioni di cui alla sezione I del capo II del Tuir medesimo.
In particolare, l’articolo 83 del Tuir dispone che detto reddito si determina apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel Tuir medesimo.

La risoluzione evoca il comma 46, secondo capoverso, dell’articolo 13 perché introduttivo della deroga al detto articolo 83 in quanto statuisce che “il reddito d’impresa e’ determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel Titolo I, capo VI, e nel Titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi…“.
Ne consegue che, per i confidi, non assumono rilevanza gli imponibili derivanti dalle variazioni fiscali in aumento apportate al risultato d’esercizio.
Il comma 46 dell’articolo 13 detta altresì disposizioni in materia di tassazione degli avanzi di gestione dei confidi.
Lo stesso comma 46 dispone, inoltre, che “gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall’aumento del fondo consortile o del capitale sociale“.

Ai sensi della disposizione in esame, pertanto, gli avanzi di gestione maturati dai confidi e accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto concorrono alla formazione del reddito dei confidi medesimi solo qualora detti fondi e riserve siano utilizzati per finalità diverse dalla copertura delle perdite di esercizio o dall’aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
L’interpretazione edittale sia letterale che logica apoditticamente conduce alla conclusione che il regime derogatorio previsto dal comma 46 dell’articolo 13 del Dl 269/2003 non può trovare applicazione allo status dell’interpellante in quanto il cambiamento di attività che la società intende effettuare – ossia il passaggio dall’attività di garanzia collettiva dei fidi a quella di concessione di garanzie nei confronti del pubblico – determina il venir meno del regime agevolativo previsto nel comma 46 dell’articolo 13 a decorrere dal periodo di imposta in cui si verifica detto cambiamento.

L’agenzia delle Entrate non manca, tuttavia, di chiarire che il passaggio alla nuova attività di concessione di garanzie nei confronti del pubblico non determina, comunque, la tassazione di quelle riserve in sospensione d’imposta formatesi nei periodi di imposta pregressi ai sensi del predetto comma 46, posto che la variazione dell’attività esercitata non rappresenta un presupposto per la tassazione di tali riserve.
La necessità, poi, di individuare il presupposto che determina la tassazione delle riserve in sospensione d’imposta presenti nel patrimonio netto della società anche in seguito alla modifica statutaria conduce a richiamare ancora il comma 46.

Si ribadisce nella nota di prassi che “lo stesso comma 46 dell’articolo 13, da un lato, individua nell’utilizzazione della riserva il presupposto per la sua tassazione e, dall’altro, prevede delle specifiche deroghe (copertura di perdite d’esercizio, aumento del fondo consortile o del capitale sociale) in presenza delle quali non si ha tassazione poiché la riserva si considera non utilizzata“.
La riserva presente nel bilancio dopo il cambio di attività deve necessariamente concorrere alla formazione dell’imponibile nel momento in cui si manifesta il presupposto generale di tassazione (rappresentato dall’utilizzazione della riserva).
La riserva in sospensione d’imposta oggetto del quesito concorrerà alla formazione del reddito imponibile, quindi, nell’esercizio di utilizzazione, anche se tale utilizzo si concretizzi nella copertura delle perdite d’esercizio o nell’aumento del fondo consortile o nell’incremento del capitale sociale.

 

Gestione separata L.335/1995: Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2012.

inps GS1) Aliquote contributive e di computo 

L’articolo 22, comma 1 della legge di stabilità (l. n. 183 del 12 novembre 2011) ha previsto che dal 1 gennaio 2012 l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale.

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).

Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2012 e le relative aliquote di computo sono complessivamente fissate come segue: 

Soggetti

Aliquote

soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

27,72%

(27,00%IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

18,00%

 2)   Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012).

3) Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 18,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2012 è pari a euro 96.149,00.

 4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2012

Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti, di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato v. circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002).

Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2011.

5) Minimale per l’accredito contributivo

Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2012 detto minimale è pari ad euro 14.930,00.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 18 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.687,40 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 4.138,60 (di cui 4.031,10 ai fini pensionistici).

Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma29, L. 335/1995).

Preleva il documento di formato pdf  → GS 2012 - Circolare numero 16 del 03-02-2012

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2012

INPS ART-COMPremessa

L’art. 24, comma 22 del D. L. n. 201 del 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2012, sono pari alla misura del 21,30%.

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2012, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 35, comma 1, della legge n.183 del 2010 n. 2), fino al 31 dicembre 2014.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

1. Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l’anno 2012, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.930,00

Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell’art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 – moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2012 (€45,70) ed aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 21,30 % 21,39 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 18,30 % 18,39 %

La riduzione contributiva al 18,30% (artigiani) e al 18,39% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni       3.187,53     (3.180,09 IVS + 7,44 maternità) 3.200,96    (3.192,89 IVS + 7,44 maternità
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 2.739,63     (2.732,19 IVS + 7,44 maternità) 2.753,07     (2.745,63 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a: 

Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni  265,63(265,01 IVS +0,62 maternità 266,75(266,13  IVS +0,62 maternità
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 228,30(227,68  IVS +0,62 maternità 229,42(228,80  IVS +0,62 maternità

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

2 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2012 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2011 per la quota eccedente il predetto minimale di € 14.930,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 44.204,00.

Per i redditi superiori a € 44.204,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

scaglione di reddito Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a   44.204,00 21,30 % 21,39 %
da        44.204,01 22,30 % 22,39 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a    44.204,00 18,30 % 18,39 %
da   44.204,01 19,30 % 19,39 %

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2012 (si veda in proposito il seguente punto 4).

3 – Massimale imponibile di reddito annuo.

Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2012 pari a € 44.204,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l’anno 2012, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 73.673,00 (€44.204,00 più € 29.469,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.

Preme evidenziare, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2012, ad € 96.149,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 15.987,09 (44.204,00*21,30%+29.469,00*22,30%) 16.053,34(44.204,00*21,39%+29.469,00*22,39%)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 13.776,85(44.204,00*18,30%+29.469,00*19,30 13.843,15(44.204,00*18,39%+29.469,00 *19,39

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 20.999,18(44.204,00*21,30%+51.945,00*22,30 21.085,72(44.204,00*21,39%+51.945,00*22,39
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 18.114,71(44.204,00*18,30%+51.945,00*19,30 18.201,24(44.204,00*18,39%+51.945,00*19,39

4 – Contribuzione a saldo

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  1.  è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);
  2. è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2012, ai redditi 2012, da denunciare al fisco nel 2013).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2012, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

5 – Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguente modalità:

a)    imprese familiari legalmente costituite:

sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50-bis c.c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);

b)    aziende non costituite in imprese familiari:

il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

6 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

7 – Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  • 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2012 e 16 febbraio 2013, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2011, primo acconto 2012 e secondo acconto 2012.
Preleva il documento di formato pdf  → IVS 2012 - Circolare numero 14 del 03-02-2012

INAIL: Tariffe dei premi D.Lgs. n.38/2000

tariffe inailA decorrere dal 1° gennaio 2000 sono istituite distinte tariffe dei premi per ciascuna delle seguenti gestioni individuate ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, di seguito denominato “Decreto Legislativo n. 38/2000”:

a) “Industria”, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;

b) “Artigianato”, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;

c) “Terziario”, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche:per le relative attività ausiliarie;

d) “Altre Attività”, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle precedenti lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88, di seguito denominata “legge n. 88/89”.

2. Le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni, divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci.

3. Le indicazioni e le specificazioni contenute nella intestazione dei grandi gruppi, gruppi e sottogruppi sono valide per tutti i gruppi, i sottogruppi e le voci in essi eventualmente compresi.

[Fonte: INAIL]

capture-20141201-120136Download Guida alle Tariffe dei premi INAIL

Agenzia Entrate, Risoluzione n.151/E del 15/12/2004 | ICI E IRAP rilevanza delle relative variazioni in aumento ai fini del reddito di impresa dei confidi

confidiOGGETTO: Istanza di interpello – Articolo 13, comma 46, del d.L 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 

Con istanza pervenuta in data 6 agosto 2004, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 46, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con particolare riguardo alla rilevanza delle variazioni in aumento relative all’IRAP ed all’ICI nella determinazione del reddito d’impresa dei confidi.

Soluzione prospettata

La società istante ritiene che la disposizione contenuta nell’articolo 13 del decreto legge n. 269 del 2003, che prevede la irrilevanza delle variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del TUIR ai fini delle determinazione del reddito imponibile dei confidi, valga anche in relazione alle variazioni in aumento relative all’IRAP ed all’ICI.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 13, comma 46, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone, tra l’altro, che per i confidi “Il reddito d’impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”.

Con la circolare del 21 giugno 2004, n. 28/E, è stato precisato che, per effetto delle modifiche apportate dal d.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, al testo unico delle imposte sui redditi (di seguito, in breve, “TUIR”), il riferimento operato dalla disposizione sopra citata deve intendersi ai criteri di cui all’attuale sezione I del capo II del TUIR.

Con riferimento al quesito prospettato si sottolinea che l’attuale articolo 99 del TUIR (già articolo 64) dispone l’indeducibilità dall’IRES per le “imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa” e la deducibilità delle altre imposte nell’esercizio in cui avviene il pagamento. Di contro, l’indeducibilità dell’IRAP e dell’ICI ai fini delle imposte sui redditi discende rispettivamente degli articoli 1, comma 2, del d.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 446, e 17, comma 1, del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che trovano applicazione a prescindere dal disposto di carattere generale dell’articolo 99 del TUIR.

Ciò opportunamente premesso, con riferimento alla possibilità di estendere la disposizione agevolativa prevista dall’articolo 13, comma 46, del d.L. n. 269 del 2003, anche alle rettifiche in aumento del risultato d’esercizio operate in sede di determinazione del reddito d’impresa da assoggettare a tassazione ai fini dell’IRES, conseguenti a disposizioni specifiche come quelle che riguardano l’indeducibilità dell’IRAP e dell’ICI, la scrivente reputa non condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Si ritiene, infatti, che il preciso riferimento normativo, contenuto nel citato articolo 13, alla irrilevanza degli imponibili derivanti dalle variazioni fiscali in aumento individuate nella parte del TUIR che tratta della determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali escluda la possibilità di estendere l’agevolazione in parola a rettifiche in aumento del risultato d’esercizio previste da altre disposizioni.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza d’interpello presentata alla Direzione regionale , è resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Gestione separata L.335/1995: Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2011.

inps GS1)   Aliquote contributive 

Con circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 sono stati illustrati gli effetti sulla contribuzione previsti dall’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha determinato il graduale incremento delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per gli iscritti alla Gestione separata fino all’anno 2010.

Per l’anno 2011 l’articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 aveva previsto, a decorrere dal 1°gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento, ma il comma 39 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011) ha abrogato il citato comma 10.

Pertanto nulla è innovato rispetto alle aliquote vigenti nel 2010.

Come negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia (vedi circolare n. 76 del 16/4/2007 e messaggio n. 12768 del 22/5/2007).

La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).

In conseguenza del quadro sopra riassunto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2011, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue: 

                       Soggetti

Aliquote

soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

26,72%

(26,00%IVS + 0,72

aliquota aggiuntiva)

soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

17,00%

 2)   Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011). 

3)   Massimale annuo di reddito

 Le predette aliquote del 26,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2011 è pari a euro 93.622,00.

4)   Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2011

 Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato).

Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2011 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2010 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2010.

5)   Minimale per l’accredito contributivo

  Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2011 detto minimale è pari ad euro 14.552,00.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.473,84, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.888,29 (di cui 3.784,00 ai fini pensionistici).

Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).

6)   Aliquote di computo

 Per il  2011 le aliquote di computo restano confermate nella misura del 26 per cento e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.

Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.

Preleva il documento di formato pdf →  GS 2011 – Circolare numero 30 del 09-02-2011

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2011

INPS ART-COM1.Premessa.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per il corrente anno 2011, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall’art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2011, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 19-ter, comma 2, del d.l. 28 novembre 2008 n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2), fino al 31 dicembre 2013.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l’anno 2011, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.552,00. Tale valore è stato ottenuto – in  base alle disposizioni contenute nell’art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 – moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2011 (€ 44,49) ed aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni 20,00%

20,09%

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni 17,00%

17,09%

La riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così determinato:

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

2.917,84

 (2.910,40 IVS

+ 7,44 maternità)

2.930,94

 (2923,50 IVS

+ 7,44 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

2.481,28

 ( 2.473,84 IVS

+ 7,44 maternità)

2.494,38

 (  2.486,94 IVS

+ 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

243,15

 ( 242,53 IVS

+ 0,62 maternità)

244,24

 ( 243,62 IVS

+ 0,62 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

206,77

 (206,15 IVS

+ 0,62 maternità)

207,86

(  207,24 IVS

+ 0,62 maternità)

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2010 per la quota eccedente il predetto minimale di €. 14.552,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di €.43.042,00.

Per  i redditi superiori a € 43.042,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.  Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

Soggetti scaglione di reddito Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni fino 43.042,00 20,00% 20,09%
da 43.042,01 21,00% 21,09%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino 43.042,00 17,00% 17,09%
da 43.042,01 18,00% 18,09%

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2011 (si veda in proposito il seguente punto 4).

4. Massimale imponibile di reddito annuo.

Come è noto, il  comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2011 pari a € 43.042,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.  Per l’anno 2011, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a €  71.737,00(€ 43.042,00 più € 28.695,00 ). Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa. I  predetti  limiti  individuali  riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza  anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far  valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma  18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale  annuo è pari, per il 2011, ad € 93.622,00 e tale massimale non è frazionabile  in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue :

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

14.634,35

 (43.042,00*20,00%

+28.695,00 * 21%)

14.698,91

 (43.042,00* 20,09%

+ 28.695,00 * 21,09%)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

12.482,24

 (43.042,00*17,00.%

+ 28.695,00  * 18,00%)

12.546,80

 (43.042,00 * 17,09%

+28.695,00 * 18,09%)

 5. Contribuzione a saldo

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a)   è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);

b)   è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2011, ai redditi 2011, da denunciare al fisco nel 2012).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2011, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

 6. Imprese con collaboratori 

Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:

a)     imprese familiari legalmente costituite:

sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50-bis c.c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);

b)     aziende non costituite in imprese familiari:

il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito  attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

  8. Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

–      16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

–      entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011. 

Preleva il documento di formato pdf  → IVS 2011 - Circolare numero 34 del 10-02-2011

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2010

INPS ART-COM1. Premessa.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, per il corrente anno 2010, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall’art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2010, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 19-ter, comma 2, del d.l. 28 novembre 2008 n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2), fino al 31 dicembre 2013.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito.

Per l’anno 2010, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 14.334,00.

Tale valore è stato ottenuto – in  base alle disposizioni contenute nell’art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 – moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2010 (€ 43,79) ed aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

20,00 %

20,09 %

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

17,00 %

17,09 %

La riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così determinato:

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

2.874,24

(2.866,80 IVS

+ 7,44 maternità)

2.887,14

(2.879,70 IVS

+ 7,44 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

2.444,22

(2.436,78 IVS

+ 7,44 maternità)

2.457,12

(2.449,68 IVS

+ 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

239,52

(238,90 IVS

+ 0,62 maternità)

240,60

(239,98 IVS

+ 0,62 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

203,69

(203,07 IVS

+ 0,62 maternità)

204,76

(204,14 IVS

+ 0,62 maternità)

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

 3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2010 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2009 per la quota eccedente il predetto minimale di € 14.334,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di €42. 364,00

Per  i redditi superiori a € 42.364,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

Soggetti scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a 42.364,00

20,00 %

20,09 %

da 42.364,01

21,00 %

21,09 %

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni fino a 42.364,00

17,00 %

17,09 %

da 42.364,01

18,00 %

18,09 %

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2010 (si veda in proposito il seguente punto 4).

4. Massimale di reddito annuo imponibile.

Come è noto, il  comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2010 pari a € 42.364,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l’anno 2010, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 70.607,00 (€ 42.364,00 + € 28.243,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.

I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere  anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2010, ad € 92.147,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

14.403,83

(42.364,00 * 20%

+ 28.243,00 * 21%)

14.467,38

(42.364,00 * 20,09%

+ 28.243,00 * 21,09%)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

12.285,62

(42.364,00 * 17%

+ 28.243,00 * 18%)

12.349,17

(42.364,00 * 17,09%

+ 28.243,00 * 18,09%)

lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

18.927,23

(42.364,00 * 20%

+  49.783,00 * 21%)

19.010,16

(42.364,00 * 20,09%

+  49.783,00 * 21,09%)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

16.162,82

(42.364,00 * 17%

+  49.783,00 * 18%)

16.245,75

(42.364,00 * 17,09%

+  49.783,00 * 18,09%)

 5. Contribuzione a saldo

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a)   è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);

b)   è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2010, ai redditi 2010, da denunciare al fisco nel 2011).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2010, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

6. Imprese con collaboratori.

Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:

a)    imprese familiari legalmente costituite:

sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50-bis c.c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);

b)    aziende non costituite in imprese familiari:

il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito  attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

7.  Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

8. Termini e modalità di versamento.

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

–      16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2010 e 16 febbraio 2011, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

–      entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2009, primo acconto 2010 e secondo acconto 2010.

Preleva il documento di formato pdf  → IVS 2010 - Circolare numero 14 del 02-02-2010

Gestione separata L.335/1995: Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2010.

inps GS1)   Aliquote contributive 

Con circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 sono stati illustrati gli effetti sulla contribuzione dell’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha determinato il graduale incremento delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per gli iscritti alla Gestione separata.

In base alla citata disposizione anche nel 2010 è previsto l’incremento di un punto percentuale per l’aliquota relativa ai soggetti che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

Come negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia (vedi circolare n. 76 del 16/4/2007 e messaggio n. 12768 del 22/5/2007).

La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).

In conseguenza del quadro sopra riassunto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2010, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue: 

a)  26,72 per cento (26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

b)  17,00 per cento, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. 

2)   Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento 

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2009, primo acconto 2010 e secondo acconto 2010). 

3)   Massimale annuo di reddito 

Le predette aliquote del 26,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2010 è pari a euro 92.147,00. 

4)   Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2010 

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato).

Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2010 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2009 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2009.

5)   Minimale per l’accredito contributivo 

 Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2010 detto minimale è pari ad euro 14.334,00.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 17 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 2.436,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.830,04 (di cui 3.726,84 ai fini pensionistici).

Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995). 

6)   Aliquote di computo 

Come disposto dalla norma già richiamata al punto 1), con effetto dal 1° gennaio 2010, le aliquote di computo sono stabilite nella misura del 26 per cento e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.

Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007. 

Preleva il documento di formato pdf  → GS 2010 - Circolare numero 13 del 02-02-2010