NUOVO REGIME DEL CASH ACCOUNTING

L’art. 32-bis del D.L. 22.6.2012 n. 83, ha previsto, con decorrenza 1.12.2012, un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, cosiddetta “ IVA per cassa ” o “ Cash accounting ”.
Come precisa la Circolare 44E del 26-11-2012 dell’Agenzia delle Entrate, tutti coloro che operando nell’esercizio di impresa, arti o professioni, e avendo realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti, anch’essi soggetti passivi Iva, potranno scegliere di aderire, o meno, alle nuove regole del cash accounting. La medesima opzione vale per questi soggetti in riferimento alla corrispondente detrazione dell’imposta.
Il nuovo regime del cash accounting prevede il differimento all’atto del pagamento dei corrispettivi dell’esigibilità dell’imposta dovuta dal soggetto che eroga un servizio o cede un bene. Stesso discorso per la detrazione che questo soggetto può esercitare solo a partire dal momento in cui paga l’IVA al proprio fornitore. Naturalmente, il differimento è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene comunque esigibile, detraibile, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
La circolare illustra nel dettaglio tutti i casi in cui l’Iva per cassa, in quanto regime speciale, non è applicabile. Si tratta, in particolare, delle operazioni soggette a regole specifiche (come, ad esempio, nel caso del regime monofase o di quello previsto per l’agricoltura e le attività connesse), e di quelle effettuate nei confronti di privati o di altri soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Sono, invece, esclusi dalla categoria dei soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono nell’esercizio d’impresa. L’Agenzia chiarisce che nel calcolo del limite del volume d’affari per poter applicare il nuovo regime – fissato a 2 milioni di euro – vanno considerate tutte le operazioni attive, comprese quelle per le quali non è possibile applicare l’Iva per cassa.
L’opzione per la liquidazione dell’Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, il quale la deve comunicare nella dichiarazione relativa all’anno in cui ha tenuto tale comportamento. Sulle fatture emesse dovrà essere riportata sia l’annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa” sia l’indicazione dello specifico atto normativo che ne disciplina l’applicazione – articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83. La circolare chiarisce che anche se il regime dell’Iva per cassa è opzionale, una volta espressa l’opzione, il contribuente è vincolato per almeno tre anni, ad applicare il regime, salvo le eccezioni già indicate, a tutte le operazioni attive e passive effettuate, a meno che, naturalmente, non realizzi un volume d’affari superiore a due milioni di euro.

Fonte Agenzia delle Entrate