Legge di Stabilità 2015 | Nuove prestazioni soggette al meccanismo del reverse charge

Reverse

Dal 1° gennaio 2015 l’applicazione del Reverse Charge coinvolge nuovi settori e nuove tipologie di prestazioni.

Con la Legge di Stabilità 2015 l’imposta è applicata dall’acquirente anche nel caso in cui l’operazione abbia ad oggetto le seguenti prestazioni.

Prestazione
Decorrenza
Durata
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (lettera a-ter) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015
A regime
Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (lettera d bis) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015
Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018.
Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (lettera d-ter) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015
Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018.
Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditori di cui all’art. 7-bis, comma 3, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972 (lettera d-quater) Le disposizioni sono applicabili a partire dall’1.1.2015
Le disposizioni sono applicabili per un periodo di quattro anni, ossia fino al 2018.
Cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari(lettera d-quinquies) Le disposizioni in commento entreranno in vigore subordinatamente al rilascio, da parte del Consiglio europeo, di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva 2006/112/CE23;
A regime
Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo Le disposizioni relative alle cessioni di pallet sono applicabili dall’1.1.2015
A regime

Il Reverse Charge in edilizia dal 01.01.2015

Le nuove operazioni interessate dall’inversione contabile (art. 17, comma 6, nuova lettera a- ter, del D.P.R. n. 633/1972) riguardano, a decorrere dal 01.01.2015, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici; queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio.

Servizio
ATECO
Descrizione nuove prestazioni soggette al reverse charge
Prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici
43.39
Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)
43.99.01
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
81.21.00
Pulizia generale e non specializzata di edifici
81.22.02
Altre attività di pulizia specializzata di edifici (esclusa e l’attività di pulizia di impianti e macchinari)
81.29.10
Servizi di disinfestazione con esclusivo riferimento a edifici
Prestazioni di servizi di demolizione relative ad edifici
43.11.00
Demolizione con esclusione della demolizione di altre strutture
Prestazione di installazione di impianti relative ad edifici
43.21.01
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti
43.21.02
Installazione di impianti elettronici, inclusa la manutenzione e riparazione di impianti elettronici già esistenti
43.22.01
Installazione di impianti idraulici,di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02
Installazione di impianti per la distribuzione del gas, ivi inclusa la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti
43.22.03
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati), nonché la manutenzione e riparazione di impianti già esistenti
43.22.04
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), qualora la piscina dovesse essere considerata edificio o parte di esso
43.22.05
Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), qualora il giardino dovesse essere considerato edificio o parte di esso
43.29.01
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09
Altri lavori di costruzione e installazione, se riferite ad edifici
Prestazioni di completamento relative ad edifici
43.31.00
Intonacatura e stuccatura
43.32.01
Posa in opera di casseforti,forzieri, porte blindate
43.32.02
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00
Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01
Attività non specializzate di lavori edili – muratori
43.39.09
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici

Le suddette prestazioni di servizi – intercorse a decorrere dal 01.01.2015 – potranno essere assoggettate al regime di reverse charge solo se effettuate a favore di un altro soggetto passivo d’imposta (esclusi i privati). Al ricorrere di tale ipotesi:

  • il prestatore dovrà emettere fattura senza applicazione dell’imposta, annotando sulla stessa che trattasi di inversione contabile con gli estremi della nuova norma: “fattura emessa ai sensi dell’art.17, sesto comma, lettera a-ter, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633”;
  • il committente ( soggetto passivo Iva) dovrà registrare la fattura ricevuta (integrata con l’imposta determinata attraverso l’applicazione della corretta aliquota IVA), sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.

Per quanto riguarda:

  • le prestazioni di pulizia, si tratta di quelle rese all’interno dei fabbricati, a favore di un qualunque soggetto passivo Iva. La novità, in concreto,  interessa le agenzie immobiliari che appaltano ad imprese le operazioni di pulizia degli appartamenti, ma potenzialmente anche le immobiliari da costruzione e vendita, magari occasionalmente;
  • le prestazioni di demolizione, come quelle di pulizia, che hanno sempre a riferimento i fabbricati, le imprese interessate, in concreto, saranno quelle immobiliari di costruzione e ristrutturazione, come quelle di vendita. Saranno da considerare gli appalti che questi soggetti sottoscrivono con le imprese demolitrici, e i relativi subappalti che queste ultime dovessero attivare;
  • le prestazioni di completamento, di difficile individuazione, dovrebbero intendersi tutte le prestazioni (no le cessioni) che completano la dotazione di un fabbricato rendendolo agibile o abitabile ma anche altre prestazioni non necessarie a quei fini ma comunque ordinate dal cliente soggetto passivo iva. Si pensi, ad esempio, agli infissi, le tinteggiature, le decorazioni, ma anche la realizzazione di giardini. Occorre, comunque, precisare che le novità non interessano le cessioni di beni e le forniture con posa in opera – se la posa è meramente accessoria rispetto al bene acquistato;
  • le prestazioni di installazione impianti, si tratta degli impianti a servizio di un fabbricato, civile o commerciale, ovvero impianti elettrici, impianti idraulici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di aspirazione delle polveri, impianti di allarme, altri impianti simili.

Per quanto riguarda coloro che effettuano le prestazioni, ne sono interessati i seguenti soggetti:

  • elettricisti
  • idraulici
  • installatori di controsoffitti, di caldaie e condizionatori, di infissi
  • gli imbianchini e i decoratori,
  • i giardinieri

e tutte le attività che possono dirsi realizzatrici o installatrici di impianti.