Legge 488/99 | Iva applicabile agli interventi di manutenzione immobili abitativi | Risoluzione n. 25/E

IVA

Con la pubblicazione della Risoluzione n.25/E del 6 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili abitativi, nel caso in cui le prestazioni di servizi comportino la fornitura di “beni significativi” individuati nell’elenco contenuto nel D.M. 29 dicembre 1999.

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che, nell’ipotesi in cui la prestazione di servizi comporti la fornitura di “beni significativi”, l’aliquota ridotta del 10% è applicabile solo fino a concorrenza del valore della prestazione lavorativa considerato al netto del valore, risultante dal contratto, dei beni stessi. Conferma, inoltre, che il valore dei beni significativi deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni, consistenti sia nelle materie prime che nella manodopera impiegata per la produzione degli stessi. E’ quindi esclusa l’applicazione dell’aliquota ridotta sull’intero valore della prestazione: la manodopera impiegata per produrre il bene significativo non rientra nell’agevolazione che il legislatore ha voluto riconoscere con l’articolo 7 legge n. 488/99, essendo questa finalizzata ad agevolare il mero intervento di recupero e quindi la sola manodopera.