CORTE DI CASSAZIONE | Sentenza 11/12/2013, n. 27677/2013

Valida la notifica della cartella esattoriale effettuata nella sede sociale e non nella sede effettiva della società
giurisprudenzaLa Corte di cassazione, nella sentenza 27677/2013, affronta la questione della notifica degli atti impositivi – in particolare nella specie dell’avviso di rettifica Iva – effettuata presso la sede della società nota all’Amministrazione finanziaria e non reperita dal messo notificatore.
Nel caso di specie, la società contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale denunciando la mancata notifica del presupposto avviso di rettifica ai fini Iva. In particolare, la società contribuente aveva contestato la validità della notifica a questa effettuata presso la sede legale mediante il rito degli irreperibili, ai sensi del Dpr n. 600/1973, articolo 60, lettera e), ancorché fosse stata comunicata all’Agenzia delle Entrate la diversa sede effettiva dell’ente, sita in località diversa.
A sostegno della irritualità della notifica effettuata ex articolo 60 del Dpr n. 600/1973, la società aveva anche rilevato che la raccomandata di comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso la sede della Casa comunale era stata inviata alla sede sociale dichiarata irreperibile nella relata di notifica e ricevuta da soggetto non abilitato.
Ciò a riprova che la società non poteva essere ritenuta “irreperibile” presso la sede legale nota all’Amministrazione finanziaria e, quindi, la notifica era stata invalidamente effettuata con il rito degli irreperibili, laddove avrebbe dovuto essere fatta ai sensi dell’articolo 140 cpc, applicabile nell’ipotesi di temporanea assenza.
La Suprema corte, nell’esprimere il proprio convincimento, ha innanzitutto precisato e chiarito i differenti presupposti previsti per la notifica ai sensi dall’articolo 140 cpc – applicabile soltanto nelle ipotesi in cui siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, in quanto ivi temporaneamente irreperibile – e per quella effettuata ai sensi dell’articolo 60, lettera e), del Dpr n. 600/1973.
Il Collegio ha ribadito come, per costante giurisprudenza di legittimità, tale seconda procedura di notifica vada attuata ogniqualvolta il messo notificatore non reperisca il contribuente, perchè trasferito in luogo sconosciuto e abbia verificato che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune (in tale, ex plurimis, Cassazione 17 maggio 2002, n. 7268; 28 settembre 2007, n. 20425; 27 giugno 2011, n. 14030).
Ne discende che l’impossibilità di notificare l’atto impositivo al destinatario presso la sede sociale nota ma non reperita, legittima la notifica dello stesso nelle forme di cui al citato articolo 60, lettera e).
Quanto poi all’intervenuta variazione dati, nella specie invocata dalla società contribuente a sostegno dell’invalidità della notifica effettuata ex articolo 60, la Suprema corte ne ha riconosciuto l’irrilevanza, in quanto nella stessa è stato confermato l’indirizzo della sede sociale e aggiunto solo uno “stabilimento”, sito in un comune diverso da quello della sede legale.
Il Collegio ha chiarito che ciò che rileva ai fini della notifica è la sede legale, ovvero la sede secondaria se sita nel medesimo comune. Il fatto che nella specie la sede secondaria si trovasse in altro comune, a parere dei Giudici, conferma ulteriormente la validità della notifica effettuata secondo il rito di cui al citato articolo 60, lettera e), in quanto l’irreperibilità dell’azienda o dell’ufficio deve essere riscontrata nel comune in cui deve essere eseguita la notificazione, all’interno del quale, come visto, il messo notificatore è chiamato a verificare se il destinatario risulti reperibile presso altro indirizzo.
Da ultimo, il Collegio ha osservato che quanto statuito in ordine alla validità della notifica effettuata ai sensi dell’articolo 60 non potesse essere nella specie inficiato dalla circostanza invocata dalla società contribuente che la raccomandata dell’avvenuto deposito dell’atto nell’albo del comune, fosse stata ricevuta da un preteso rappresentante dell’ente, presso la sede sociale ritenuta irreperibile.Ciò in quanto, non solo non risultava agli atti fornita la prova da parte della contribuente destinataria delle modalità di spedizione e di ricezione di detta raccomandata – e, in particolare, se la stessa fosse stata spedita effettivamente all’indirizzo della sede legale o piuttosto presso altra sede secondaria o stabilimento della società – ma, comunque, perché nel procedimento notificatorio di cui al più volte richiamato articolo 60 – a differenza di quello di cui all’articolo 140 cpc – non è richiesta ai fini della validità, oltre al deposito dell’atto nella casa comunale e la sua affissione per otto giorni consecutivi, anche la spedizione della raccomandata che avvisi il destinatario dell’avvenuta affissione dell’atto (in tal senso, cfr Cassazione, 9 maggio 2003, n. 7120).

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