Studi settore. Uno scostamento del 9% è insufficiente

CTP[Fonte: http://www.fiscal-focus.info]

Sentenza n. 1634/23/15 della Commissione Tributaria Regionale di Bari (Sez. Staccata di Lecce).

In tema di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore, il rilevato scostamento del 9% rende ancor più verosimile la tesi del contribuente secondo cui i minori ricavi rispetto allo standard sono dovuti alla malattia del coniuge e alla morte di un prossimo congiunto.
I giudici di secondo grado leccesi, nelle interessanti motivazioni della sentenza 1634/23/15, scrivono che dal consolidato insegnamento della Cassazione è dato desumere che, ove l’accertamento sia fondato esclusivamente sugli studi di settore, esso deve necessariamente poggiare sull’esistenza certa di gravi incongruenze, intendendosi per tali, dati contabili e risultati asseritamente conseguiti in evidente contrasto con quelli attesi e con i principi economico aziendali. Incongruenze certe che l’Amministrazione deve farsi carico di comprovare spiegandone le ragioni nel proprio atto di accertamento in relazione soprattutto alle giustificazioni addotte dal contribuente nella fondamentale fase del contraddittorio.

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