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Il decreto antiriciclaggio nel prevedere gli obblighi di verifica sul cliente, ne fissa circostanze, modalità, tempi ed esoneri: tra gli obbligati commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati

 

L’art. 17 del D.lgs.231/07, come modificato dal D.Lgs n.90/2017, dispone a carico di quei soggetti che sono indicati all’art. 3 come “soggetti obbligati” tra i quali rientrano: 

  • i commercialisti ed esperti contabili
  • i consulenti del lavoro
  •  enti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita’ in materia di contabilita’ e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
  • i notai e gli avvocati

l’onere di procedere ad una verifica adeguata del cliente titolare effettivo di un dato rapporto o operazione.

Tale onere, da realizzarsi prima del conferimento dell’incarico o dell’esecuzione dell’operazione occasionale o in un momento successivo (quando il basso rischio di riciclaggio lo consente), ricorre:

  • in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
  • in occasione del mutamento del livello di rischio, rispetto all’ultima adeguata verifica effettuata nei confronti di chi è già cliente;
  • in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, posta in essere dal cliente, che comporti lo spostamento di somme, pari o superiore a € 15.000, realizzata mediante una o più operazioni collegate tra loro ovvero tramite il trasferimento di fondi (come definito dall’art.3, par.1, punto 9 del Regolamento (UE) 2015/847) superiore a € 1.000;
  • quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
  • quando vi sono dubbi circa la veridicità o l’adeguatezza dei dati identificativi del cliente;
  • (per i prestatori di servizi di gioco) in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 231/07.

I soggetti obbligati, sono tenuti ad adottare misure di adeguata verifica della clientela, proporzionali all’entità dei rischi e a dimostrare alle autorità (e organismi) preposti, che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nell’esaminare l’entità delle misure di verifica da adottare, i soggetti obbligati terranno conto:

– con riferimento al cliente:

  • della natura giuridica;
  • della prevalente attività svolta;
  • la localizzazione territoriale del cliente e della controparte;
  • il comportamento tenuto in fase di compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

– con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

  • della tipologia, modalità di svolgimento, durata, frequenza, volume e ragionevolezza dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
  • dell’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Le procedure di verifica dovranno essere completate entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico.

L’obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo, non grava sui professionisti sino al momento dell’incarico ove chiamati ad esaminare la posizione giuridica del cliente o incaricati di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza finalizzata a valutare se intentarlo o evitarlo.
Inoltre non è disposto il rispetto dell’onere di verifica quando l’incarico riguardi la mera redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale svolti da consulenti del lavoro.

 

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