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DECRETO CURA ITALIA: Le Indennità per emergenza COVID-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
L’Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.
Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

INDENNITÀ COVID 19
Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.
Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
✓ Artigiani
✓ Commercianti
✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1°gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

  • possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
  • non siano titolari di pensione.

Indennità lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
  • detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di
    rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

IMPORTANTE
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito
di cittadinanza.

COME FARE DOMANDA
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

L’articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.”.
Il successivo comma 2 del richiamato articolo 65 stabilisce che “Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.
Tanto premesso, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi –
    articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

Risoluzione_n_13_del_20_03_2020

Emergenza coronavirus: le nuove misure restrittive in Gazzetta Ufficiale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020.
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale.

È in vigore il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di prima necessità e i servizi essenziali.

Per quanto concerne gli spostamenti, il decreto prevede all’art 1 punto b): è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse.

Sul punto era intervenuta nella giornata di ieri l’ordinanza Interno-Salute adottata in attesa del nuovo DPCM.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino la 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

DPCM 22 marzo 2020

 

PRESENTAZIONE TELEMATICA MODELLI INTRA – RINVIO AL 30 GIUGNO 2020

Fonte: Agenzia delle Dogane

L’articolo 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per “i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020”.
Rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all’articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.
Tale adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

DPCM 22 marzo 2020: Codici ATECO delle attività essenziali non sospese

Nel decreto firmato il 22 marzo dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte viene allegato l’elenco delle attività essenziali che restano aperte. Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.

Ecco i settori con i codici ATECO che possono continuare l’attività.

L’elenco dei codici ATECO può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

ALLEGATO 1

 

Coronavirus, firmato il Dpcm 22 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Di seguito il testo del Dpcm.

*****

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MARZO 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DPCM 22 marzo 2020 – Allegato 1

 

 

 

 

Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01797) (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:

a) e’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non e’ consentito svolgere attivita’ ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in prossimita’ della propria abitazione, purche’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche’ nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche’ in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, e’ vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Decreto Cura Italia: Comunicato stampa INPS

Con il comunicato stampa del 19 marzo 2020, l’Inps chiarisce le misure che riguardano il lavoro.

A breve la domanda per il bonus di 600 euro a partite iva e autonomi senza click day. In particolare, l’Inps chiarisce che per questo indennizzo “non c’è nessun click day inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Avremo domande aperte a tutti, ed un giorno di inizio, con un click.

Comunicato stampa del 19 marzo 2020

 

L’Inps è pronto a dare attuazione a tutte le misure del Decreto Cura Italia.
L’Istituto si trova a gestire 10 miliardi di euro, in poche settimane, per circa 11 milioni di utenti tra cassa integrazione e gli altri strumenti di sostegno al reddito. Uno sforzo più grosso di quello che lo scorso anno ci ha visti impegnati sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100, sia in termini di risorse economiche che in termini di utenti.
Non c’è nessun click day inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Avremo domande aperte a tutti, ed un giorno di inizio, con un click. Purtroppo, c’è stato un grande fraintendimento su questa formula. La spiegheremo meglio a tutti i nostri utenti.
Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo, e ad oggi l’Istituto registra circa 100 mila richieste di congedo con periodi dal 5 marzo.
Le procedure per la Cassa integrazione, sia quella ordinaria che la deroga, sono consolidate e ulteriormente semplificate.
I congedi per la gestione separata, gli autonomi, e i cinque indennizzi per professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi, turismo, agricoli e spettacolo, saranno operativi nei prossimi giorni.
Le procedure e la domanda per il bonus babysitter sono in fase di avvio.

Ordinanza Dip. Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 652) –  (GU Serie Generale n.74 del 21-03-2020)

Anticipazione dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS
  1. Allo scopo di consentire, a Poste Italiane S.p.a. la gestione dell’accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalita’ compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennita’ di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza di aprile, maggio e giugno 2020 e’ anticipato a decorrere: dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilita’ di aprile 2020; dal 27 al 30 aprile per la mensilita’ di maggio 2020; dal 26 al 30 maggio per la mensilita’ di giugno 2020. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.
  2. Poste Italiane S.p.a. adotta misure di programmazione dell’accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell’accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.
  3. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nei limiti delle disponibilita’ esistenti sul conto corrente postale o sul libretto postale, nonche’ le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.

DECRETO CURA ITALIA: Sintesi delle principali scadenze

Adempimenti

PROROGHE DL 18/2020

Descrizione

Scadenza originaria Contribuenti con ricavi/compensi < 2 mln €

Contribuenti con ricavi/compensi > 2 mln €

  • Saldo IVA 2019
  • IVA mese di febbraio
  • Ritenute IRPEF lavoro dipendente, contributi e premi INAIL 02/2020

16/03/2020

Proroga al 31 maggio in unica soluzione o 5 rate mensili

20 marzo

  • Ritenute IRPEF lavoro dipendente, contributi e premi INAIL 03/2020
16/04/2020 Proroga al 31 maggio in unica soluzione o 5 rate mensili

Nessuna proroga

  • Versamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle, accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito Inps, altri atti esecutivi emessi dagli enti locali
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020
  • Rottamazione ter, saldo e stralcio

Unica soluzione entro il 31 maggio 2020

  • Invio CU

07/03/2020

Proroga al 31 marzo

  • Comunicazione dati 730 precompilato
28/02/2020

Proroga al 31 marzo

  • Ritenute alla fonte e trattenute all’addizionale regionale e comunale

Nessuna proroga

  • Adempimenti tributari dichiarativi, diversi dai versamenti, con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio

Entro il 30 giugno 2020

  • Avvisi bonari rateizzati
  • Dilazione dei ruoli

Secondo il piano di rateizzazione
Nessuna proroga

  • Ritenuta acconto su ricavi o compensi erogati tra il 16 e il 31 marzo 2020 ad agenti e autonomi con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta 2019, che nel mese precedente (febbraio) non abbiano sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato

Il sostituto d’imposto non è tenuto a trattenere le ritenute. Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto devono essere versate dal percettore in unica soluzione entro il 31 maggio in unica soluzione o 5 rate mensili

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi – Primi chiarimenti

L’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. Al riguardo, si precisa che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.
Inoltre, l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto, tra l’altro, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
In proposito, l’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha esteso la sopracitata sospensione, tra l’altro, ai soggetti operanti nei settori elencati al medesimo comma 2, lettere da a) a q).
Per tutti i soggetti di cui trattasi, inoltre, il comma 3 del citato articolo 61 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
Tanto premesso, nella tabella allegata alla presente risoluzione sono riportati, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Risoluzione 12E del 18-03-2020_sospensione versamenti COVID-19

 

ALLEGATO CODICI ATECO

49.10.00 – trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.20.00 – trasporto ferroviario di merci
49.31.00 – trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 – trasporto con taxi
49.32.20 – trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 – gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano …
49.39.09 – altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
49.41.00 – trasporto di merci su strada
49.42.00 – servizi di trasloco
50.10.00 – trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.20.00 – trasporto marittimo e costiero di merci
50.30.00 – trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
50.40.00 – trasporto di merci per vie d’acqua interne
51.10.10 – trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20 – trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
51.21.00 – trasporto aereo di merci
52.21.30 – gestione di stazioni per autobus
55.10.00 – alberghi
55.20.10 – villaggi turistici
55.20.20 – ostelli della gioventù
55.20.30 – rifugi di montagna
55.20.40 – colonie marine e montane
55.20.51 – affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 – attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 – aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 – gestione di vagoni letto
55.90.20 – alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 – ristorazione con somministrazione
56.10.12 – attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 – gelaterie e pasticcerie
56.10.41 – gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 – ristorazione ambulante
56.10.50 – ristorazione su treni e navi
56.21.00 – catering per eventi, banqueting
56.29.10 – mense
56.29.20 – catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 – bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 – attività di proiezione cinematografica
77.11.00 – noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri
77.21.01 – noleggio di biciclette
77.21.02 – noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09 – noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.34.00 – noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.39.10 – noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.94 – noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza …
79.11.00 – attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 – attività dei tour operator
79.90.11 – servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19 – altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.20 – attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 – organizzazione di convegni e fiere
82.99.99 – altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
85.10.00 – istruzione di grado preparatorio: scuole dell’infanzia, scuole speciali …
85.20.00 – istruzione primaria: scuole elementari
85.31.10 – istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20 – istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.01 – scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.02 – scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.03 – scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
85.32.09 – altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica …
85.41.00 – istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
85.42.00 – istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
85.51.00 – corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 – corsi di danza
85.52.09 – altra formazione culturale
85.53.00 – autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.10 – università popolare
85.59.20 – corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.30 – scuole e corsi di lingua
85.59.90 – altri servizi di istruzione n.c.a.
85.60.01 – consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09 – altre attività di supporto all’istruzione
88.10.00 – assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00 – servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
90.01.01 – attività nel campo della recitazione
90.01.09 – altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 – noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 – attività nel campo della regia
90.02.09 – altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 – gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 – attività di biblioteche e archivi
91.02.00 – attività di musei
91.03.00 – gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 – attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01 – ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
92.00.02 – gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta …
92.00.09 – altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 – gestione di stadi
93.11.20 – gestione di piscine
93.11.30 – gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 – gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
93.12.00 – attività di club sportivi
93.13.00 – gestione di palestre
93.19.10 – enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 – ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 – attività delle guide alpine
93.19.99 – altre attività sportive n.c.a.
93.21.00 – parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 – discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 – gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30 – sale giochi e biliardi
93.29.90 – altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.
94.99.20 – attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
96.04.10 – servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 – stabilimenti termali
96.09.05 – organizzazione di feste e cerimonie