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Spesometro e operazione intracomunitarie senza iscrizione VIES

Le operazioni intracomunitarie senza iscrizione al Vies hanno un trattamento diverso ai fini dell’indicazione nello Spesometro a seconda che si tratti di acquisti o vendite. Vediamo i motivi per tale diverso trattamento.

Come sappiamo un contribuente italiano, soggetto passivo iva, che intenda effettuare operazioni intracomunitarie è normalmente tenuto a comunicare quest’intenzione tramite l’apposito modello dichiarativo dell’Agenzia delle Entrate, esercitando la relativa opzione e iscrivendosi così all’archivio VIES (VAT information exchange system, sistema di scambio delle informazioni sull’IVA).

Esiste tuttavia la possibilità che il soggetto passivo iva effettui queste operazioni, nell’esercizio della propra impresa, arte o professione, in mancanza dell’iscrizione al Vies. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E/2012 esamina questa tipologia di fattispecie ribadendo, anche alla luce della circolare ministeriale n. 39/E del 01/08/2011, che l’inclusione nell’archivio summenzionato è la condizione che legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni del genere.

Tuttavia, viene poi spiegato, in caso di mancata inclusione nel Vies da parte di un cedente italiano, la controparte dovrebbe esimersi dal qualificare l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari, ritenendola assoggettata ad imposizione in Italia; specularmente, nel caso di un soggetto passivo italiano non regloarmente iscritto al Vies che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario, il detto acquisto non può configurare un’operazione intracomunitaria, l’imposta non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore.

In sostanza la rilevanza ai fini iva è, per tali operazioni, associata al territorio del soggetto cedente.

Ne consegue, che sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al Vies, riceverà la fattura dal fornitore europeo con applicazione dell’iva vigente nello Stato comunitario del cedente. Tale imposta va considerata come un costo fuori campo iva. La fattura andrà registrata (iva compresa) soltanto in contabilità generale. Se, in caso analogo, il ricevimento della fattura esterea avviene senza indicazione dell’iva estera (per errata valutazione del cedente) allora l’operatore italiano non potrà comunque applicare l’inversione contabile; anche tale fattura andrà registrata solamente in contabilità generale, altrimenti si determinerebbe un’illegittima detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, con applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471 del 1997.

Alla luce di tali considerazioni conviene domandarsi come possano tali operazioni essere inserite all’interno dello spesometro annuale di cui all’art. 21 del decreto legge n. 78 del 31/05/2010. Per quanto concerne le vendite intracomunitarie effettuate senza Vies non dovrebbero riscontrarsi particolari difficoltà: si tratta di operazioni rilevanti ai fini iva che vengono effettuate nei confronti di soggetti non residenti e possono pertanto essere inserite nel quadro BL o FN a seconda che la compilazione della comunicazioe polivalente avvenga in forma aggregata o analitica (Cfr. Anche comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 19/11/2013, quesito n. 7). Per quanto riguarda le operazioni di acquisto intracomunitario, invece, utilizzare il quadri BL relativo ad acquisti da non residenti potrebbe apparire una soluzione appropriata solo di primo acchito. In realtà le istruzioni ministeriali relative all’adempimento in esame (lette sempre alla luce del comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 19/11/2013, quesito n.6 stavolta), chiariscono che il quadro BL e il quadro SE sono relativi alle operazioni passive effettuate con non residenti, sia comunitari che extra comunitari, purché rilevanti in Italia e che non costituiscano importazioni od operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.

Ora le operazioni di acquisto intracomunitario effettuate senza iscrizione al Vies, non possono essere considerate come rilevanti in Italia ai fini iva, sono quindi da considerare fuori campo iva (come commenta anche la pubblicazione del 2012, N. FR099 di Infofisco).  A questo punto non resta che rifarsi al documento dell’Agenzia delle entrate del 22/12/2011, risposte ai quesiti in materia di […], pagina 8, dove si chiarisce che le operazioni che avvengono fuori dall’ambito di applicazione dell’iva sono escluse dallo Spesometro e non vanno inserite nel modello.