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Trasmissione spesometro leggero: la scadenza slitta al 6 aprile 2018

Scadenza al 6 aprile e regole semplificate per la trasmissione telematica dei dati fattura. Online provvedimento, specifiche tecniche, software di compilazione e controllo

Comunicato stampa del 05-02-2018


Dopo la fase di consultazione seguita alla pubblicazione della bozza, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, la versione definitiva del provvedimento, datato 5 febbraio 2018, che modifica le specifiche tecniche (e i relativi allegati) per la predisposizione e la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. L’aggiornamento si è reso necessario alla luce delle recenti novità normative che hanno interessato l’adempimento (“spesometro light”).

➡ Comunicazione dei dati fatture
L’obbligo della comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute e registrate (e delle relative note di variazione) per i soggetti passivi Iva è stato introdotto dal Dl 78/2010 (articolo 21).
Il Dl 148/2017 (articolo 1-ter) ha semplificato l’adempimento comunicativo prevedendo:

  • la possibilità di trasmettere i dati sia con cadenza trimestrale sia con cadenza semestrale, limitando gli stessi alla partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni ovvero al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura
  • per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente, la possibilità di trasmettere, in luogo dei dati analitici delle singole fatture, alcuni dati del documento riepilogativo (partita Iva del cedente o del prestatore per le fatture attive, partita Iva del cessionario o committente per le fatture passive, data e numero del documento riepilogativo nonché ammontare imponibile complessivo e ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata). 

➡ Le modifiche alle specifiche tecniche
Dopo la pubblicazione della bozza lo scorso 19 gennaio, oggi è stata pubblicata la versione definitiva del provvedimento che approva le modifiche alle specifiche tecniche da utilizzare per la definizione delle informazioni e la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) alla luce delle descritte semplificazioni procedurali.

➡ Fatture inferiori a 300 registrate cumulativamente: dati del documento riepilogativo da comunicare
In particolare, si stabilisce che, per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, devono essere comunicati:

  • numero e data del documento
  • partita Iva del cedente/prestatore
  • base imponibile
  • aliquota Iva applicata e imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, tipologia dell’operazione.

Per le fatture ricevute, devono essere comunicati i seguenti dati del documento riepilogativo:

  • numero e data di registrazione del documento
  • partita Iva del cessionario/committente
  • base imponibile
  • aliquota Iva applicata e imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, tipologia dell’operazione. 

➡ Regole di compilazione
Le regole da seguire per la compilazione della comunicazione con cui trasmettere i dati sono riportate nell’allegato al provvedimento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture”.

➡ Utilizzabilità delle nuove specifiche tecniche
Il provvedimento chiarisce che le nuove regole tecniche sono utilizzabili anche per:

  • la comunicazione opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni (exarticolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015 e provvedimento 28 ottobre 2016)
  • l’integrazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017 (ex articolo 1-ter, comma 1, Dl 148/2017). 

➡ Allineamento termini
Il provvedimento, inoltre, allinea i termini di effettuazione della comunicazione opzionale con quelli della comunicazione obbligatoria.

➡ Slittamento termini
Inoltre, il provvedimento, in osservanza di quanto stabilito dallo Statuto del contribuente in materia di efficacia temporale delle disposizioni tributarie in presenza di novità normative (articolo 3, comma 2, legge 212/2000), prevede che sia concesso più tempo ai contribuenti interessati per poter effettuare gli adempimenti in esame.
Più precisamente, viene disposto che scadono il sessantesimo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento (cioè 60 giorni dopo il 5 febbraio 2018, pertanto il 6 aprile 2018) i termini per effettuare:

  • la comunicazione obbligatoria relativa al secondo semestre 2017
  • la comunicazione opzionale relativa al secondo semestre 2017
  • le integrazioni delle comunicazioni (obbligatoria e opzionale) relative al primo semestre 2017, trasmesse per avvalersi della possibilità di non vedersi applicate le sanzioni in caso di errato invio dei dati. 

[Fonti: Fisco Oggi, Agenzia delle Entrate]

Credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico invio telematico Spesometro e Lipe

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 21-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. 

Con la risoluzione n. 2/E pubblicata il 5 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate rende noto i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico che potrà essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 in modalità telematica dal 1° gennaio 2018.

L’articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riconosce un credito d’imposta una tantum di 100 euro, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché delle liquidazioni periodiche IVA. 

In particolare, detto credito d’imposta spetta ai soggetti in attività nel 2017, con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, ovvero che esercitino l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, a condizione che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
A tali soggetti, inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 21-ter del decreto-legge n. 78 del 2010, è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta una tantum di 50 euro, nel caso in cui, sussistendone i presupposti, esercitino entro il 31 dicembre 2017 anche l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
I suddetti crediti d’imposta, ai sensi delle richiamate disposizioni, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
 
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, sono istituiti i seguenti codici tributo: 
 
“6881” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro – articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”;
 
“6882” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro – articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.
 
Per consentire all’Agenzia delle entrate di verificare che l’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta avvenga entro i limiti d’importo stabiliti, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dalla medesima Agenzia (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui, per lo stesso soggetto, l’utilizzo del credito risulti superiore all’importo massimo stabilito, il modello F24 che determina il superamento è scartato.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato nel formato “AAAA” con l’anno di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico

 

Ennesima proroga per lo spesometro 2017

Nuovo spesometro trimestrale 2017: istruzioni, scadenze, sanzioni

di Gesuato Elisabetta

Il Mef annuncia: proroga al 28 settembre 2017 della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro).

L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 slitta dal 18 al 28 settembre 2017. Ad annunciarlo il Mef, con il comunicato stampa del 1° settembre 2017 (per una conferma ufficiale occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm di proroga).

Si tratta del nuovo spesometro, così come modificato dal D.l. 193/2016. Nuova è la cadenza dell’obbligo, non più annuale ma semestrale (trimestrale dal 2018), ma nuove sono anche le modalità di trasmissione, non più il modello di comunicazione polivalente ma la nuova piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, che consente la predisposizione di un file  in formato XML.

Le differenze rispetto al vecchio spesometro riguardano anche i dati da indicare nella comunicazione e i soggetti interessati, come si vedrà di seguito.

Nuovo spesometro semestrale 2017: esoneri

Tutti i soggetti passivi Iva devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Sono esonerati:

  • produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 comma 6 DPR 633/72) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73;
  • coloro che hanno optato per il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate (art. 1 comma 3 D.lgs. 127/2015);
  • i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014);
  • i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;

Le associazioni e gli altri soggetti che adottano il regime forfetario previsto dalla L. 398/1991 devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, che rientrano nel regime agevolato.

Le amministrazioni pubbliche devono inviare solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, che non sono state trasmesse con il Sistema di Interscambio (Sdl).

curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita, o in liquidazione coatta amministrativa, con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. A precisarlo l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 12.09.2017. E’ prevista come la facoltà di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, di cui i curatori o i commissari liquidatori siano entrati in possesso ai fini dell’assolvimento dei propri incarichi.

Nuovo spesometro semestrale 2017: operazioni da comunicare ed esclusioni

Nella comunicazione devono essere indicati i dati di:

  • tutte le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione;
  • tutte le fatture d’acquisto, comprese le bollette doganali;

compresi i dati relativi alle loro variazioni.

Ai fini della compilazione della comunicazione occorrerà fare riferimento alla data di emissione, per le fatture emesse, e alla data di registrazione per le quelle d’acquisto. In deroga a questa regola, gli autotrasportatori che possono registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo all’emissione, faranno riferimento alla data di registrazione non solo per le fatture passive ma anche per le fatture attive.

Rispetto al vecchio spesometro non sono previsti importi minimi da indicare. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:

  • i documenti diversi dalle fatture, quali ad esempio scontrini, schede carburanti, ricevute fiscali, non sono oggetto di comunicazione (diversamente dal vecchio spesometro, secondo cui dovevano essere comunicate le operazioni non documentate da fattura se di importo non inferiore a 3.600 euro);
  • le fatture trasmesse mediante il sistema di interscambio (Sdl), poiché tramite questo sistema l’Agenzia delle Entrate è già in possesso dei contenuti delle fatture;
  • dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.). La conferma è arrivata con il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 12.09.2017. Nessun problema tuttavia per coloro che effettueranno l’invio anche con i dati delle fatture tramesse al STS: l’Agenzia in ogni caso accoglierà ed eviterà la duplicazione delle informazioni.

Rientrano nell’obbligo di comunicazione:

  • le operazioni non rilevanti Iva per mancanza del requisito di territorialità (artt. 7 e ss. del DPR 633/72);
  • le fatture di importo inferiore a 300 Euro per le quali è prevista la facoltà di registrazione tramite documento riepilogativo, indipendentemente dalla modalità di registrazione;
  • le fatture emesse e annotate (o da annotare) del registro dei corrispettivi;
  • le fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono dei regimi agevolati forfetario/minimi, che non evidenziano l’Iva in fattura.

Nuovo spesometro semestrale 2017: scadenze e modalità di invio

Il nuovo spesometro deve essere trasmesso entro il:

  • 28.09.2017 per il primo semestre 2017, secondo quanto annunciato dal comunicato stampa del Mef del 1° settembre 2017, cheanticipa i contenuti di un Dpcm di prossima pubblicazione (pubblicazione necessaria per avere una conferma ufficiale della proroga);
  • 28.02.2018 per il secondo semestre 2017.

Il 10.04.2017 e 20.04.2017, ricordiamo, è stato inviato lo spesometro relativo alle operazioni del 2016, secondo le regole previgenti.

La comunicazione può essere inviata solo in forma analitica (diversamente dal vecchio spesometro in cui era consentita anche la forma aggregata), indicando:

  • i dati dei soggetti coinvolti nella fattura;
  • la data e il numero di fattura;
  • la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta;
  • la tipologia di operazione ai fini Iva.

Maggiori indicazioni sulle modalità di compilazione sono state fornite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017, con la Circolare 1/E del 07.02.2017, e con la Risoluzione 87/E del 5.7.2017.

L’invio del file (XML o Zip, contentente più file XML) può avvenire tramite la piattaforma gratuita “Fatture e Corrispettivi“, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali Entratel o Fisconline, nel rispetto delle regole previste con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017. Si rimanda a tale provvedimento per ulteriori approfondimenti in merito all’invio del file dei dati.

Nuovo spesometro semestrale 2017: sanzioni

Il mancato  o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017).

Se l’invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è dimezzata (1 Euro per ciascuna fattura, per un massimo di 500 Euro a trimestre).

E’ possibile, comunque, applicare l’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si provvede al versamento della sanzione.

In caso di ravvedimento è importante ricordare che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:

  • entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
  • oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).

Questo significa che, per capire quale sanzione prendere a riferimento, occorre individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati (che potrebbe non coincidere con il momento di versamento della sanzione).

Di seguito un riepilogo in forma tabellare, prendendo a riferimento lo spesometro con scadenza il 18.09.2017:

REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI ENTRO IL 03.10.2017

(entro 15 giorni)

Termine versamento sanzione

Sanzione

Esempio

(su 180 fatture)

Entro 90 giorni

Riduzione di 1/9

Di 1 Euro a fattura con il massimo di 500

20 Euro (180/9)

Entro il 18.12.2017

Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione

Riduzione di 1/8

22,5 Euro (180/8)

Dal 19.12.2017 al 18.09.2018

Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/7

25,71 Euro (180/7)

Dal 19.09.2018 al 18.09.2019

Oltre 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/6

30 Euro (180/6)

Dal 19.09.2019

Dopo la contestazione della violazione

Riduzione di 1/5

36 Euro (180/5)

 

REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI DOPO IL 03.10.2017

(oltre 15 giorni)

Termine versamento sanzione

Sanzione

Esempio

(su 180 fatture)

Entro 90 giorni

Riduzione di 1/9

Di 2 Euro a fattura con il massimo di 1.000

40 Euro (180*2/9)

Entro il 18.12.2017

Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione

Riduzione di 1/8

45 Euro (180*2/8)

Dal 19.12.2017 al 18.09.2018

Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/7

51,43 Euro (180*2/7)

Dal 19.09.2018 al 18.09.2019

Oltre 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/6

60 Euro (180*2/6)

Dal 19.09.2019

Dopo la contestazione della violazione

Riduzione di 1/5

72 Euro (180*2/5)

 

Spesometro 2017: come compilare la comunicazione fatture emesse e ricevute

⇒ SPESOMETRO SEMESTRALE 2017

Scadenza prorogata al 28.9.2017

Soggetti obbligati

Sono in generale obbligati tutti i soggetti Iva.

Soggetti esonerati
– i contribuenti forfettari ed i contribuenti minimi;
– i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 c. 6 Dpr 633/72 ma solo se possessori di terreni situati nelle zone montane (cioè almeno il 51% dei terreni deve essere oltre 700 m. slm, oppure i terreni devono essere compresi nell’elenco dei territori montani della Commissione censuaria centrale, oppure i terreni devono far parte dei comprensori di bonifica montana);
– le pubbliche amministrazioni;
– i contribuenti che hanno aderito all’invio telematico di ogni fattura attraverso il sistema SdI;
– i contribuenti che invieranno gli stessi dati entro il 31.1.2018 al sistema STS (es.: medici, odontoiatri, ecc.). 

⇒ Dati da inviare con lo SPESOMETRO 2017

In generale bisogna inviare in forma analitica i dati di ogni fattura emessa o ricevuta nel 1° semestre 2017.

In particolare:
– per le fatture emesse conta la data di emissione e vanno comunicate anche quelle annotate nel registro dei corrispettivi;
– per le fatture e le bollette doganali ricevute, annotate nel registro Iva acquisti (comprese quelle ricevute da soggetti forfettari o minimi) conta non la data del documento bensì la data di registrazione: ad es. una fattura d’acquisto datata 30.6.2017 e registrata l’1.7.2017 va indicata nello spesometro del 2° semestre 2017;
– vanno indicati anche i dati delle note di variazione (note credito o debito);
– vanno indicate anche tutte le fatture d’importo inferiore a € 300 contenute nel  documento riepilogativo registrato ex art. 6 Dpr 695/96;
– in caso di fatture cointestate a due soggetti vanno riportati i dati identificativi fiscali di uno solo dei due.

Esclusioni
– non essendo fatture, non vanno comunicati i dati delle schede carburanti, delle ricevute fiscali o degli scontrini;
– sarebbe inoltre possibile non comunicare i dati delle fatture elettroniche transitate per il SDI, ma se più agevole si possono ricomprendere nello spesometro;
– dimentichiamo infine tutte le esclusioni viste l’anno scorso (fatture Enel, Gas, Telefonia, sopra o sotto i 3.600 euro, ecc.) perche’ quest’anno il nostro sempre piu’ curioso Fisco vuole i dati di tutte le fatture, a prescindere dall’importo.

⇒ Le complicazioni nella compilazione dello Spesometro

Sono numerose, c’era da aspettarselo.

Vediamo i vari casi ed i campi da compilare.

  • Intanto se non si è in possesso della sede legale della controparte e’ possibile indicare “Dato assente”.
  • Per le fatture emesse occorre indicare, nel campo “Numero”, il numero da noi attribuito alla fattura.
  • Per le fatture ricevute non c’è l’obbligo in fase di registrazione Iva di indicare il numero attribuito dal fornitore, pertanto nel campo “Numero” si può indicare il valore “0” (zero).

Campo “Tipologia del documento”: qui cominciano i rompicapi; infatti occorre codificare i documenti come segue:

  • Fattura TD01
  • Nota di credito TD04
  • Nota di debito    TD05    
  • Fattura acquisto IntraUE di beni     TD10
  • Fattura acquisto IntraUE di servizi     TD11
  • Fattura semplificata TD07
  • Nota di credito semplificata TD08

Fatture emesse e Natura dell’operazione: il campo “Natura” e’ un campo che va usato solo in alternativa al campo “Imposta”, quindi solo quando la fattura non ha Iva.

Ecco la codifica da utilizzare per le fatture emesse, valida anche per le fatture ricevute:

  • Esclusa art. 15 Dpr 633/72 N1
  • Non soggetta ad Iva (art. 74/633, fatture da forfettari o minimi, prestazioni di servizi senza Iva art. 7-ter Dpr 633/72) N2
  • Non imponibile (esportazione art. 8/633, cessione intracomunitaria di beni art. 41, cessione ad esportatori abituali) N3
  • Esente (es. prestazioni sanitarie) N4
  • Regime margine/editoria/agenzie di viaggio N5
  • Inversione contabile / Reverse charge N6
  • Altri casi (telecomunicazioni, radiodiffusione, vendite a distanza, Moss, ecc.) N7
  • Operazioni in Split Payment: si deve indicare l’aliquota Iva e l’Iva, ma nel campo “Esigibilita’ Iva” va indicato “S”.

Fatture ricevute e Natura dell’operazione: i codici sono gli stessi sopra visti per le fatture emesse.

Attenzione: in caso di fatture ricevute soggette a reverse charge (acquisti Intra, di rottami, cellulari, tablet PC, laptop, pulizie, lavori edili, ecc.) l’acquirente ha l’obbligo di integrarle con l’Iva ed annotarle due volte, prima nel Registro acquisti poi in quello vendite. Naturalmente si tratta di un acquisto per cui i dati da comunicare sono solo quelli inerenti la fattura ricevuta, indicando nel campo “Natura” il codice N6 e compilando i campi “Imposta” e “aliquota”.

In caso di autofattura emessa a seguito dell’acquisto di beni/servizi da soggetto ExtraUE, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando l’Iva e nel campo “Natura” il codice “N6”.
In caso di autofattura emessa per regolarizzare l’omessa o errata fattura del fornitore, i dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando l’Iva e non compilando il campo “Natura”.

Le bolle doganali
Le complicazioni aumentano. Vediamo le regole che fervide menti hanno strologato per le bollette doganali.
– i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Codice” del cedente/prestatore vanno obbligatoriamente sempre compilati, anche se il secondo campo in caso di fornitore ExtraUE non viene controllato;
– solo per il 2017 e’consentito compilare il primo campo con “OO” ed il secondo con undici “9”;
– va indicato l’Ufficio doganale che ha emesso la bolla.

Dati dei soggetti non residenti
Se privi del codice fiscale si indicano le generalita’ e lo Stato estero, se persone fisiche, la ragione sociale e la sede se soggetti diversi da persone fisiche; se la sede e’ ignota e’ possibile indicare “Dato assente”.

Campo “detraibile” e “deducibile”
Questi dati sono facoltativi per cui non vediamo per quale motivo sprecare fatica invano. Lasciamoli in bianco.

Sanzioni in caso di omesso invio dello spesometro
La sanzione ammonta ad € 2 per fattura, col massimo di € 1.000 per trimestre.
E’ possibile il ravvedimento, nel qual caso le sanzioni si riducono.

Comunicazione dati fatture: ulteriori chiarimenti

L’adempimento, già oggetto di proroga al prossimo 28 settembre, riguarda le informazioni Iva da trasmettere al Fisco anche da parte di chi ha esercitato l’opzione dell’invio telematico

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute/registrate (comprese le bollette doganali), nonché le relative note di variazione nel corso del periodo d’imposta (articolo 21, Dl 78/2010), prevista per il prossimo 28 settembre, l’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti operativi attraverso la pubblicazione di un avviso sul proprio sito.

Il primo riguarda la possibilità di non inserire i dati delle fatture oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 3 Dlgs 175/2014), che, qualora venissero comunicati, saranno vagliati dall’Agenzia che eviterà la duplicazione delle informazioni anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero contenere i dati trasmessi al Sts.

L’Agenzia delle entrate dà indicazioni ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori in merito alle comunicazioni dei dati delle fatture della società o impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa ricordando loro che devono rispettare i termini normativamente previsti per l’adempimento, facendo riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, fermo restando la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate precedentemente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi.

Proroga comunicazione dati fatture: vale anche per gli invii opzionali

La nuova scadenza, fissata a giovedì 28 settembre, interessa pure i contribuenti che hanno scelto la trasmissione telematica delle informazioni Iva all’Agenzia delle Entrate

La proroga al 28 settembre per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al 1° semestre 2017, vale anche per i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per l’invio telematico delle informazioni (articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015).

Tale precisazione è in linea con il provvedimento direttoriale del 27 marzo scorso, che ha definito le informazioni da trasmettere e le modalità di invio. Il documento ha uniformato, infatti, per il primo anno di applicazione, i termini per la Comunicazione dei dati delle fatture con quelli per l’invio telematico opzionale.

La proroga dell’adempimento fiscale, prevista da un Dpcm di prossima pubblicazione, era stata resa nota dal Mef con un comunicato stampa del 1 settembre scorso.

Invio dati liquidazioni Iva: c’è tempo fino al 18 settembre

Entro tale termine deve essere trasmesso in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, il riepilogo contabile riferito al secondo trimestre del 2017

L’obbligo di presentazione della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal “collegato fiscale” (Dl 193/2016), attraverso l’inserimento dell’articolo 21-bis nel Dl 78/2010.
Per le liquidazioni relative al secondo trimestre 2017, il termine ultimo per l’invio è fissato al 18 settembre.

Il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, da utilizzare per la trasmissione, è stato approvato, insieme alle istruzioni per la sua compilazione, con il provvedimento 27 marzo 2017 (vedi “Nuove comunicazioni Iva: pronti i modelli e le regole di trasmissione”).

Sul sito dell’Agenzia delle entrate, oltre al modello, sono disponibili sia il software di compilazione Ivp17 sia il software di controllo (vedi “Liquidazioni periodiche Iva: online compilazione e controllo”).
Sullo stesso sito internet, inoltre, è possibile consultare le Faq predisposte per dirimere i dubbi più ricorrenti (vedi “Dati liquidazioni periodiche Iva: l’Agenzia dirime gli ultimi dubbi”).

Si ricorda che lo scorso 12 giugno è scaduto il termine per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2017.

La comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
In caso di determinazione separata dell’Iva in presenza di più attività, deve essere presentata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997). È possibile regolarizzare tale violazione attraverso il ravvedimento operoso (cfr risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017 – vedi “Comunicazioni dati fatture e liquidazioni Iva ravvedibili”).

Come detto, il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, ragioniere, ecc.).
La comunicazione va prodotta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre; quella relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro il 16 settembre, mentre quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Qualora il termine di presentazione scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Ed è ciò che accade per il prossimo appuntamento: il 16 settembre è sabato, quindi il termine slitta automaticamente a lunedì 18 settembre.
Se entro il termine di presentazione sono inviate più comunicazioni riferite allo stesso periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

Gennaro Napolitano

Spesometro e operazione intracomunitarie senza iscrizione VIES

Le operazioni intracomunitarie senza iscrizione al Vies hanno un trattamento diverso ai fini dell’indicazione nello Spesometro a seconda che si tratti di acquisti o vendite. Vediamo i motivi per tale diverso trattamento.

Come sappiamo un contribuente italiano, soggetto passivo iva, che intenda effettuare operazioni intracomunitarie è normalmente tenuto a comunicare quest’intenzione tramite l’apposito modello dichiarativo dell’Agenzia delle Entrate, esercitando la relativa opzione e iscrivendosi così all’archivio VIES (VAT information exchange system, sistema di scambio delle informazioni sull’IVA).

Esiste tuttavia la possibilità che il soggetto passivo iva effettui queste operazioni, nell’esercizio della propra impresa, arte o professione, in mancanza dell’iscrizione al Vies. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E/2012 esamina questa tipologia di fattispecie ribadendo, anche alla luce della circolare ministeriale n. 39/E del 01/08/2011, che l’inclusione nell’archivio summenzionato è la condizione che legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni del genere.

Tuttavia, viene poi spiegato, in caso di mancata inclusione nel Vies da parte di un cedente italiano, la controparte dovrebbe esimersi dal qualificare l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari, ritenendola assoggettata ad imposizione in Italia; specularmente, nel caso di un soggetto passivo italiano non regloarmente iscritto al Vies che effettua un acquisto da soggetto passivo comunitario, il detto acquisto non può configurare un’operazione intracomunitaria, l’imposta non è dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore.

In sostanza la rilevanza ai fini iva è, per tali operazioni, associata al territorio del soggetto cedente.

Ne consegue, che sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al Vies, riceverà la fattura dal fornitore europeo con applicazione dell’iva vigente nello Stato comunitario del cedente. Tale imposta va considerata come un costo fuori campo iva. La fattura andrà registrata (iva compresa) soltanto in contabilità generale. Se, in caso analogo, il ricevimento della fattura esterea avviene senza indicazione dell’iva estera (per errata valutazione del cedente) allora l’operatore italiano non potrà comunque applicare l’inversione contabile; anche tale fattura andrà registrata solamente in contabilità generale, altrimenti si determinerebbe un’illegittima detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, con applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 471 del 1997.

Alla luce di tali considerazioni conviene domandarsi come possano tali operazioni essere inserite all’interno dello spesometro annuale di cui all’art. 21 del decreto legge n. 78 del 31/05/2010. Per quanto concerne le vendite intracomunitarie effettuate senza Vies non dovrebbero riscontrarsi particolari difficoltà: si tratta di operazioni rilevanti ai fini iva che vengono effettuate nei confronti di soggetti non residenti e possono pertanto essere inserite nel quadro BL o FN a seconda che la compilazione della comunicazioe polivalente avvenga in forma aggregata o analitica (Cfr. Anche comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 19/11/2013, quesito n. 7). Per quanto riguarda le operazioni di acquisto intracomunitario, invece, utilizzare il quadri BL relativo ad acquisti da non residenti potrebbe apparire una soluzione appropriata solo di primo acchito. In realtà le istruzioni ministeriali relative all’adempimento in esame (lette sempre alla luce del comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 19/11/2013, quesito n.6 stavolta), chiariscono che il quadro BL e il quadro SE sono relativi alle operazioni passive effettuate con non residenti, sia comunitari che extra comunitari, purché rilevanti in Italia e che non costituiscano importazioni od operazioni da indicare negli elenchi Intrastat.

Ora le operazioni di acquisto intracomunitario effettuate senza iscrizione al Vies, non possono essere considerate come rilevanti in Italia ai fini iva, sono quindi da considerare fuori campo iva (come commenta anche la pubblicazione del 2012, N. FR099 di Infofisco).  A questo punto non resta che rifarsi al documento dell’Agenzia delle entrate del 22/12/2011, risposte ai quesiti in materia di […], pagina 8, dove si chiarisce che le operazioni che avvengono fuori dall’ambito di applicazione dell’iva sono escluse dallo Spesometro e non vanno inserite nel modello.