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Pubblica Amministrazione: stretta sui pagamenti e controlli più ampi

Dal 1° marzo prossimo si abbassa il limite dei pagamenti oltre il quale le pubbliche amministrazioni devono verificare se il beneficiario ha morosità nei riguardi dell’agente della riscossione.

Il blocco dei pagamenti avverrà per debiti di ammontare superiore a 5mila euro e non più 10mila. Inoltre, viene raddoppiato il termine entro cui l’agente della riscossione deve notificare l’atto di pignoramento presso terzi: da 30 a 60 giorni.

Rottamazione cartelle: definizione agevolata online entro il 15 maggio 2018

Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede la Definizione agevolata, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Se vuoi aderire presenta la domanda online con “Fai D.A. te” entro il 15 maggio 2018.

Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017 , prevede la Definizione agevolata,  per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Fanno eccezione:

  • i carichi non rottamabili in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della  Corte dei Conti;
  • i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché non rottamabili in base alla legge .

Coloro che intendono aderire alla rottamazione devono pagare l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La legge prevede che entro il 31 marzo 2018 l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.

Per aderire alla definizione agevolata puoi presentare la domanda di adesione compilando, entro il 15 maggio 2018, l’apposito form online.

In alternativa è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2000/17 entro il 15 maggio 2018 alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA 2000/17 e allegando la copia del documento di identità.

Attenzione: la domanda deve essere inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata (pec); presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA 2000/17 debitamente compilato e firmato.

Cosa succede dopo aver presentato la domanda?

A. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017
A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una Comunicazione entro il 30 giugno 2018.

In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:

  • l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:

  • le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

A seguire, sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.

B. Carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016
A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018.

In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:

  • l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:

  • le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.
Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.

In seguito, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.

In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà:

  • l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà:

  • le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

➡ Scarica la documentazione

 

Rottamazione delle cartelle: ecco come essere riammessi

I contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, ma non hanno saldato in tutto o in parte le prime due rate, possono mettersi in regola entro il prossimo 30 novembre

 

C’è tempo fino al 30 novembre 2017 per rimettersi in regola con i pagamenti scaduti della definizione agevolata. I contribuenti che avevano già aderito alla “rottamazione delle cartelle” e che hanno saltato, o pagato parzialmente, le prime due rate (le scadenze erano fissate al 31 luglio 2017, per la prima o unica rata e al 2 ottobre 2017 per la rata successiva) potranno pagare le rate non versate senza l’aggiunta di sanzioni o ulteriori interessi. Per effettuare il pagamento è possibile utilizzare i bollettini RAV ricevuti dall’Agente della riscossione nella comunicazione di avvenuta adesione.

È questa una delle principali novità introdotte dal decreto fiscale 148/2017 (articolo 1, comma 1). In tal modo, si consente ai contribuenti interessati di rimettersi in regola e di non perdere i benefici previsti dalla rottamazione, semplicemente saldando le rate scadute previste dal piano di rateizzazione della definizione agevolata.

Si ricorda, inoltre, che il prossimo 30 novembre scade anche la terza rata del piano.

In altri termini, per effetto dello slittamento al 30 novembre della scadenza della prima e della seconda rata, i contribuenti che non avevano rispettato i termini originari non saranno più considerati “decaduti” (come inizialmente previsto dal Dl 193/2016). Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un pagamento parziale di una o due rate, potrà versare la differenza (saldo) entro il 30 novembre.

Con il versamento del totale complessivo delle rate scadute, e dell’eventuale terza rata, entro la scadenza di fine novembre, i contribuenti saranno considerati in regola con i pagamenti per l’anno 2017 e non dovranno compiere ulteriori adempimenti.
Resta inteso che dovranno comunque essere rispettate le altre eventuali scadenze, quarta e quinta rata, previste nel piano di rateizzazione per non perdere i benefici previsti dalla rottamazione.

Per effettuare il pagamento sono disponibili i seguenti canali:

  • sportelli bancari e uffici postali, presentando all’operatore il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione
  • internet banking, collegandosi al sito della propria banca per utilizzare il servizio per il pagamento dei RAV (è sufficiente inserire il numero del bollettino RAV e l’importo da pagare, mentre non è obbligatorio indicare la causale)
  • sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando la propria tessera bancomat e accedendo al servizio per il pagamento dei RAV
  • tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, punti vendita Sisal e Lottomatica (in tal caso, il contribuente deve presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e il rivenditore provvederà a effettuare il pagamento)
  • sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione (il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino RAV, ma può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale. L’operatore di sportello provvederà a effettuare il pagamento)
  • sito Agenzia delle entrate-Riscossione e App Equiclick (il contribuente può pagare il bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, inserendo il proprio codice fiscale, il codice RAV e l’importo dovuto). 

Si ricorda, inoltre, che è possibile pagare i tributi indicati nelle cartelle di pagamento, utilizzando in compensazione crediti commerciali “certificati” vantati nei confronti della pubblica amministrazione (per saperne di più si rinvia all’apposita sezione del sito di Agenzia entrate-Riscossione).
Sullo stesso sito, infine, i contribuenti possono trovare utili guide sintetiche, le risposte alle domande più frequenti (Faq) e le pagine informative relative alla definizione agevolata.

Cartella di pagamento: decadenza rateazione

 
Il contribuente che versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere, presentando apposita istanza all’agente della riscossione, la rateizzazione dell’importo richiesto con una cartella di pagamento (con esclusione dei diritti di notifica), fino a un massimo di 72 rate mensili.
Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione (articolo 19, Dpr 602/1973).
Per ulteriori informazioni, si rinvia all’apposita sezione del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it