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Omesso invio dati liquidazioni Iva: le modalità per mettersi in regola

In arrivo le nuove missive del Fisco che invitano a fornire elementi, fatti e circostanze, non conosciuti dall’Agenzia delle entrate, in grado di giustificare presunte anomalie riscontrate

Per stimolare ulteriormente l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate scrive ai contribuenti, soggetti passivi Iva, che hanno “dimenticato” di presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis, Dl 78/2010), mettendo a loro disposizione le informazioni derivanti dal confronto tra i dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21, Dl 78/2010) trasmessi dagli stessi contribuenti e dai loro clienti e le comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.
In particolare, sono rese disponibili le informazioni dalle quali risulta che, nel trimestre di riferimento, sono state emesse fatture (e comunicati i relativi dati), ma non è stata inviata alcuna comunicazione liquidazioni periodiche Iva.
Con il provvedimento 28 novembre 2017, sono indicati tempi e modalità per regolarizzare errori od omissioni, con riduzione delle sanzioni previste, analogamente a quanto previsto per le ipotesi di omissione (totale o parziale) del volume d’affari.

Modalità e dati della missiva
Una comunicazione dell’Agenzia delle entrate arriverà all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, contenente i dati fiscali del destinatario nonché gli elementi utili al riscontro della violazione commessa, ossia:

  • codice fiscale, denominazione/cognome e nome del contribuente
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento
  • codice atto
  • modalità attraverso le quali consultare ulteriori informazioni dettagliate.

La stessa comunicazione, ma con maggiori elementi e dati più specifici, sarà a disposizione del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “La mia scrivania”, che permetterà di conoscere anche:

  • data di elaborazione del prospetto
  • numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento
  • dati identificativi dei clienti e dei fornitori
  • dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo e numero, data di emissione e di registrazione, imponibile/importo, aliquota e imposta, natura operazione e stato del documento, se attivo, annullato o rettificato)
  • dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).

Indicazioni per il contribuente
La comunicazione conterrà, ovviamente, anche le indicazioni per mettersi in regola. Inoltre, il contribuente potrà chiedere, all’Agenzia delle entrate, ulteriori informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, anche mediante intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.
Per regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni rilevate, il contribuente, in ragione del tempo trascorso, potrà avvalersi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

Il provvedimento odierno specifica, inoltre, che al ravvedimento operoso, il contribuente può ricorrere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del Dpr 600/1973, e 54-bis del Dpr 633/1972, e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

Liquidazioni Iva 2017: gli avvisi bonari del primo trimestre escludono il ravvedimento operoso.

Le nuove regole sugli avvisi bonari in caso di Iva non versata sono contenute nella norma istitutiva delle nuove comunicazioni Iva trimestrali: al fine di recuperare l’imposta non versata si applica quanto previsto dall’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, “indipendentemente dalle regole ivi previste”.

L’art. 54-bis si applica, in via ordinaria e sulla base di quanto previsto dal Decreto Iva, in caso di pericolo per la riscossione. Una disposizione che, tuttavia, non si applica alle nuove lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate.

Con l’introduzione delle LiPe trimestrali e con l’approvazione del DL 193/2016, introdotto al fine di contrastare l’evasione Iva, è stata prevista una deroga alla disciplina ordinaria, autorizzando l’Agenzia delle Entrate ad inviare avvisi bonari sprint ai contribuenti e di fatto escludendo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di Iva non versata.

In sostanza, grazie all’incrocio dei dati tra quanto contenuto nella comunicazione delle liquidazioni Iva del primo trimestre 2017 e i versamenti effettuati, l’Agenzia delle Entrate sta procedendo al recupero dell’Iva omessa. Prima le lettere di compliance inviate a luglio e ora gli avvisi bonari, ai quali bisognerà rispondere entro 30 giorni per poter pagare la sanzione in misura ridotta al 10%.

 

Liquidazioni Iva 2017: avvisi bonari in arrivo, ravvedimento escluso

Gli avvisi bonari, elaborati a seguito dell’incrocio dei dati contenuti nelle LIPE rispetto ai versamenti effettuati, sono stati recapitati in tutti quei casi in cui l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato uno scostamento tra Iva a debito e imposta versata.

Iva omessa da versare entro 30 giorni per beneficiare della riduzione delle sanzioni al 10%, possibilità concessa anche a chi sceglie di pagare l’importo in modalità dilazionata secondo quanto previsto dall’art. 36-bis del DPR 600/1973 sulla rateizzazione dell’avviso bonario.

Non soltanto la beffa di non poter ricorrere al ravvedimento operoso in caso di Iva omessa: si ricorda che in caso di mancato versamento delle somme imputate dall’avviso bonario, ovvero di contestazione dell’esito dei controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate, il D.Lgs. n.159/2015 ha modificato la procedura di riscossione delle imposte non versate.

La norma prevede che il compito di recupero della somma evasa passi all’Ente di riscossione, ovvero all’Agenzia Entrate Riscossione, con un ulteriore aggravio di sanzioni, interessi e aggi a seguito dell’iscrizione a ruolo della somma.

 

Iva non versata, per gli avvisi bonari risposte entro 30 giorni

Risposte agli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate entro il termine perentorio di 30 giorni, sia in caso di effettivo mancato versamento dell’Iva del primo trimestre 2017 sia in caso di errori da parte del Fisco. Ovviamente in questo caso la scadenza dipenderà dalla data in cui è stata recapitata la lettera telematica dell’Agenzia delle Entrate.

Come già ricordato, in caso di Iva omessa, il versamento potrà essere effettuato entro 30 giorni beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/3 di quella ordinaria, ovvero rateizzando l’importo dovuto. In caso di mancata regolarizzazione entro 30 giorni, la somma sarà iscritta a ruolo e il recupero dell’Iva evasa passerà di competenza all’Agenzia Entrate Riscossione.

Qualora, invece, i controlli automatizzati e l’incrocio dei dati tra liquidazioni iva trimestrali e versamenti effettuati dovessero contenere errori e quindi qualora non fosse dovuto alcun ulteriore versamento Iva, bisognerà rispondere all’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate tramite il canale online Civis, a mezzo PEC, contattando i centri di assistenza multicanale o rivolgendosi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

 

Spesometro 2017: come compilare la comunicazione fatture emesse e ricevute

⇒ SPESOMETRO SEMESTRALE 2017

Scadenza prorogata al 28.9.2017

Soggetti obbligati

Sono in generale obbligati tutti i soggetti Iva.

Soggetti esonerati
– i contribuenti forfettari ed i contribuenti minimi;
– i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 c. 6 Dpr 633/72 ma solo se possessori di terreni situati nelle zone montane (cioè almeno il 51% dei terreni deve essere oltre 700 m. slm, oppure i terreni devono essere compresi nell’elenco dei territori montani della Commissione censuaria centrale, oppure i terreni devono far parte dei comprensori di bonifica montana);
– le pubbliche amministrazioni;
– i contribuenti che hanno aderito all’invio telematico di ogni fattura attraverso il sistema SdI;
– i contribuenti che invieranno gli stessi dati entro il 31.1.2018 al sistema STS (es.: medici, odontoiatri, ecc.). 

⇒ Dati da inviare con lo SPESOMETRO 2017

In generale bisogna inviare in forma analitica i dati di ogni fattura emessa o ricevuta nel 1° semestre 2017.

In particolare:
– per le fatture emesse conta la data di emissione e vanno comunicate anche quelle annotate nel registro dei corrispettivi;
– per le fatture e le bollette doganali ricevute, annotate nel registro Iva acquisti (comprese quelle ricevute da soggetti forfettari o minimi) conta non la data del documento bensì la data di registrazione: ad es. una fattura d’acquisto datata 30.6.2017 e registrata l’1.7.2017 va indicata nello spesometro del 2° semestre 2017;
– vanno indicati anche i dati delle note di variazione (note credito o debito);
– vanno indicate anche tutte le fatture d’importo inferiore a € 300 contenute nel  documento riepilogativo registrato ex art. 6 Dpr 695/96;
– in caso di fatture cointestate a due soggetti vanno riportati i dati identificativi fiscali di uno solo dei due.

Esclusioni
– non essendo fatture, non vanno comunicati i dati delle schede carburanti, delle ricevute fiscali o degli scontrini;
– sarebbe inoltre possibile non comunicare i dati delle fatture elettroniche transitate per il SDI, ma se più agevole si possono ricomprendere nello spesometro;
– dimentichiamo infine tutte le esclusioni viste l’anno scorso (fatture Enel, Gas, Telefonia, sopra o sotto i 3.600 euro, ecc.) perche’ quest’anno il nostro sempre piu’ curioso Fisco vuole i dati di tutte le fatture, a prescindere dall’importo.

⇒ Le complicazioni nella compilazione dello Spesometro

Sono numerose, c’era da aspettarselo.

Vediamo i vari casi ed i campi da compilare.

  • Intanto se non si è in possesso della sede legale della controparte e’ possibile indicare “Dato assente”.
  • Per le fatture emesse occorre indicare, nel campo “Numero”, il numero da noi attribuito alla fattura.
  • Per le fatture ricevute non c’è l’obbligo in fase di registrazione Iva di indicare il numero attribuito dal fornitore, pertanto nel campo “Numero” si può indicare il valore “0” (zero).

Campo “Tipologia del documento”: qui cominciano i rompicapi; infatti occorre codificare i documenti come segue:

  • Fattura TD01
  • Nota di credito TD04
  • Nota di debito    TD05    
  • Fattura acquisto IntraUE di beni     TD10
  • Fattura acquisto IntraUE di servizi     TD11
  • Fattura semplificata TD07
  • Nota di credito semplificata TD08

Fatture emesse e Natura dell’operazione: il campo “Natura” e’ un campo che va usato solo in alternativa al campo “Imposta”, quindi solo quando la fattura non ha Iva.

Ecco la codifica da utilizzare per le fatture emesse, valida anche per le fatture ricevute:

  • Esclusa art. 15 Dpr 633/72 N1
  • Non soggetta ad Iva (art. 74/633, fatture da forfettari o minimi, prestazioni di servizi senza Iva art. 7-ter Dpr 633/72) N2
  • Non imponibile (esportazione art. 8/633, cessione intracomunitaria di beni art. 41, cessione ad esportatori abituali) N3
  • Esente (es. prestazioni sanitarie) N4
  • Regime margine/editoria/agenzie di viaggio N5
  • Inversione contabile / Reverse charge N6
  • Altri casi (telecomunicazioni, radiodiffusione, vendite a distanza, Moss, ecc.) N7
  • Operazioni in Split Payment: si deve indicare l’aliquota Iva e l’Iva, ma nel campo “Esigibilita’ Iva” va indicato “S”.

Fatture ricevute e Natura dell’operazione: i codici sono gli stessi sopra visti per le fatture emesse.

Attenzione: in caso di fatture ricevute soggette a reverse charge (acquisti Intra, di rottami, cellulari, tablet PC, laptop, pulizie, lavori edili, ecc.) l’acquirente ha l’obbligo di integrarle con l’Iva ed annotarle due volte, prima nel Registro acquisti poi in quello vendite. Naturalmente si tratta di un acquisto per cui i dati da comunicare sono solo quelli inerenti la fattura ricevuta, indicando nel campo “Natura” il codice N6 e compilando i campi “Imposta” e “aliquota”.

In caso di autofattura emessa a seguito dell’acquisto di beni/servizi da soggetto ExtraUE, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando l’Iva e nel campo “Natura” il codice “N6”.
In caso di autofattura emessa per regolarizzare l’omessa o errata fattura del fornitore, i dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando l’Iva e non compilando il campo “Natura”.

Le bolle doganali
Le complicazioni aumentano. Vediamo le regole che fervide menti hanno strologato per le bollette doganali.
– i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Codice” del cedente/prestatore vanno obbligatoriamente sempre compilati, anche se il secondo campo in caso di fornitore ExtraUE non viene controllato;
– solo per il 2017 e’consentito compilare il primo campo con “OO” ed il secondo con undici “9”;
– va indicato l’Ufficio doganale che ha emesso la bolla.

Dati dei soggetti non residenti
Se privi del codice fiscale si indicano le generalita’ e lo Stato estero, se persone fisiche, la ragione sociale e la sede se soggetti diversi da persone fisiche; se la sede e’ ignota e’ possibile indicare “Dato assente”.

Campo “detraibile” e “deducibile”
Questi dati sono facoltativi per cui non vediamo per quale motivo sprecare fatica invano. Lasciamoli in bianco.

Sanzioni in caso di omesso invio dello spesometro
La sanzione ammonta ad € 2 per fattura, col massimo di € 1.000 per trimestre.
E’ possibile il ravvedimento, nel qual caso le sanzioni si riducono.

Comunicazione dati fatture: ulteriori chiarimenti

L’adempimento, già oggetto di proroga al prossimo 28 settembre, riguarda le informazioni Iva da trasmettere al Fisco anche da parte di chi ha esercitato l’opzione dell’invio telematico

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute/registrate (comprese le bollette doganali), nonché le relative note di variazione nel corso del periodo d’imposta (articolo 21, Dl 78/2010), prevista per il prossimo 28 settembre, l’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti operativi attraverso la pubblicazione di un avviso sul proprio sito.

Il primo riguarda la possibilità di non inserire i dati delle fatture oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 3 Dlgs 175/2014), che, qualora venissero comunicati, saranno vagliati dall’Agenzia che eviterà la duplicazione delle informazioni anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero contenere i dati trasmessi al Sts.

L’Agenzia delle entrate dà indicazioni ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori in merito alle comunicazioni dei dati delle fatture della società o impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa ricordando loro che devono rispettare i termini normativamente previsti per l’adempimento, facendo riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, fermo restando la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate precedentemente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi.

Proroga comunicazione dati fatture: vale anche per gli invii opzionali

La nuova scadenza, fissata a giovedì 28 settembre, interessa pure i contribuenti che hanno scelto la trasmissione telematica delle informazioni Iva all’Agenzia delle Entrate

La proroga al 28 settembre per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al 1° semestre 2017, vale anche per i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per l’invio telematico delle informazioni (articolo 1, comma 3 del Dlgs 127/2015).

Tale precisazione è in linea con il provvedimento direttoriale del 27 marzo scorso, che ha definito le informazioni da trasmettere e le modalità di invio. Il documento ha uniformato, infatti, per il primo anno di applicazione, i termini per la Comunicazione dei dati delle fatture con quelli per l’invio telematico opzionale.

La proroga dell’adempimento fiscale, prevista da un Dpcm di prossima pubblicazione, era stata resa nota dal Mef con un comunicato stampa del 1 settembre scorso.

Invio dati liquidazioni Iva: c’è tempo fino al 18 settembre

Entro tale termine deve essere trasmesso in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, il riepilogo contabile riferito al secondo trimestre del 2017

L’obbligo di presentazione della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal “collegato fiscale” (Dl 193/2016), attraverso l’inserimento dell’articolo 21-bis nel Dl 78/2010.
Per le liquidazioni relative al secondo trimestre 2017, il termine ultimo per l’invio è fissato al 18 settembre.

Il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”, da utilizzare per la trasmissione, è stato approvato, insieme alle istruzioni per la sua compilazione, con il provvedimento 27 marzo 2017 (vedi “Nuove comunicazioni Iva: pronti i modelli e le regole di trasmissione”).

Sul sito dell’Agenzia delle entrate, oltre al modello, sono disponibili sia il software di compilazione Ivp17 sia il software di controllo (vedi “Liquidazioni periodiche Iva: online compilazione e controllo”).
Sullo stesso sito internet, inoltre, è possibile consultare le Faq predisposte per dirimere i dubbi più ricorrenti (vedi “Dati liquidazioni periodiche Iva: l’Agenzia dirime gli ultimi dubbi”).

Si ricorda che lo scorso 12 giugno è scaduto il termine per la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2017.

La comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
In caso di determinazione separata dell’Iva in presenza di più attività, deve essere presentata una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997). È possibile regolarizzare tale violazione attraverso il ravvedimento operoso (cfr risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017 – vedi “Comunicazioni dati fatture e liquidazioni Iva ravvedibili”).

Come detto, il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, ragioniere, ecc.).
La comunicazione va prodotta entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre; quella relativa al secondo trimestre deve essere presentata entro il 16 settembre, mentre quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Qualora il termine di presentazione scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Ed è ciò che accade per il prossimo appuntamento: il 16 settembre è sabato, quindi il termine slitta automaticamente a lunedì 18 settembre.
Se entro il termine di presentazione sono inviate più comunicazioni riferite allo stesso periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

Gennaro Napolitano