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agente[Fonte: FiscoOggi]

L’esenzione Irpef o Ires sui compensi degli agenti di assicurazione vale anche per altri soggetti se agiscono nell’ambito di contratti diretti e sono iscritti al “Registro”

Banche, intermediari finanziari, società di intermediazione mobiliare (Sim) e Poste italiane spa, che svolgono attività di intermediazione assicurativa, con prestazioni “dirette” nei confornti delle imprese di assicurazione, possono fruire dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto Irpef o Ires prevista sulle provvigioni degli agenti e mediatori di assicurazione (articolo 25-bis del Dpr 600/1973). I beneficiari, tuttavia, devono essere iscritti al “Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi” e devono agire nell’ambito di un contratto di agenzia o mediazione con le imprese di assicurazione.

È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 7E del 07-02-2013.

L’Agenzia, in primo luogo, ricorda che articolo 25-bis del Dpr 600/1973, al quinto comma ha previsto che gli agenti e i mediatori di assicurazione siano esentati dalla ritenuta d’acconto Irpef o Ires dovuta sulle provvigioni per l’attività di mediazione.
Fa, poi, un quadro dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’esenzione prevista dalla stessa norma, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal ministero delle Finanze con la circolare n. 24/1983.

Secondo il profilo soggettivo, l’esonero dalla ritenuta sulle provvigioni riguarda gli agenti che siano iscritti all’apposito albo, o i mediatori iscritti alle camere di Commercio.
Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, l’esenzione è prevista per le provvigioni percepite a fronte di un rapporto diretto tra agenti o mediatori e imprese di assicurazione “in regime di reciproca esclusiva” (articolo 25-bis, comma 5, Dpr 600/1973)

Dopo questa premessa, il documento di prassi evidenzia che l’intero settore dei prodotti assicurativi negli anni si è evoluto sia dal punto di vista normativo sia amministrativo, ampliando la portata e il significato dell’attività.
Anche a livello comunitario, la direttiva 2002/92/Ce ha previsto che i prodotti assicurativi possano essere distribuiti da distinte categorie di soggetti e che “la parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie”.
Il settore, infine, è stato riformato dal Codice delle assicurazioni private (Cap) e dal regolamento Isvap.

Ciò che rileva ai fini della risoluzione, chiarisce l’Agenzia, è la definizione di “intermediazione assicurativa” data dagli articoli 106 e 109 del Codice delle assicurazioni private, un’attività, cioè,  “riservata agli iscritti nel registro unico di cui all’articolo 109” e che “non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro”.
Fondamentale, dunque, per l’esercizio di tale attività l’iscrizione al “Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi”.

Possono far parte del “Registro”, rileva poi l’Agenzia, sia agenti e mediatori, sia altri soggetti tra cui “le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare (SIM) autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane- Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144” (articolo 109 del Cap).

Alla luce del quadro evidenziato, l’Agenzia conclude che l’intermediario assicurativo (nel caso in esame, banche, intermediari finanziari, società di intermediazione mobiliare e Poste italiane spa) se rende una prestazione “diretta” all’impresa di assicurazione ed è iscritto nell’apposito “registro unico”, può essere equiparato ad agenti e mediatori di assicurazione e, di conseguenza, è esentato dalle ritenute d’acconto Irpef o Ires previste sui compensi percepiti, al pari dei soggetti espressamente esonerati dall’articolo 25-bis, comma 5, Dpr 600/1973. (Patrizia De Juliis).

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