Più tempo per l’approvazione dei bilanci 2016

Bilancio[Fonte: Consiglio Nazionale – CNDCEC]
 
L’applicazione delle nuove disposizioni del DLgs 139/2015 può rappresentare una delle cause di differimento, in presenza di espressa previsione di statuto
 

L’applicazione delle nuove disposizioni del dlgs 139/2015, che dà attuazione alla direttiva 34/2013/UE può rappresentare, in base anche alle conclusioni cui è pervenuta la “Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali” presieduta dal prof. Gianfranco Capodaglio, una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio 2016 da parte dell’assemblea dei soci, in presenza di espressa previsione di statuto.

A tale proposito, si ricorda che l’art.2364, co.2, c.c. dispone che lo statuto può prevedere che l’approvazione del bilancio delle SpA (norma estesa alle Srl dall’art. 2478-bis, co.1, c.c.) possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora “lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”.
Nella fattispecie in esame, si ricorda che il menzionato dlgs 139/2015, approvato in data 18 agosto 2015, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.205 del 4 settembre 2015), è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 12 “Disposizioni finali, transitorie” del decreto medesimo, a partire dai bilanci che hanno inizio al 1° gennaio 2016 e che chiudono, perciò, il proprio periodo amministrativo il 31 dicembre 2016. Il richiamato art. 12 dispone, ancora, al comma 3 che “[l]’Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto”.
In questo contesto, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato sul proprio sito, a seguito del completamento del proprio due process, 20 Principi in data 22 dicembre 2016. Il nuovo quadro giuscontabile ha richiesto una impegnativa attività di revisione dei documenti, resa più articolata anche dal fatto che in parte l’impostazione dei Principi è naturalmente mutata in virtù del riconoscimento formale del ruolo di “istituto nazionale per i principi contabili” attribuita all’OIC dal legislatore dell’art.9-bis del dl 91/2014 (convertito nella legge 116/2014). “Non c’è dubbio che la presenza di principi contabili che sappiano svolgere una appropriata funzione integrativa e interpretativa – ricorda il Presidente uscente Gerardo Longobardi – è una condizione preliminare essenziale per poter applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento. In questa particolare fase di transizione, le disposizioni dello standard setter nazionale danno soluzione a molti dubbi applicativi che altrimenti sarebbero stati risolti in maniera disomogenea dagli operatori”.
Il breve tempo concesso dal Legislatore, vincolato al rispetto della tempistica fissata dall’Unione Europea, ha, quindi, già reso evidente a taluni operatori come il tempo previsto per poter approvare il bilancio nelle scadenze dettate dal codice civile non sia sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l’impatto derivante dall’applicazione delle nuove norme, stante inoltre che l’adozione interesserà a fini comparativi anche i dati dell’esercizio 2015.
Raffaele Marcello, consigliere nazionale con delega ai Principi contabili, Principi di revisione e Sistema dei controlli, ritiene, inoltre, che “l’attività del Consiglio nazionale dovrà adesso essere concentrata sull’analisi delle problematiche che possono emergere nell’applicazione dei principi, al fine di presentare indicazioni operative, in linea con i Principi contabili dello standard setter, e poter mettere i colleghi e gli operatori nelle migliori condizioni per poter svolgere la propria attività”.
L’attuale quadro è reso, peraltro, più complesso dalla mancanza del correlato disposto fiscale, senza del quale non è possibile determinare imposte correnti e fiscalità differita. La pubblicazione delle norme fiscali potrebbe, in aggiunta, portare a ulteriori sforzi interpretativi, ad oggi non quantificabili.
Per quanto detto, il Consiglio ritiene che, qualora ricorrano le sopra richiamate condizioni (previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società) non sia improprio il ricorso all’art.2364, c.c. (art.2478-bis, c.c.) per l’approvazione del bilancio entro i 180 giorni.