Rinvio ufficiale al 20 luglio dei versamenti fiscali

L’allungamento dei termini riguarda anche i contribuenti a regime forfetario, chi applica il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, le società che hanno optato per la trasparenza fiscale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 29 giugno, il Dpcm 27 giugno 2020, che fa slittare al prossimo 20 luglio i versamenti fiscali dei contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), in scadenza oggi, 30 giugno. Rinviato, di conseguenza, al prossimo 20 agosto anche il termine dei pagamenti con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, fissato, ordinariamente, al 30 luglio. L’ampliamento della finestra temporale è stato disposto, come precisato nel comunicato Mef del 22 giugno che ha anticipato la proroga, in considerazione delle esigenze generali rappresentate dagli intermediari e dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali e del perdurare della situazione emergenziale dovuta al Covid-19.

Il differimento è previsto per quest’anno per i contribuenti sottoposti a Isa, anche forfetari, che dichiarano ricavi e compensi non superiori al limite stabilito per lo specifico indice sintetico di affidabilità fiscale dal decreto Mef di approvazione e riguarda le imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, l’Iva connessa agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, l’Irap e le altre imposte che seguono le scadenze delle imposte sui redditi, altrimenti in scadenza al 30 giugno. In pratica, sono stati rinviati il saldo 2019 e il primo acconto 2020.
Nel dettaglio, il decreto prevede senza maggiorazioni i suddetti pagamenti effettuati entro il 20 luglio, dovuti ordinariamente a fine giugno, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse quelli eseguiti dal 21 luglio al 20 agosto 2020.

Possono usufruire dell’agevolazione anche gli operatori che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa, compresi i contribuenti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile (articolo 27, comma 1, del decreto legge n. 98/2011), i forfetari (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e i componenti delle società, associazioni e imprese appartenenti alle ipotesi previste dagli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir.

Invariati, invece, i termini di pagamento per i soggetti Ires con versamenti in scadenza non al 30 giugno, in relazione alla data di approvazione del bilancio o del rendiconto o che hanno dichiarato ricavi superiori a quelli previsti dagli indici di affidabilità.

Bonus vacanze: in arrivo dall’Agenzia le istruzioni e le modalità di fruizione

Il provvedimento del 17 giugno 2020, firmato oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, sentito l’Inps e acquisito il parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, fornisce le indicazioni operative sugli aventi diritto, le modalità di fruizione e tutti i passi da compiere per richiedere, attivare e utilizzare il bonus vacanze previsto dall’articolo 176 decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) per famiglie e imprese turistiche che effettuano servizi sul territorio nazionale. Inoltre è già consultabile una guida dell’Agenzia, “Bonus vacanze”, disponibile online nell’area del sito web istituzionale che ospita le guide fiscali “L’Agenzia informa” e nella sezione dedicata di FiscoOggi, che illustra tutti i passaggi per richiedere l’agevolazione, ricorda le date da segnare e definisce gli importi di cui possono fruire le famiglie, in base al numero dei componenti. Infine, un pratico vademecum richiama in moduli schematici i principali dettagli del beneficio.

Come chiarisce il provvedimento di oggi, l’agevolazione è rivolta spetta ai nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40mila euro ed è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Il beneficio consiste in un bonus massimo di 150 euro per nuclei familiari composti da una persona, 300 euro per nuclei di due persone e 500 euro per nuclei di tre o più persone. Il bonus può essere può essere richiesto e utilizzato sul territorio nazionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto che lo richiede. Per fruire dell’agevolazione, ricordiamo, le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus.
L’agevolazione può essere utilizzata da uno dei componenti della famiglia per l’80% – a partire del 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 – sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio turistico e per il 20% come detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021.

Per l’attuazione delle fasi di richiesta e di fruizione del bonus vacanze è stata attivata una cooperazione tra Agenzia delle entrate, PagoPa Spa e Inps.
Il provvedimento odierno prevede che un componente per ciascun nucleo familiare potrà richiedere il bonus, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, attraverso l’applicazione per dispositivi mobili IO, l’app dei servizi pubblici resa disponibile da PagoPa Spa e accessibile mediante identità digitale Spid o Carta di identità elettronica (Cie 3.0), dopo aver verificato di averne  diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica – Dsu – in corso di validità, da cui risulti un indicatore Isee sotto la soglia di 40mila euro).
Verificati i requisiti, l’app IO confermerà l’attivazione del bonus vacanze e il richiedente riceverà, a conferma, il codice univoco e il QR-code identificativi dell’incentivo spettante.
Per poter accedere al bonus è quindi importante, anche prima del 1° luglio 2020:

  • assicurarsi di avere presentato una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per il calcolo dell’Isee
  • dotarsi di una identità digitale Spid, se non si è già in possesso di una Carta d’identità elettronica abilitata per l’accesso all’app IO (versione Cie 3.0)
  • installare sul proprio smartphone IO – l’app dei servizi pubblici.

Il provvedimento illustra i vari passi da seguire per la fruizione dello sconto sul corrispettivo: uno dei componenti del nucleo familiare dovrà comunicare al momento del pagamento all’operatore turistico il codice univoco o il QR-code ottenuti e, dopo verifica da parte del fornitore – effettuata in tempo reale nella procedura web dedicata, disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia (Spid, CIE, credenziali Entratel/Fisconline) – si vedrà riconosciuto lo sconto sull’ammontare del corrispettivo dovuto per il servizio turistico. Oltre al codice, il bonus visualizzato nell’app include anche il riepilogo dei seguenti dati: l’importo dello sconto e quello del beneficio fiscale, l’elenco di tutti i componenti del nucleo familiare a cui è attribuito il bonus e il periodo entro cui è possibile utilizzarlo.

A perfezionamento della fruizione, l’operatore turistico emetterà fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale intestati al componente del nucleo familiare che fruisce dello sconto.

L’operatore turistico potrà recuperare il credito d’imposta derivante dagli sconti praticati utilizzandolo in compensazione delle imposte, mediante indicazione sul modello F24 dell’importo spettante e del codice tributo che verrà istituito da una prossima risoluzione.
Vengono inoltre fissate le modalità per la cessione di tale credito d’imposta a soggetti terzi, tra i quali anche banche e intermediari finanziari: a tal fine, viene prevista un’apposita procedura web sul sito dell’Agenzia, mediante la quale l’operatore turistico potrà comunicare la cessione totale o parziale del suo credito d’imposta.

Il documento si conclude con il riferimento alle rigorose regole per il trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia e di PagoPa Spa, definite previo parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Isa: la circolare con i chiarimenti per il secondo anno di applicazione

 

Dall’analisi degli Isa evoluti con il Dm 24 dicembre 2019 alle recenti novità del decreto “Rilancio”, passando per le modalità applicative previste per il periodo d’imposta. 2019 e le risposte fornite in relazione alle richieste di chiarimento in merito all’applicazione degli Indici stessi. Sono questi i temi principali su cui si sofferma la circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, con la quale l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti relativi al secondo anno di applicazione degli Isa.

La circolare è composta da una parte generale e da due allegati.
Nel corpo sono illustrate le novità degli Isa per il periodo d’imposta 2019, mentre gli allegati contengono:

  • uno schema di sintesi degli Isa interessati dalle prossime evoluzioni, con le informazioni richieste a tal fine nei modelli di quest’anno
  • l’elenco degli ISA evoluti con il Dm 24 dicembre 2019.

Di seguito, evidenziamo, in sintesi, le questioni più rilevanti affrontate nel documento di prassi.

Le novità Isa
Le novità relative agli Isa, per il periodo d’imposta 2019, hanno riguardato sia gli aspetti di normazione secondaria che quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli Indici stessi.

Quelle introdotte con i  decreti 24 dicembre 2019 e 28 febbraio 2020
Nella circolare sono illustrate le novità inserite nel decreto di fine 2019, con il quale sono stati evoluti 89 Isa e in quello di febbraio 2020, con cui gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono stati integrati per tenere conto, come stabilisce il comma 2 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, “di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali”.
In particolare, le innovazioni introdotte con il Dm del 2019  hanno riguardato:

  • l’approvazione di 89 evoluzioni, comprensive di 20 Isa per cui è stata anticipata l’evoluzione, e di 3 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica
  • la modifica della formula degli indicatori “Incidenza dei costi residuali di gestione”, applicabile alle attività d’impresa, “Incidenza delle altre componenti negative sulle spese” applicabile alle attività di lavoro autonomo, in modo che il calcolo sia effettuato al netto degli oneri per imposte e tasse
  • la modifica della metodologia di stima dei ricavi operata ai fini dell’attribuzione del punteggio riguardante gli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, relativa alle diverse basi imponibili; tale stima, ad eccezione di alcuni specifici Isa, è ora comprensiva dei proventi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi
  • la metodologia per il trattamento dei passaggi competenza-cassa e viceversa per il periodo d’imposta 2019
  • la soppressione di alcuni “Indicatori di anomalia”, cui consegue la semplificazione delle correlate variabili “precalcolate” per il periodo d’imposta 2019,

e quelle arrivate con il Dm del 2020, invece, hanno prodotto:

  • l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni nel 2019
  • l’individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, al fine tener conto di possibili situazioni di vantaggio o svantaggio competitivo derivante dalla particolare collocazione territoriale
  • l’individuazione delle misure di ciclo settoriale, per tener conto, in fase di applicazione degli Isa, dell’andamento di eventuali variazioni congiunturali verificatesi nei settori e nei territori
  • la modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto
  • l’esclusione dall’applicazione degli Isa, per il periodo d’imposta 2019, dei soggetti che partecipano a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972.

Rispetto a tutti questi temi, il documento di prassi si sofferma, in particolare, sulla modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto; tale modifica, infatti, opera in modo da tenere conto dell’entità della flessione dei ricavi/compensi dichiarati nell’anno di riferimento rispetto al passato e dell’apporto del coefficiente individuale nella stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto.
Al riguardo, dunque evidenzia che, quanto maggiore è la flessione dei ricavi/compensi dichiarati dal contribuente nell’anno di applicazione rispetto al passato e quanto maggiore è il contributo del coefficiente individuale nelle stime dei ricavi/compensi e/o del valore aggiunto, tanto maggiore sarà la riduzione prodotta dal correttivo nelle stime stesse.
La circolare rivolge particolare attenzione anche alla nuova ipotesi di esclusione dall’applicazione degli Isa, introdotta con il Dm di febbraio, che riguarda i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo Iva, precisando che l’esclusione, limitata al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, deve ritenersi finalizzata all’acquisizione degli elementi conoscitivi indispensabili per poter valutare la possibilità di applicare correttamente gli Isa ai soggetti interessati dall’istituto “gruppo Iva”.

Altro tema su cui la circolare si sofferma, riguarda la modifica del criterio con cui sono confrontati i ricavi/compensi dichiarati, con quelli presunti in base agli indicatori elementari di affidabilità. In particolare, sottolinea che, attraverso tale modifica, la stima dei ricavi operata ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo agli indicatori elementari di affidabilità, sarà comprensiva dei proventi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, con l’abbandono (a esclusione di taluni Isa) del meccanismo utilizzato in passato, per la neutralizzazione della componente relativa all’attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, che consentiva di escludere dalla stima i proventi derivanti da tali attività.

Le novità della modulistica
In conseguenza delle modifiche al criterio di confronto dei ricavi/compensi dichiarati con quelli stimati, sono stati quindi rivisitati anche i criteri di compilazione del quadro contabile per le imprese dei modelli Isa. Questa novità, insieme alle altre relative alla modulistica, sono state affrontate in uno specifico paragrafo.
Nel dettaglio, i temi relativi alla modulistica Isa riguardano:

  • il quadro F degli elementi contabili d’impresa, in cui le componenti positive e negative di reddito dovranno essere indicate facendo riferimento, in maniera indistinta, sia ai beni ad aggio o ricavo fisso che a tutti gli altri beni
  • il nuovo quadro H degli elementi contabili di lavoro autonomo predisposto per gli Isa delle attività professionali approvati nel 2019. L’introduzione del nuovo quadro H è correlata al processo di omogeneizzazione delle informazioni richieste ai fini dell’applicazione degli Indici e delle informazioni necessarie per la determinazione del reddito di lavoro autonomo presenti all’interno del quadro RE dei modelli Redditi, di cui il quadro H eredita sostanzialmente la struttura e la composizione dei righi
  • il quadro E – Dati per la revisione, previsto per alcuni modelli Isa approvati per il periodo d’imposta 2019, con il quale vengono chieste ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi correlate all’elaborazione degli Isa per le prossime annualità.

Gli ulteriori dati dell’Agenzia delle entrate

Con riferimento agli ulteriori dati forniti dall’Agenzia per consentire l’applicazione degli Isa, la circolare evidenzia che, nell’ottica di rendere l’adempimento quanto più possibile agile, il “pacchetto” di informazioni “precalcolate” risulta molto ridotto rispetto a quello fornito per la precedente annualità. Sono state, infatti, eliminate numerose variabili precalcolate che hanno comportato anche la conseguente eliminazione degli indicatori di anomalia a esse correlati.
In relazione alle modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, tali ulteriori dati, la circolare segnala che non c’è alcun elemento di novità rispetto alla precedente annualità.

Gli Isa evoluti e il software “Il tuo Isa 2020”
Per quanto riguarda i nuovi Isa evoluti per il periodo d’imposta 2019 e il relativo software di applicazione, la circolare illustra gli elementi di maggiore approfondimento relativi ad alcuni specifici Indici, divisi per macrocomparto economico di appartenenza, interessati da interventi più rilevanti o particolari e fornisce le indicazioni operative relative al funzionamento del software per il periodo d’imposta 2019 (sostanzialmente uguale a quello dell’anno scorso), evidenziando le novità riguardanti la sezione dell’esito dell’applicazione.

I benefici premiali

Nella circolare vengono forniti anche alcuni chiarimenti in relazione ai benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2019, individuati con il provvedimento del 30 aprile 2020.
Nel merito, la circolare si sofferma, in particolare, a osservare che l’individuazione, per tale annualità, dei criteri di accesso ai diversi benefici tiene conto di una duplice esigenza:

  • da un lato definire dei punteggi idonei a individuare situazioni di affidabilità fiscale rispetto al periodo di imposta a cui gli Isa sono stati applicati ( nel caso di specie il 2019)
  • dall’altro, contestualmente, in modo coerente con la filosofia degli Isa, provare a individuare, al fine di premiarle, situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie i periodi di imposta 2018 e 2019).

Il meccanismo, predisposto con il provvedimento del 30 aprile 2020, infatti, consente di accedere ai benefici sia, ovviamente, ottenendo un punteggio idoneo nell’annualità di applicazione sia, ove ciò non accada, valutando il punteggio dell’anno di applicazione congiuntamente a quello dell’anno precedente, in coerenza con quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, laddove prevede che i livelli di affidabilità per poter accedere ai benefici siano individuati “anche con riferimento alle annualità pregresse”.
Particolarmente utile risulta la tabella contenente alcune esemplificazioni che chiariscono meglio le modalità con cui applicare i nuovi criteri per l’individuazione, in relazione al periodo d’imposta 2019, del punteggio utile ai fini della fruizione dei benefici fiscali.

L’articolo 148 del decreto “Rilancio”
Infine, nella circolare sono stati forniti i primi chiarimenti riguardanti le ultime disposizioni attinenti agli Isa e, in particolare, quelle contenute nell’articolo 148 del decreto legge n. 34/2020, il “Rilancio”.
Queste ultime disposizioni riguardano:
l’intervento, limitato ai soli periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, finalizzato a tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19
l’intervento, limitato ai soli periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2020, finalizzato alla individuazione di particolari modalità di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate sull’esito della applicazione degli Isa.
Le disposizioni contenute nel decreto “Rilancio” hanno rappresentato l’occasione per trattare le questioni relative all’attività di analisi del rischio e agli effetti dell’epidemia coronavirus.
In particolare, in relazione al periodo d’imposta 2020, la circolare ha evidenziato che “Nello specifico, la capacità degli ISA di rappresentare le realtà dei singoli contribuenti anche a seguito delle ricadute sul periodo d’imposta 2020 del fenomeno COVID-19, dovrà essere valutata, una volta effettuati i necessari interventi di adeguamento dello strumento, in fase di applicazione basandosi sulle specificità di ciascun contribuente e non aprioristicamente ex ante in modo generale ed astratto”.
Tale chiarimento, come emerge dallo stesso documento di prassi, è fondato sulla base del principio secondo cui le situazioni di natura straordinaria, che causano mutamenti imprevedibili nelle condizioni di svolgimento delle attività economiche o delle aree territoriali, rappresentano un elemento di cui gli Isa dovrebbero essere in grado “sempre” di tenere conto, ai fini della capacità degli stessi a rappresentare la realtà delle attività economiche cui si riferiscono, come prevede il comma 2 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017.
La circolare precisa anche che gli interventi prescritti dall’articolo 148 “dovranno essere idonei a rendere rappresentativi gli ISA per il “campione di riferimento” individuando gli effetti della crisi epidemiologica”. Allo stesso tempo, aggiunge anche che “viceversa laddove le specifiche modalità di svolgimento dell’attività del singolo contribuente siano profondamente diverse da quelle del campione riferibile alla gran parte dei soggetti che svolgono la specifica attività utilizzato nella fase di aggiornamento degli ISA il contribuente, come di consueto, potrà dichiarare la presenza di una ipotesi di non normale svolgimento della attività”.

Ulteriori contenuti 
La circolare fornisce, da ultimo, gli ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione degli Indici, sulla base di una ricognizione e conseguente raccolta sistematica delle risposte ai quesiti formulati dopo l’ultima circolare in tema di Isa, la n. 20/2019.
I chiarimenti hanno riguardato:

  • gli effetti dell’applicazione degli Isa in particolari situazioni di non normale svolgimento dell’attività
  • la corretta compilazione dei modelli Isa 2020
  • i termini di presentazione della dichiarazione e punteggio Isa
  • il regime premiale.

 

“Contributo a fondo perduto”: la circolare con i chiarimenti

Gli inclusi e gli esclusi, i requisiti per ottenere il beneficio, le modalità di calcolo e di fruizione dell’importo spettante, la natura reddituale della somma e altro ancora

Il tempo stringe, i gravi effetti economici della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo, abbattutisi su molteplici categorie di operatori, vanno compensati in fretta. E così, dopo il modello, le istruzioni operative e la guida (vedi articolo “Contributo a fondo perduto: siamo ai blocchi di partenza”), con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, firmata dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia fornisce precisi dettagli a 360° sull’ “aiuto”, delineando requisiti e condizioni da rispettare per accedere al contributo. In particolare, il documento di prassi analizza in modo puntuale i passi da compiere per richiedere e ottenere il beneficio, fornendo, anche, tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea, nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il bonus.

Ricordiamo che l’agevolazione, introdotta dal decreto “Rilancio”, spetta esclusivamente agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o reddito agrario, titolari di partita Iva con ricavi e/o compensi non superiori a 5milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, per un ammontare determinato applicando una specifica percentuale a un importo calcolato, quando il soggetto riscontra che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 di quello registrato nello stesso mese 2019.

Il documento di prassi, nel fornire chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo, ripercorre la noma madre del “Contributo” (articolo 25, Dl n. 34/2020 – il “Rilancio”), soffermandosi innanzitutto sull’ambito soggettivo e inquadrando, in maniera puntuale, gli inclusi e gli esclusi dal beneficio.
In particolare, riguardo agli ammessi, che, in generale, sono i titolari di partita Iva, fornisce un elenco esauriente degli stessi, precisando alla fine, che tra questi rientrano “le imprese esercenti attività agricola  o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa”. Il contributo è erogato all’imprenditore agricolo e può essere fruito anche dalle società tra professionisti, poiché il reddito dalle stesse prodotto si qualifica come reddito d’impresa.
Poi, considerato che la norma non si occupa del regime fiscale adottato dai beneficiari, via libera anche ai forfettari (legge n. 190/2014).
La circolare, inoltre, chiarisce che la fruizione del beneficio è destinata al singolo contribuente, a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più di un’attività ammissibile alla fruizione del contributo, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti. Il documento di prassi precisa che l’agevolazione spetta anche a chi esercita attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) anche se lavoratore dipendente o pensionato, in relazione alle attività ammesse al contributo stesso.

La circolare n. 15/2020 continua con una lista dettagliata e motivata delle esclusioni, individuate dal Dl “Rilancio” in quei “soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.
Specifiche esclusioni sono connesse alla natura dell’attività svolta (si tratta, ad esempio, degli organi e delle amministrazioni dello Stato, degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati, degli enti e delle persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d’impresa o agrario).
Tra gli estromessi figurano i fruitori delle indennità previste dal “Cura Italia”. A tal proposito, l’Agenzia spiega che altrimenti, per le categorie individuate dal decreto di marzo scorso, si sarebbe verificata una sovrapposizione di agevolazioni In particolare, si tratta dei:

  • liberi professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 e dei collaboratori coordinati e continuativi attivi alla stessa data, iscritti alla gestione separata (articolo 27, Dl n. 18/2020)
  • lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano  almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50mila euro (articolo 38, Dl n. 18/2020).

Sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza: in altri termini, non è consentito presentare la richiesta di accesso per soggetti per i quali la relativa partita Iva è stata cessata.

Le condizioni
Il contributo a fondo perduto spetta solo se l’ammontare dei ricavi e dei compensi, conseguiti nel periodo d’imposta 2019, non superi i 5milioni di euro e l’importo del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 terzi di quello relativo al mese di aprile 2019. Detto ciò, la circolare odierna indica come individuare la soglia massima di ricavi e compensi, in un’analisi particolareggiata delle diverse casistiche. fermo restando che la soglia dei ricavi va determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione (cfr circolare n. 8/E del 3 aprile 2020).

Le deroghe
Del beneficio a fondo perduto possono fruire anche coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019 per un importo almeno pari alla soglia minima di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Tra i destinatari, poi, rientrano anche i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza della pandemia. Per questi, infatti, date le difficoltà economiche, non è necessaria la verifica del calo di fatturato, a prescindere dal suo effettivo realizzarsi.
In sostanza, in tali casi, il contributo a fondo perduto spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse pari a zero. Pertanto, in questo caso spetterà il contributo minimo. Sono invece esclusi, come sopra richiamato, i contribuenti la cui attività sia cessata alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo.

Natura del contributo e concorso alla formazione del reddito
Precisazioni arrivano anche dal punto di vista contabile: il contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio, in quanto erogato a integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19. Pertanto, in applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico.
Tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette dei soggetti beneficiari, non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile Irap, non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del Tuir e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir. Ne consegue, pertanto, che tale contributo non è assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’articolo 28, comma 2, del Dpr n. 600/1973.

La fruizione
Gli interessati al contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura. In caso di contributo di importo superiore a 150mila euro, il modello deve essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it, insieme all’autocertificazione che il soggetto richiedente, nonché tutti i soggetti a esso collegati tenuti a verifica (articolo 85, commi 1 e 2, Dlgs n. 159/2011, “Documentazione antimafia”) non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 dello stesso decreto legislativo. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, eroga il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
La circolare, inoltre, fornisce tutte le indicazioni per consentire ai contribuenti la regolarizzazione spontanea, nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo.

 

Guida fiscale “Contributo a fondo perduto”

Guida fiscale "Contributo a fondo perduto" - pdf

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”) ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus”.
Tra queste, il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto. Esso consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.
In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.
La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza, che sono stati definiti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.
Il modello e le istruzioni di compilazione sono stati approvati con lo stesso provvedimento e sono consultabili e scaricabili dal sito internet dell’Agenzia delle entrate.

COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

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