Archivi tag: liquidazioni iva periodiche

Credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico invio telematico Spesometro e Lipe

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 21-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. 

Con la risoluzione n. 2/E pubblicata il 5 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate rende noto i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico che potrà essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 in modalità telematica dal 1° gennaio 2018.

L’articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riconosce un credito d’imposta una tantum di 100 euro, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché delle liquidazioni periodiche IVA. 

In particolare, detto credito d’imposta spetta ai soggetti in attività nel 2017, con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, ovvero che esercitino l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, a condizione che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
A tali soggetti, inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 21-ter del decreto-legge n. 78 del 2010, è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta una tantum di 50 euro, nel caso in cui, sussistendone i presupposti, esercitino entro il 31 dicembre 2017 anche l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
I suddetti crediti d’imposta, ai sensi delle richiamate disposizioni, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
 
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, sono istituiti i seguenti codici tributo: 
 
“6881” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro – articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”;
 
“6882” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro – articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.
 
Per consentire all’Agenzia delle entrate di verificare che l’utilizzo dei suddetti crediti d’imposta avvenga entro i limiti d’importo stabiliti, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dalla medesima Agenzia (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui, per lo stesso soggetto, l’utilizzo del credito risulti superiore all’importo massimo stabilito, il modello F24 che determina il superamento è scartato.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato nel formato “AAAA” con l’anno di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico

 

Omesso invio dati liquidazioni Iva: le modalità per mettersi in regola

In arrivo le nuove missive del Fisco che invitano a fornire elementi, fatti e circostanze, non conosciuti dall’Agenzia delle entrate, in grado di giustificare presunte anomalie riscontrate

Per stimolare ulteriormente l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate scrive ai contribuenti, soggetti passivi Iva, che hanno “dimenticato” di presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis, Dl 78/2010), mettendo a loro disposizione le informazioni derivanti dal confronto tra i dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21, Dl 78/2010) trasmessi dagli stessi contribuenti e dai loro clienti e le comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.
In particolare, sono rese disponibili le informazioni dalle quali risulta che, nel trimestre di riferimento, sono state emesse fatture (e comunicati i relativi dati), ma non è stata inviata alcuna comunicazione liquidazioni periodiche Iva.
Con il provvedimento 28 novembre 2017, sono indicati tempi e modalità per regolarizzare errori od omissioni, con riduzione delle sanzioni previste, analogamente a quanto previsto per le ipotesi di omissione (totale o parziale) del volume d’affari.

Modalità e dati della missiva
Una comunicazione dell’Agenzia delle entrate arriverà all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, contenente i dati fiscali del destinatario nonché gli elementi utili al riscontro della violazione commessa, ossia:

  • codice fiscale, denominazione/cognome e nome del contribuente
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento
  • codice atto
  • modalità attraverso le quali consultare ulteriori informazioni dettagliate.

La stessa comunicazione, ma con maggiori elementi e dati più specifici, sarà a disposizione del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “La mia scrivania”, che permetterà di conoscere anche:

  • data di elaborazione del prospetto
  • numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento
  • dati identificativi dei clienti e dei fornitori
  • dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo e numero, data di emissione e di registrazione, imponibile/importo, aliquota e imposta, natura operazione e stato del documento, se attivo, annullato o rettificato)
  • dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo file, data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file).

Indicazioni per il contribuente
La comunicazione conterrà, ovviamente, anche le indicazioni per mettersi in regola. Inoltre, il contribuente potrà chiedere, all’Agenzia delle entrate, ulteriori informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, anche mediante intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.
Per regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni rilevate, il contribuente, in ragione del tempo trascorso, potrà avvalersi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

Il provvedimento odierno specifica, inoltre, che al ravvedimento operoso, il contribuente può ricorrere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del Dpr 600/1973, e 54-bis del Dpr 633/1972, e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del Dpr 600/1973.