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Con la circolare n. 12/E del 13 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità, per gli ex frontalieri e i vecchi iscritti all’AIRE di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi.

I contribuenti ex frontalieri e quelli in passato iscritti all’Anagrafe dei residenti all’estero che hanno ricominciato a prestare attività lavorativa in una zona di frontiera o sono tornati fiscalmente all’estero nel corso del 2017 possono comunque accedere alla procedura di regolarizzazione prevista dall’articolo 5-septies del Dl n. 148/2017. Regolarizzazione aperta anche per chi ha ricevuto processi verbali di constatazione, inviti e questionari. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 12/E di oggi, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla possibilità di regolarizzare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dichiarativi connessi alle attività finanziarie e alle somme detenute nello stesso Stato estero in cui veniva prestato il lavoro dipendente o autonomo, derivanti da tali tipologie di reddito ovvero dalla vendita di immobili detenuti nel medesimo Stato estero in cui era stata prestata l’attività lavorativa.

Il documento di prassi segue il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 1° giugno – con cui sono state emanate le disposizioni di attuazione dell’articolo 5-septies e approvato modello e le relative istruzioni per accedere alla procedura – e la risoluzione n. 43/E del 6 giugno che ha istituito il codice tributo (8080) da utilizzare per il versamento delle somme dovute.

Porte aperte per chi è tornato frontaliero o residente all’estero nel 2017 – Possono accedere alla procedura i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in seguito di nuovo “frontalieri” o residenti all’estero, purché alla data del 6 dicembre 2017 il contribuente abbia ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare. È il caso, ad esempio, di un lavoratore in passato residente all’estero e iscritto all’Aire, successivamente tornato residente in Italia e che nel 2017 sia di nuovo iscritto all’Aire. In questa ipotesi, il contribuente può presentare istanza di accesso alla procedura per regolarizzare i periodi di imposta in cui è tornato fiscalmente residente in Italia e ha violato gli obblighi di monitoraggio, a patto che per questi anni ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge.

Pvc e controlli formali non escludono dalla procedura – L’Agenzia chiarisce che non possono accedere alla procedura coloro che hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. Semaforo verde, invece, per chi ha ricevuto inviti, questionari e processi verbali di constatazione. Non costituiscono, inoltre, cause di inammissibilità le comunicazioni derivanti dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973).

La vecchia voluntary non è sempre un ostacolo – Come chiarito con il provvedimento del 1° giugno scorso, la procedura per ex frontalieri e ex iscritti all’Aire non può essere attivata per le attività e le somme già oggetto della voluntary disclosure e della voluntary bis. Possono però aderire i contribuenti per i quali la voluntary non si è perfezionata per via di una causa di inammissibilità, ad esempio nei casi di carenza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza o della tardiva presentazione della richiesta di accesso.

Le altre novità della circolare – Il documento di prassi chiarisce quali sono le attività finanziarie detenute all’estero e i periodi di imposta regolarizzabili (2012-2016) e vengono fornite ulteriori precisazioni con riguardo alle ulteriori annualità per cui opera il raddoppio dei termini (2007-2011).

[Fonte: Agenzia delle Entrate]

Circolare 12E del 13 giugno 2018

 


 

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