Studio Commerciale Barbara ANGIOLINI

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Decreto liquidità: sospensione scadenze tributarie e fiscali

10 Aprile 2020 Rassegna Stampa Ultime notizie

Il decreto liquidità ha inoltre previsto la sospensione delle scadenze di aprile e maggio e il rinvio degli adempimenti fiscali e tributari.

In particolare la sospensione opera per:

  • Versamenti Iva, ritenute e contributi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
  • Versamenti Iva sospesi per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  • Ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia”
  • Invio della Certificazione Unica dal 31 marzo al 30 aprile.

La ripresa dei versamenti è a giugno con possibilità di rateizzazione in 5 rate.

La circolare Abi del “Decreto Liquidità”

10 Aprile 2020 Rassegna Stampa Ultime notizie

Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 il Decreto legge 8 aprile
2020 n. 23.

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

L’impresa beneficiaria:
– alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
– alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;

L’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l’impegno:
– per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
– di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Tipologia della garanzia
La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito. Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

Finanziamenti ammissibili
Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore
tra i seguenti importi:

– 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
– il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

Percentuali di copertura
La percentuale massima di garanzia è pari al:
– 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
– 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
– 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Commissioni di garanzia
Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla Sace per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
– per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
– per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Procedura per l’accesso alla garanzia
È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.
Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE.
Con l’emanazione di tale decreto possono essere altresì elevate le percentuali di copertura fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione.

Circolare ABI DL Liquidità

Misure nazionali per la gestione dell’Emergenza Coronavirus

26 Marzo 2020 Rassegna Stampa Ultime notizie

MISURE NAZIONALI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

PAGINA IN AGGIORNAMENTO (u.agg. 26 marzo 2020)

FAQ del Governo
Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Comunicazioni di smart working ai sensi del DPCM del 1° Marzo 2020

Ministero dell’Interno
Le regole per gli spostamenti

Regione Abruzzo https://www.regione.abruzzo.it/archivio-avvisi

IL QUADRO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI VIGENTI

→ 25 marzo 2020

  • Decreto MISE e MEF del 25 marzo 2020 (nuova lista codici ATECO) https://www.studioangiolini.com/modifiche-al-dpcm-22-03-2020-nuovi-codici-ateco-per-le-attivita-essenziali/
  • Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (nuove misure urgenti) http://www.studioangiolini.com/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-legge-25-marzo-2020-n-19-recante-misure-urgenti-per-fronteggiare-lemergenza-epidemiologica-da-covid-19/

→ 23 marzo 2020

  • Emergenza Covid19 – Accordo sindacale del 23 marzo 2020 http://www.studioangiolini.com/emergenza-covid-19-sintesi-operativa-per-le-casse-edili-edilcasse/
  • Comunicazione al Prefetto – Attività connesse e funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei servizi essenziali, dei servizi di pubblica utilità e delle attività produttive di cui all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 (lettera d, art. 1 DPCM 22 marzo 2020) http://www.studioangiolini.com/d-p-c-m-22-marzo-2020-comunicazione-attivita-richiesta-autorizzazione/
  • Chiarimenti forniti dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 23 marzo 2020 http://www.studioangiolini.com/covid-19-svolgimento-attivita-produttive-e-spostamenti-fra-territori-comunali-diversi-ulteriori-restrizioni/

→ 22 marzo 2020

  • D.P.C.M. 22 marzo 2020 http://www.studioangiolini.com/emergenza-coronavirus-le-nuove-misure-restrittive-in-gazzetta-ufficiale/
  • Nuovo Modulo Autodichiarazione per spostamenti http://www.studioangiolini.com/dpcm-22-marzo-2020-nuovo-modulo-di-autodichiarazione/

→ 20 marzo 2020

  • Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 http://www.studioangiolini.com/ordinanza-del-ministero-della-salute-del-20-marzo-2020/

→ 19 marzo 2020

  • Servizi essenziali – Anticipazione dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS (Ordinanza Dip. Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020) http://www.studioangiolini.com/ordinanza-dip-protezione-civile-n-652-del-19-marzo-2020/

→ 17 marzo 2020

  • Decreto Legge n. 18/2020 “Cura Italia” recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
    https://www.studioangiolini.com/emergenza-sanitaria-covid-19-le-novita-del-dl-n-18-2020-e-le-misure-adottate-da-agenzia-delle-entrate-riscossione/
  • Sospensione dei versamenti tributari e contributivi – Primi chiarimenti http://www.studioangiolini.com/2020/03/18/
  • Emergenza Covid-19, alcune misure approvate con il Decreto Cura Italia http://www.studioangiolini.com/2020/03/17/

→ 11 marzo 2020

  • I punti del protocollo per la sicurezza dei lavoratori http://www.studioangiolini.com/2020/03/14/
  • L’interpretazione confermata dalle FAQ di Unioncamere su apertura in deroga delle attività di cui all’Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 http://www.unioncamere.gov.it/P42A4419C189S123/coronavirus–applicazione-nuove-norme-dpcm-22-marzo-2020.htm
  • Emergenza COVID-19, il D.P.C.M. 11 marzo 2020 http://www.studioangiolini.com/2020/03/11/

→ 9 marzo 2020

  • Emergenza COVID-19, il D.P.C.M. 9 marzo 2020 http://www.studioangiolini.com/2020/03/09/

→ 8 marzo 2020

  • Emergenza COVID-19, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 http://www.studioangiolini.com/2020/03/08/

→ 4 marzo 2020

  • Emergenza COVID-19, il D.P.C.M. 4 marzo 2020 http://www.studioangiolini.com/2020/03/04/

→ 2 marzo 2020

  • D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (1) – Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 http://www.studioangiolini.com/2020/03/02/

→ 1 marzo 2020

  • Emergenza COVID-19, il D.P.C.M. 1° marzo 2020 http://www.studioangiolini.com/2020/03/01/

→ 25 febbraio 2020

  • Emergenza COVID-19, il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 http://www.studioangiolini.com/2020/02/25/

→ 23 febbraio 2020

  • Emergenza COVID-19, il testo del D.P.C.M. 23 febbraio 2020 http://www.studioangiolini.com/2020/02/23/

→ 31 gennaio 2020

  • Delibera Del Consiglio Dei Ministri 31 gennaio 2020 per la dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale fino al 31 luglio 2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg

Tag: covid19 |

Emergenza Covid19 – Accordo sindacale del 23 marzo 2020

25 Marzo 2020 Rassegna Stampa Ultime notizie

Le attività produttive, industriali e commerciali non indicate nell’Allegato 1 del DM Sviluppo Economico 25 marzo 2020 perché considerate NON essenziali né funzionali all’Emergenza Coronavirus, possono continuare solo se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, altrimenti devono essere sospese.

La sospensione è effettiva dal 25 marzo 2020.

Per le attività inizialmente consentite dal DPCM 22 marzo 2020 ma successivamente sospese dal DM Sviluppo Economico 25 marzo 2020, la sospensione è effettiva dal 28 marzo 2020: dal 26 al 28 marzo possono quindi essere compiute le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza).

Per il sostegno al reddito dei lavoratori delle attività edili escluse è stato siglato l’Accordo sindacale del 23 marzo 2020.

Accordo-parti-sociali-23-marzo-2020

Sintesi operativa

Tag: covid19 |

D.P.C.M. 22 marzo 2020 – Comunicazione attività/Richiesta autorizzazione

24 Marzo 2020 Rassegna Stampa Ultime notizie

Comunicazione al Prefetto

Attività connesse e funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei servizi essenziali, dei servizi di pubblica utilità e delle attività produttive di cui all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 (lettera d, art. 1 DPCM 22 marzo 2020)

  • Modulistica relativa alla presentazione delle comunicazioni o delle richieste di autorizzazione per la prosecuzione delle attività da parte delle aziende interessate nei casi stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020

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Ordinanza Dip. Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020

19 Marzo 2020 Rassegna Stampa Fonte: Gazzetta Ufficiale, Ultime notizie

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 652) –  (GU Serie Generale n.74 del 21-03-2020)

Anticipazione dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS
  1. Allo scopo di consentire, a Poste Italiane S.p.a. la gestione dell’accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalita’ compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennita’ di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza di aprile, maggio e giugno 2020 e’ anticipato a decorrere: dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilita’ di aprile 2020; dal 27 al 30 aprile per la mensilita’ di maggio 2020; dal 26 al 30 maggio per la mensilita’ di giugno 2020. Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.
  2. Poste Italiane S.p.a. adotta misure di programmazione dell’accesso agli sportelli dei soggetti titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni di cui al comma 1 idonee a favorire il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, anche attraverso la programmazione dell’accesso agli sportelli dei predetti soggetti nell’arco dei giorni lavorativi precedenti al mese di competenza delle prestazioni medesime.
  3. In relazione ai pagamenti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di riaccredito connesse al decesso del beneficiario della prestazione o al verificarsi di altra causa di estinzione del diritto alla prestazione, nei limiti delle disponibilita’ esistenti sul conto corrente postale o sul libretto postale, nonche’ le disposizioni che regolano il recupero dei trattamenti indebitamente erogati.

DECRETO CURA ITALIA: Sintesi delle principali scadenze

19 Marzo 2020 Rassegna Stampa Ultime notizie

Adempimenti

PROROGHE DL 18/2020

Descrizione

Scadenza originaria Contribuenti con ricavi/compensi < 2 mln €

Contribuenti con ricavi/compensi > 2 mln €

  • Saldo IVA 2019
  • IVA mese di febbraio
  • Ritenute IRPEF lavoro dipendente, contributi e premi INAIL 02/2020

16/03/2020

Proroga al 31 maggio in unica soluzione o 5 rate mensili

20 marzo

  • Ritenute IRPEF lavoro dipendente, contributi e premi INAIL 03/2020
16/04/2020 Proroga al 31 maggio in unica soluzione o 5 rate mensili

Nessuna proroga

  • Versamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle, accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito Inps, altri atti esecutivi emessi dagli enti locali
Unica soluzione entro il 30 giugno 2020
  • Rottamazione ter, saldo e stralcio

Unica soluzione entro il 31 maggio 2020

  • Invio CU

07/03/2020

Proroga al 31 marzo

  • Comunicazione dati 730 precompilato
28/02/2020

Proroga al 31 marzo

  • Ritenute alla fonte e trattenute all’addizionale regionale e comunale

Nessuna proroga

  • Adempimenti tributari dichiarativi, diversi dai versamenti, con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio

Entro il 30 giugno 2020

  • Avvisi bonari rateizzati
  • Dilazione dei ruoli

Secondo il piano di rateizzazione
Nessuna proroga

  • Ritenuta acconto su ricavi o compensi erogati tra il 16 e il 31 marzo 2020 ad agenti e autonomi con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta 2019, che nel mese precedente (febbraio) non abbiano sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato

Il sostituto d’imposto non è tenuto a trattenere le ritenute. Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto devono essere versate dal percettore in unica soluzione entro il 31 maggio in unica soluzione o 5 rate mensili

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Decreto Cura Italia: pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale

18 Marzo 2020 Rassegna Stampa Ultime notizie

In G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è pubblicato il

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18

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Emergenza Covid-19, alcune misure approvate con il Decreto Cura Italia

17 Marzo 2020 Rassegna Stampa Ultime notizie

Il decreto “Cura Italia” è stato varato dal governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus attraverso uno stanziamento di 25 miliardi di euro da destinare al Servizio Sanitario Nazionale, alla Protezione civile, alle famiglie e alle imprese.

In attesa che tale provvedimento venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ecco i titoli del Decreto Legge e una sintesi delle principali misure adottate per famiglie e imprese.

  • TITOLO 1 – Fondi al Sistema Sanitario Nazionale
  • TITOLO 2 – Sostegno a occupazione, reddito dipendente e autonomo
  • TITOLO 3 – Finanziamenti a economia reale
  • TITOLO 4 – Sospensione scadenze e adempimenti fiscali
  • TITOLO 5 – Norme di sostengo aggiuntivo per vari settori.

SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI

SOSPENSIONE TERMINE DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID 19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
PARTITE IVA E AUTONOMI E’ riconosciuta una indennità pari a 600 euro (una tantum) per il mese di marzo in favore dei liberi professionisti titolari di Partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo.
PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.
FONDO PRIMA CASA Sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per la moratoria, fino a 18 mesi, non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
CONGEDI STRAORDINARI E BONUS BABY SITTER A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni. Bonus babysitter da 600 euro, diventano 1000 per il personale sanitario.
PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI Per i dipendenti pubblici e privati con reddito sotto 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Il premio viene dato in via automatica dal datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno.
PERIODO DI QUARANTENA Ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, il periodo trascorso in quarantena viene equiparato a due settimane di malattia. Vengono stabilite dal decreto le modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri sono posti a carico dello Stato.
MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.
SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.

La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.

MISURE FINANZIARIE DI SOSTEGNO Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti.
FONDO MADE IN ITALY Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.
SOSPENSIONE MUTUI REGIONI E ENTI LOCALI Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
FONDO REDDITO DI ULTIMA ISTANZA Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori danneggiati dall’epidemia COVID-19. I dipendenti, gli autonomi e i liberi professionisti (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito non superiore a 10.000 euro.
TERZO SETTORE Prorogati i termini per l’approvazione dei bilanci

 

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Tag: covid19 |

Sospensione dei termini di versamento contributivi e fiscali

16 Marzo 2020 Rassegna Stampa Ultime notizie

Con il decreto Cura Italia approvato in data odierna è stato previsto il congelamento di tutti gli adempimenti contributivi e fiscali in scadenza nella giornata di oggi 16 marzo.
L’adempimento in parola è stato rimodulato come segue:

  1. Imprese e autonomi con ricavi/compensi superiori a 2 milioni di euro, pagamento entro venerdì 20 marzo;
  2. Imprese e autonomi con ricavi/compensi inferiori a 2 milioni di euro, pagamento entro il 31 maggio da effettuarsi in un’unica soluzione oppure in 5 rate di pari importo a partire da maggio 2020.

Tag: covid19 |

Approvato il Decreto Legge CuraItalia per l’emergenza Covid-19

16 Marzo 2020 Rassegna Stampa Ultime notizie

E’ stato approvato il DL CuraItalia per l’emergenza Coronavirus.

In conferenza stampa il Presidente Conte e i Ministri Catalfo e Gualtieri hanno illustrato le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia.

In attesa del testo ufficiale, ecco la bozza.

Tag: covid19 |

Terremoto: in Gazzetta Ufficiale il Decreto che prevede condizioni più agevoli di accesso al Sostegno per l’Inclusione Attiva, nelle zone colpite dal sisma dello scorso anno

17 Agosto 2017 Rassegna Stampa Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ultime notizie

Terremoto: in Gazzetta Ufficiale il Decreto che prevede condizioni più agevoli di accesso al Sostegno per l’Inclusione Attiva, nelle zone colpite dal sisma dello scorso anno

Per le famiglie residenti nei Comuni del cratere, sarà riconosciuto sulla base del solo ISEE e con una soglia di accesso doppia rispetto al resto del Paese

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che prevede condizioni più agevoli di accesso al Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) nelle zone colpite dal sisma dello scorso anno. Il SIA è la misura temporanea di contrasto alla povertà che il Governo ha lanciato nella seconda parte del 2016 come “ponte” verso il Reddito di Inclusione (ReI), lo strumento strutturale di sostegno al reddito delle famiglie in condizione di povertà, nell’ambito di un più ampio progetto di inclusione attiva, che è alle battute finali del suo percorso legislativo e che esordirà effettivamente nel gennaio 2018.

In tutta Italia, il SIA è attualmente riservato ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 3.000 euro e in determinate condizioni di bisogno (in particolare, presenza di figli minorenni, di figli disabili o di donne in stato di gravidanza); il sostegno economico varia a seconda del numero di componenti il nucleo familiare, fino a un massimo di 400 euro mensili per nuclei di 5 o più persone, incrementati di 80 euro in caso di genitore solo.

Con il Decreto appena pubblicato, per le famiglie residenti nei comuni del cosiddetto cratere da almeno due anni al momento degli eventi sismici, il SIA sarà riconosciuto sulla base del solo ISEE e con una soglia doppia rispetto al resto del Paese, pari cioè ad euro 6.000. Particolari deduzioni sono previste nel caso in cui il nucleo familiare sia proprietario di immobili distrutti dal sisma o dichiarati inagibili o soggetti a provvedimenti temporanei di esproprio: per la richiesta del SIA, tali immobili non rileveranno a fini ISEE.
Il sostegno durerà dodici mesi e potrà essere richiesto a partire dal 2 settembre e fino al 31 ottobre.

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