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Archivio Categoria: Fonte: INPS

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Inps: dal 1° aprile le domande dei 600 euro in favore di professionisti e lavoratori autonomi

31 Marzo 2020 Rassegna Stampa Fonte: INPS

Fonte: INPS

Da domani, 1° aprile, sarà possibile inoltrare online le domande per ottenere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia) per i professionisti e i lavoratori autonomi.
Si ribadisce che non si tratta di un click day. Le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato che compare sulla Home page.
L’Inps fornisce le istruzioni sui requisiti richiesti per ottenere l’indennità e sulla modalità di richiesta con la circolare n. 49/2020, pubblicata oggi sul sito.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è prevista in favore di:

  • liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco);
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
  • lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta;
  • lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.

Per il periodo in cui si percepisce l’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
La domanda per ottenere il Bonus potrà essere presentata a partire dal 1°aprile 2020 esclusivamente per via telematica, avvalendosi di una delle seguenti modalità:

  • collegandosi con il sito dell’Istituto e utilizzando l’apposito servizio, cliccando sul banner dedicato presente sulla Home page. Per questa prestazione è previsto l’utilizzo del PIN semplificato. La  domanda di Bonus può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Circolare n. 49 del 30-03-2020 | Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti

Bonus 600 euro partite Iva: l’Inps comunica la decorrenza presentazione della richiesta

28 Marzo 2020 Rassegna Stampa Fonte: INPS

Si informa che le domande per usufruire della prestazione “indennità 600 euro” potranno essere presentate a partire dal primo aprile 2020.

Da quella data è possibile accedere direttamente da qui

 

 

Tag: covid19 |

Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN

27 Marzo 2020 Rassegna Stampa Fonte: INPS

Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN

Messaggio numero 1381 del 26-03-2020

Fonte: INPS

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”) attribuisce all’INPS il compito di attuare le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali.
Anche queste nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica.

L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:

  • PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione  sufficiente un PIN ordinario);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.
Inoltre, per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l’Istituto ha messo in atto un duplice intervento rivolto a:
– semplificare la modalità di compilazione e invio on line per alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
– apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n.18/2020:

  • indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
    continuativa;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori del settore agricolo;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • bonus per i servizi di baby-sitting.

 

 

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DECRETO CURA ITALIA: Le Indennità per emergenza COVID-19

24 Marzo 2020 Rassegna Stampa Fonte: INPS

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
L’Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.
Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

INDENNITÀ COVID 19
Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.
Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi
A tale indennità possono accedere:
✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
✓ Artigiani
✓ Commercianti
✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1°gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

  • possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
  • non siano titolari di pensione.

Indennità lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
  • detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di
    rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

IMPORTANTE
Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito
di cittadinanza.

COME FARE DOMANDA
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.

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Decreto Cura Italia: Comunicato stampa INPS

20 Marzo 2020 Rassegna Stampa Fonte: INPS

Con il comunicato stampa del 19 marzo 2020, l’Inps chiarisce le misure che riguardano il lavoro.

A breve la domanda per il bonus di 600 euro a partite iva e autonomi senza click day. In particolare, l’Inps chiarisce che per questo indennizzo “non c’è nessun click day inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Avremo domande aperte a tutti, ed un giorno di inizio, con un click”.

Comunicato stampa del 19 marzo 2020

 

L’Inps è pronto a dare attuazione a tutte le misure del Decreto Cura Italia.
L’Istituto si trova a gestire 10 miliardi di euro, in poche settimane, per circa 11 milioni di utenti tra cassa integrazione e gli altri strumenti di sostegno al reddito. Uno sforzo più grosso di quello che lo scorso anno ci ha visti impegnati sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100, sia in termini di risorse economiche che in termini di utenti.
Non c’è nessun click day inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Avremo domande aperte a tutti, ed un giorno di inizio, con un click. Purtroppo, c’è stato un grande fraintendimento su questa formula. La spiegheremo meglio a tutti i nostri utenti.
Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo, e ad oggi l’Istituto registra circa 100 mila richieste di congedo con periodi dal 5 marzo.
Le procedure per la Cassa integrazione, sia quella ordinaria che la deroga, sono consolidate e ulteriormente semplificate.
I congedi per la gestione separata, gli autonomi, e i cinque indennizzi per professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi, turismo, agricoli e spettacolo, saranno operativi nei prossimi giorni.
Le procedure e la domanda per il bonus babysitter sono in fase di avvio.

Tag: covid19 |

Contributi Inps dovuti per il 2018

23 Febbraio 2018 Rassegna Stampa Fonte: INPS

L’Inps fornisce le indicazioni e i chiarimenti per il calcolo e il versamento dei contributi dovuti per il 2018 con le circolari N.18 del 31-01-2018 e N.27 del 12-02-2018

PROFESSIONISTI E COLLABORATORI

Nella prima delle due circolari, l’Inps comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti, per il 2018, da professionisti e collaboratori (e figure assimilate), iscritti all’apposita Gestione separata, presso l’Inps (articolo 2, comma 26, legge 335/1995).

Aliquote contributive e di computo per collaboratori e figure assimilate
Per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per il 2018 l’aliquota contributiva e di computo è elevata al 33% (articolo 2, comma 57, legge 92/2012).

Inoltre, a partire dal 1° luglio 2017, per i collaboratori (nonché per assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione, sindaci e revisori), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51% (articolo 7, legge 81/2017 – circolare Inps n. 122/2017).
Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

  • 0,50% (relativa al finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera – articolo 59, comma 16, legge 449/1997 e articolo 1, comma 788, legge 296/2006)
  • 0,22% (articolo 7, Dm 12 luglio 2007 e articolo 1, comma 791, legge 296/2006).

Aliquote contributive e di computo per i liberi professionisti
A partire dal 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25% (articolo 1, comma 165, legge 232/2016).
Continua ad applicarsi, inoltre, l’aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale – articolo 59, comma 16, legge 449/1997 – articolo 7, Dm 12 luglio 2007 – articolo 1, comma 791, Legge 296/2006 – messaggio n. 27090/2007).

Aliquote contributive e di computo per pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i collaboratori (e figure assimilate) e i professionisti, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2018 è confermata al 24% (articolo 1, comma 491, legge 147/2013 – articolo 2, comma 57, legge 92/2012 e articolo 46-bis, comma 1, lettera g, Dl 83/2012).
 

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE ALIQUOTE
2018
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll
34,23%
(33+ 0,72+0,51)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll
33,72%
(33+0,72)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

LIBERI PROFESSIONISTI ALIQUOTE
2018
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72%
(25 Ivs + 0,72)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Ripartizione dell’onere contributivo
Nel caso dei collaboratori, la ripartizione dell’onere contributivo è così fissata:

  • 1/3 – collaboratore
  • 2/3 – committente.

Obbligato al versamento è il committente.

Il pagamento deve essere eseguito:

  • entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso
  • tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le pubbliche amministrazioni.

Nel caso dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018
In base al “principio di cassa allargato”, le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (articolo 51, Tuir).
Di conseguenza, il versamento dei contributi in favore dei collaboratori i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c-bis, Tuir – articolo 34, legge 342/2000) è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 e, quindi, devono essere applicate le aliquote contributive previste per il 2017:

  • 24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria
  • 32,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-Coll oppure, dal 1° luglio 2017, 33,23% per i soggetti obbligati anche ad aliquota Dis-Coll).

Per le modalità e termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2018 si rinvia alle indicazioni contenute nella circolare Inps n. 10/2002.

Massimale e minimale
Per il 2018:

  • il massimale annuo di reddito imponibile è pari a 101.427 euro
  • il minimale annuo di reddito imponibile è pari a 15.710 euro.
REDDITO MINIMO ANNUO ALIQUOTA CONTRIBUTO MINIMO ANNUO
15.710 euro 24% 3.770,40 euro
15.710 euro 25,72% 4.04,612 euro (Ivs 3.927,50)
15.710 euro 33,72% 5.297,412 euro (Ivs 5.184, 30)
15.710 euro 34,23% 5.377, 533 euro (Ivs 5.184, 30)

ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Nella seconda circolare, l’Inps fa il punto della situazione per quanto concerne gli oneri contributivi gravanti per il 2018 su artigiani e commercianti, anche in questo caso indicando le aliquote applicabili, i minimali e massimali di reddito, i criteri di determinazione degli importi dovuti, i termini e le modalità di versamento.

Innanzitutto, l’istituto di previdenza ricorda che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e dei commercianti, per il 2018, sono pari al 24 %.
Anche per il 2018 si applica la riduzione del 50% dei contributi dovuti da coloro che hanno più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Inps (articolo 59, comma 15, legge 449/1997).
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, all’aliquota del 24% si deve sommare lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva (articolo 5, Dlgs 207/1996 – articolo 1, comma 490, lettera b, legge 147/2013).
Inoltre, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di 0,62 euro mensili (articolo 49, comma 1, legge 488/1999).

Contribuzione Ivs sul minimale di reddito
Per il 2018, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dai commercianti è pari a 15.710 euro.

TABELLA – Aliquote 2018

  ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
24% 24,09%

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 annni
N.B.: la riduzione contributiva al 21% (artigiani) e al 21,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

21% 21,09%
TABELLA – Contributo calcolato sul reddito minimale
  ARTIGIANI COMMERCIANTI
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
3.777,84
(3.770,40 Ivs
+ 7,44 maternità)
3.791,98
(3.784,54 Ivs
+ 7,44 maternità)

coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni

3.306,54
(3.299,10 Ivs
+ 7,44 maternità)
3.320,68
(3.313,24 Ivs
+ 7,44 maternità)
TABELLA – Periodi inferiori all’anno solare – contributo sul “minimale” rapportato a mese
  ARTIGIANI COMMERCIANTI
titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
314,82
(314,20 Ivs +
0,62 maternità)
316,00
(315,38 Ivs
+0,62 maternità)

coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni

275,55
(274,93 Ivs +
0,62 maternità)
276,72
(276,10 Ivs +
0,62 maternità)

La circolare ricorda che il minimale di reddito (e il relativo contributo annuo) devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione Ivs sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per il 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nello stesso anno per la quota eccedente il minimale di 15.710 euro annui in base alle aliquote sopra indicate e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2018, a 46.630 euro. Per i redditi superiori a 46.630 euro annui, si applica anche per il 2018 l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

TABELLA – Aliquote 2018

  SCAGLIONE
DI REDDITO
ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e
coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino a 46.630 24% 24,09%
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
da 46.630 25% 25,09%
Coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
fino a 46.630 21% 21,09%
Coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
da 46.630 22% 22,09%

La circolare precisa che il contributo sul reddito eccedente il minimale (“contributo a conguaglio”), sommato al contributo sul minimale di reddito, deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2018.

Massimale imponibile di reddito annuo
Per il 2018 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 77.717 euro.
Tale limite è individuale, cioè va riferito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2018, a 101.427 euro (non frazionabile per mese).

TABELLE – Contributo previdenziale massimo dovuto per l’Ivs

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
  ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
18.962,95
(46.630,00*24%
+31.087,00*25%)
19.032,90
(46.630,00*24,09 %
+31.087,00*25,09%)
coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
16.631,44
(46.630,00*21%
+31.087,00*22%)
16.701,39
(46.630,00*21,09%
+31.087,00 *22,09%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,
iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
  ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori
di età superiore ai 21 anni
24.890,45
(46.630,00*24%
+54.797,00*25%)
24.981,73
(46.630,00*24,09 %
+54.797,00*25,09%)
coadiuvanti/coadiutori
di età non superiore ai 21 anni
21.847,64
(46.630,00*21%
+54.797,00*22%)
1.946,36
(46.630,00*21,09%
+54.797,00*22,09%)

Contribuzione a saldo
Il contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti:

  • deve essere calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza)
  • deve essere rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.

Ne consegue che se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2018, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. In questo caso i contributi possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi (la maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente).

Imprese con collaboratori
Se il titolare si avvale anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

  • imprese familiari legalmente costituite – sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (articolo 230-bis, c.c. e articolo 5, comma 4, Tuir)
  • aziende non costituite in imprese familiari – il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono assoggettati al minimale annuo di reddito.
Pertanto, essi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale Ivs calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.

Regime contributivo agevolato previsto dalla legge di stabilità 2015
Il regime contributivo agevolato introdotto dalla legge di stabilità 2015 è prorogato anche per il 2018.
Come già ribadito in altri documenti di prassi, l’Inps ricorda la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a seguito di specifica istanza presentata dall’interessato che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La disciplina del regime in esame, che prevede una riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2018 ai soggetti che ne hanno già beneficiato nel 2017 e che, in costanza dei requisiti di accesso, non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso.
Coloro che, invece, hanno intrapreso nel 2017 una nuova attività d’impresa, per la quale intendono beneficiare nel 2018 del regime agevolato, devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018.
Coloro che intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Inps la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Termini e modalità di versamento
Infine, la circolare ricorda che i contributi devono essere versati mediante F24, entro le seguenti scadenze:

  • 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.

(Fisco Oggi, 13 febbraio 2018)

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Polo unico per le visite fiscali: possibile fare richiesta online

8 Settembre 2017 Rassegna Stampa Fonte: INPS

In attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, il 1° settembre 2017 entrerà in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva a effettuare visite mediche di controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Il decreto prevede anche la revisione della disciplina del rapporto tra INPS e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni.

Un ulteriore decreto ministeriale procederà all’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità e alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.

Con il messaggio 9 agosto 2017, n. 3265 l’INPS fornisce le prime indicazioni operative su:

  • categorie di dipendenti pubblici interessati;
  • budget complessivo stanziato per il Polo unico per l’anno 2017;
  • disposizione d’ufficio e assegnazione delle visite mediche domiciliari;
  • gestione delle visite mediche di controllo nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale;
  • gestione della reperibilità e assenza del lavoratore;
  • dotazione e distribuzione attuale di medici fiscali;
  • procedure per richiedere le visite mediche di controllo da parte delle pubbliche amministrazioni;
  • compiti e funzioni degli uffici amministrativi e delle Unità Operative Complesse (UOC) e Unità Operative Semplici Territoriali (UOST) delle strutture territoriali competenti.

Artigiani e Commercianti: imposizione contributiva d’imposta 2017

6 Settembre 2017 Rassegna Stampa Fonte: INPS

In riferimento alla circolare INPS 31 gennaio 2017, n. 22, relativa alla contribuzione dovuta dagli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti nel corso dell’anno 2017, si comunica che è stata ultimata una nuova elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti che ancora non abbiano regolarizzato la propria situazione.

Con il messaggio 31 agosto 2017, n. 3383 l’INPS informa che nel servizio online dedicato sono stati predisposti i modelli F24, in versione precompilata, necessari per potere effettuare il versamento della contribuzione.

Agli iscritti, o loro intermediari, che hanno fornito un indirizzo di posta elettronica verrà inviata una email di alert.

Sospensione attività di notifica delle note di rettifica di giugno

12 Agosto 2017 Rassegna Stampa Fonte: INPS, Ultime notizie

[Fonte: Inps]

È stato pubblicato il messaggio 11 agosto 2017, n. 3286 in cui si comunica che, in occasione della coincidenza con il periodo feriale, l’attività di notifica delle note di rettifica di giugno viene interrotta.

Per le rettifiche notificate dal 1° al 20 agosto il termine di scadenza viene prorogato al 30 settembre.

 

INPS: Circolare n.122 – Nuove aliquote contributive Gestione Separata

31 Luglio 2017 Rassegna Stampa Fonte: INPS

L’INPS ha emanato la circolare n. 122 del 28 luglio 2017, con la quale informa che con l’introduzione dell’art. 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Jobs Act Autonomi), sono state introdotte importanti modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute dall’anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla Gestione Separata.

In particolare, la norma ha aggiunto all’articolo 15, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il comma 15-bis:«15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all’anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all’anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”.

Ne consegue che, a decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.

Tale aliquota, infatti, si aggiunge a quelle attualmente in vigore, pari a:

–      32,00 per cento, così come stabilito dall’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

–      0,50 per cento, stabilita dall’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788 della citata legge finanziaria 2007);

–      0,22 per cento disposto dall’art. 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Soggetti interessati ed esclusi

Per espressa previsione normativa, sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui compensi derivano da:

–      Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’art. 50 – comma 1, lett. c bis, DPR n. 917/1986);

–      tutte le collaborazione coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazione occasionali;

–      dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne deriva che restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento i compensi corrisposti come:

–      Componenti commissioni e collegi;

–      Amministratori di enti locali (D.M. 25.5.2001);

–      Venditori porta a porta (art. 19, D. lgs 114/1998);

–      Rapporti occasionali autonomi (legge 326/2003 art. 44);

–      Associati in partecipazione (non ancora cessati);

–      Medici in Formazione specialistica (legge 23 dicembre 2005, n. 266, finanziaria dell’anno 2006, all’articolo 1, comma 300).

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata dalle aziende Committenti, di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, sono fissate come segue:

Codice

Tipo rapporto

Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA

Aliquote
    IVS Mal,mat, anf maternità dis-coll totale
1A  – 1E AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA 32 0,5 0,22 0,51 33,23
             
1B SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA 32 0,5 0,22 0,51 33,23
             
1C REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA 32 0,5 0,22 0,51 33,23
             
1D LIQUIDATORE DI SOCIETA’ 32 0,5 0,22 0,51 33,23
             
02 COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI 32 0,5 0,22 0,51 33,23
             
03 PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI 32 0,5 0,22   32,72
             
04 AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) 32 0,5 0,22   32,72
             
05 DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA… 32 0,5 0,22 0,51 33,23
             
06 CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) 32 0,5 0,22 0,51 33,23
             
07 VENDITORE PORTA A PORTA 32 0,5 0,22   32,72
             
09 RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 326/2003 ART. 44) 32 0,5 0,22   32,72
             
10 CO. CO. E CO. DEI TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O ULTRASESSANTACINQUENNI          
             
11 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. 32 0,5 0,22 0,51 33,23
             
12 RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI 32 0,5 0,22 0,51 33,23
             
13 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE ( dal 2004 al 2015) 32 0,5 0,22   32,72
             
14 FORMAZIONE SPECIALISTICA 32 0,5 0,22   32,72
             
17 CONSULENTE PARLAMENTARE 32 0,5 0,22 0,51 33,23
             
18 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015 32 0,5 0,22 0,51 33,23

Rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi.

Massimale annuo della base contributiva

Le aliquote sopra riportate sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2,  comma 18, della legge n. 335/1995 (per l’anno 2017 pari a € 100.324,00).

L’aliquota del 33,23 per cento esplica la sua efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 1 luglio 2017.

Gestione Separata – art. 2, c. 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Aliquote contributive reddito per l’anno 2017

1 Febbraio 2017 Rassegna Stampa Fonte: INPS, Ultime notizie

inps GS

[Fonte: INPS]

PDFCircolare n.21 del 31/01/2017

1. Aliquote contributive e di computo

L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo e` elevata per l’anno 2017 al 32 per cento.

L’art. 1, comma 165 della Legge  11 dicembre 2016, n. 232 (nota 2) ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva (di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25 per cento.

Per i soggetti già` pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita` 2014) al comma 491 ha modificato quanto già` disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2017, e` confermata al 24 per cento.

Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già` assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità`, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva e` pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).

Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2017 sono complessivamente fissate come segue:

Liberi Professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

25,72%

(25,00 IVS +0,72aliquotaaggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

 

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

32,72%

(32,00 IVS +0,72aliquotaaggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24 %

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n. 7/2007.

2. Ripartizione dell’onere contributivo.

Aziende committenti

Come è noto, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi e` in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.

Liberi professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo e` a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo2016, primo e secondo acconto 2017).

3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2017

L’art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- e` riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2016 (24 per cento per i titolari di pensione e per chi e` gia` assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 31,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).

4. Massimale e Minimale

Massimale

Per l’anno 2017 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, e` pari a € 100.324,00.

Pertanto, le aliquote per il 2017 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2017 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, e` pari a € 15.548,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali e` applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:

  • € 3.998,95 (di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72 per cento
  • € 5.087,31 (di cui € 4.975,36 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 32,72 per cento.
Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo
€ 15.548,00

24%

€ 3.731,52
€ 15.548,00

25,72 %

€ 3.998,95 (IVS 3.887,00)
€ 15.548,00

32,72 %

€ 5.087,31 (IVS 4.975,36)

Come e` noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell’art. 2, comma 29, legge n. 335/95).

Normativa di riferimento

1) Art. 2, comma 57, legge 92/2012

 “All’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l’anno 2012 e per l’anno 2013, al 28 per cento per l’anno 2014, al 30 per cento per l’anno 2015, al 31 per cento per l’anno 2016, al 32 per cento per l’anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2018»”

2) Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (GU n. 297 del 21.12.2019 –  Suppl. Ordinario n. 57)

Art. 1 comma 165

A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2017

1 Febbraio 2017 Rassegna Stampa Fonte: INPS, Ultime notizie

INPS ART-COM

[Fonte: INPS]

PDF Circolare n.22 del 31/01/2017

Premessa

L’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2017, sono pari alla misura del 23,55 %.

Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2017, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 020028 del 5 dicembre 2012.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art. 1, comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

1. Contribuzione IVS sul minimale di reddito

L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016.

L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre, n. 208 (legge di Stabilità), dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”

Conseguentemente, per l’anno 2017, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all’anno 2016 ed è pari a € 15.548,00.

Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell’art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 – moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2017 (€47,68) ed aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39 così come disposto dall’art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

23,55 %

23,64 %

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

20,55 %

20,64 %

La riduzione contributiva al 20,55 % (artigiani) e 20,64% (commercianti)  è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

3.668,99

(3.661,55 IVS + 7,44 maternità)

 

3.682,99

(3.675,55 IVS + 7,44 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

3.202,55

(3.195,11 IVS + 7,44 maternità)

3.216,55

(3.209,11  IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

305,75

(305,13 IVS + 0,62 maternità)

306,92

(306,30  IVS +0,62 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

266,88

(266,26 IVS + 0,62 maternità)

268,05

(267,43  IVS + 0,62 maternità)

Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

2 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2017 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123,00.

Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

 

scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

fino a 46.123,00

23,55 %

23,64 %

da 46.123,00

24,55 %

24,64 %

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino a 46.123,00

20,55 %

20,64 %

da 46.123,00

21,55 %

21,64 %

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2017 (si veda in proposito il seguente punto 4).

3 – Massimale imponibile di reddito annuo.

Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2017 pari a € 46.123,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l’anno 2017, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 76.872,00 (€46.123,00 più € 30.749,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.

Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2017, ad € 100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

18.410,85

(46.123,00*23,55% +30.749,00*24,55%)

18.480,03

(46.123,00*23,64 % +30.749,00*24,64%)

 

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

16.104,69 (46.123,00*20,55% +30.749,00*21,55%)

16.173,87 (46.123,00*20,64% +30.749,00 *21,64%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

24.168,31

(46.123,00*23,55% +54.201,00*24,55%)

24.258,60

(46.123,00*23,64 % +54.201,00*24,64%)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

21.158,59

(46.123,00*20,55% +54.201,00*21,55%)

21.248,88

(46.123,00*20,64% +54.201,00*21,64%)

4 – Contribuzione a saldo

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a.  è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza); 

b.  è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2017, ai redditi 2017, da denunciare al fisco nel 2018). 

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2017, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’art 2 del d.l. 63/2002, come precisato ogni anno dall’Istituto (cfr. da ultimo circolare n. 97/16), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini Irpef possono essere  versati  con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell’importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

Si ribadisce, confermando l’orientamento sinora seguito dall’Istituto ed avallato dal Coordinamento Generale Legale, che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente.

Per quanto attiene all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

5 – Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

a) imprese familiari legalmente costituite:

sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis C.C.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);

b) aziende non costituite in imprese familiari:

il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

6 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

7 – Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità per il 2017) non ha introdotto alcuna modifica in materia di regime contributivo agevolato, introdotto dalla norma sopra citata; conseguentemente detto regime, in assenza di espressa abrogazione, si considera prorogato anche per il 2017, con la medesima portata già illustrata con circolare n. 35/16 per l’anno 2016, alla quale si rinvia per i contenuti di dettaglio.

Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, nel ricordare che la circolare n. 29/15 e la circolare n. 35/16 hanno chiarito la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge, si precisa quanto segue.

Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circolare 35/2016), si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2016 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

8 – Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

  • 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di  reddito; 
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016, primo acconto 2017 e secondo acconto 2017.

Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.

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