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Archivio Categoria: Fonte: Fisco e Tasse

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Fondo per il reddito di ultima istanza ai professionisti iscritti nelle casse professionali

28 Marzo 2020 Rassegna Stampa Fonte: Fisco e Tasse

Fondo per il reddito di ultima istanza ai professionisti iscritti nelle casse professionali

Il Decreto Cura Italia, art. 44 del D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza “ in favore di tutti i lavoratori danneggiati dall’epidemia da Covid 19 che ha determinato conseguenti riduzioni, sospensioni o cessazione della loro attività lavorativa. Con tale previsione, tutti i professionisti iscritte alle Casse private (compresi anche i lavoratori dipendenti a tempo determinato) potranno beneficiare sulla base dei requisiti che saranno disposti con Decreto del Ministero del Lavoro e del MEF, a un contributo economico ancora da definire.

Tra questi rientrano espressamente i professionisti iscritti alle casse professionali private ma solo nel caso che il reddito dell’anno precedente non superi i 10 mila euro.

Prendendo atto che per questi lavoratori autonomi non è stato previsto accesso:
• alla moratoria sui mutui bancari e i leasing (anche se una delle norme europee citate non li esclude. Il punto è controverso)
• al credito d’imposta sui canoni di locazione dell’immobile adibito a studio professionale
• all’indennità di 600 euro per il mese di marzo
• ai bonus fiscali per donazioni in denaro fatte per finanziare interventi sociali finalizzati al contenimento dell’infezione da Covid-19.

Le modalità di attuazione del Fondo per il reddito di ultima istanza dovranno essere stabilite entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto con un decreto attuativo del ministero del lavoro di concerto con quello dell’Economia e in accordo con le associazioni delle Casse professionali che potranno mettere a disposizione anche parte del Fondo interno.

Occorre, attendere però uno o più decreti del Ministero del Lavoro, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia (quindi, il 16 aprile), per definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità.

Tag: covid19 |

Legge di Bilancio 2018: aumenta la non imponibilità per sportivi e musicisti

3 Gennaio 2018 Rassegna Stampa Fonte: Fisco e Tasse

Legge di bilancio 2018: aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche

La Legge di Bilancio 2018 prevede l’aumento del tetto per l’esenzione per compensi di attività musicali e attività sportive da 7.500 euro a 10.000.

In particolare il comma 367 lett. b) dell’unico articolo della Legge di Bilancio 2018, eleva da 7.500 a 10.000 euro l’importo che non concorre a formare il reddito imponibile

  • delle indennità,
  • dei rimborsi forfettari,
  • dei premi,
  • dei compensi

erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche) nonché di quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. A tal fine viene modificato l’articolo 69, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 de 1986).

Tag: compensi, indennità, Legge di Bilancio 2018, rimborsi |

Detrazione degli abbonamenti al trasporto pubblico nella Legge di Bilancio 2018

2 Gennaio 2018 Rassegna Stampa Fonte: Fisco e Tasse

La Legge di bilancio 2018 reintroduce agevolazioni per il trasporto pubblico effettuati direttamente o dal datore di lavoro come benefits

La Legge di bilancio 2018 reintroduce agevolazioni fiscali per gli abbonamenti al trasporto pubblico.

Vengono previste due diverse tipologie di agevolazioni:

• la prima destinata agli abbonamenti effettuati direttamente dalle persone fisiche che tornano a rientrare tra gli oneri detraibili al 19%; si tratta delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro;

• la seconda riguarda i datori di lavoro e prevede che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti  o le spese dallo stesso direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari che si trovano fiscalmente a carico, non concorrono a formare il reddito.

Tag: detrazione fiscale, Legge di Bilancio 2018 |

Residenza fiscale all’estero: niente dichiarazione in Italia

20 Novembre 2017 Rassegna Stampa Fonte: Fisco e Tasse

Redditi di lavoro dipendente e residenza fiscale all’estero, con iscrizione all’AIRE: niente dichiarazione, dice la Cassazione n. 21442/2017

In presenza di redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero, il cittadino italiano, privo di residenza fiscale in patria, non deve dichiarare tali proventi, né corrispondere le imposte nazionali, attesa la prevalenza della norma convenzionale rispetto alla normativa tributaria interna, in caso di contrasto fra le stesse. Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione sezione tributaria nella sentenza N. 21442 del 13 ottobre 2017 … (segue)

Tag: IRPEF, lavoro estero |

Contributo albo autotrasporti 2018: quote e scadenze

13 Novembre 2017 Rassegna Stampa Fonte: Fisco e Tasse

In vigore la nuova delibera del MIT con le quote relative al contributo albo autotrasportatori da versare entro il 31.12.2017

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato la delibera 18.10.2017, pubblicata in G.U. lo scorso 30 ottobre, con cui definisce le quote dovute dalle imprese di autotrasporti per la gestione dell’albo nazionale autotrasportatori, da parte del  Comitato Centrale.

La delibera stabilisce che entro il 31 dicembre  2017,  le imprese iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori alla stessa data, devono versare la quota dovuta sulla base degli importi già in vigore per il 2017. 

Il versamento della quota deve essere effettuato unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico presente sul sito www.alboautotrasporto.it tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay, conto corrente BancoPosta on line.

L’importo è visualizzabile  sul sito stesso e seguendo le istruzioni  in  esso reperibili.
Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il  termine  previsto  l’iscrizione  all’Albo  sarà sospesa.

 RIEPILOGO QUOTE ALBO AUTORASPORTI PER IL 2018  

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all’Albo: € 30,00 

1.2 Ulteriore quota dovuta da ogni impresa  in  relazione al numero di veicoli utilizzati  per l’attività:

  • A  da 2 a 5   € 5,16
  • B  da 6 a 10   € 10,33
  • C  da 11 a 50   € 25,82
  • D  da 51 a 100   € 103,29                        
  • E  da 101 a 200   € 258,23
  • F  superiore a 200   € 516,46

1.3 Ulteriore  quota aggiuntiva dovuta da ogni impresa  per ogni  veicolo con massa complessiva superiore ai 6000 kg:

  •   A    da 6.001 a 11.500 chilogrammi   € 5,16
  •   B   da 11.501 a 26.000 chilogrammi   € 7,75
  •   C    oltre 26.000 chilogrammi   € 10,33

Tag: autotrasporto, autoveicoli |

Antiriciclaggio: i soggetti terzi in aiuto ai professionisti

2 Ottobre 2017 Rassegna Stampa Fonte: Fisco e Tasse

Decreto antiriciclaggio 2017. I professionisti per identificare il cliente, possono rivolgersi a soggetti terzi individuati dal D.Lgs. n. 90/2017 tra gli intermediari finanziari,bancari, professionisti

Si è già avuto modo di parlare degli obblighi di verifica preventiva cui i soggetti obbligati, ex art. 3 D.Lgs. 90/2017, sono tenuti in sede di instaurazione o prosecuzione del rapporto professionale con il cliente. Sul tema il D.Lgs. sull’antiriciclaggio emanato nel 2017 chiarisce che, fermo restando la responsabilità dei soggetti obbligati è loro consentito ricorrere a terzi per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, circa l’identità del cliente e/o del titolare effettivo ovvero per l’acquisizione e valutazione di informazioni relative allo scopo, alla natura di rapporto e prestazione.

Ma la scelta di soggetti terzi, cui delegare i compiti di adeguata verifica, non è libera. Infatti il legislatore individua in forma chiara e specifica, coloro che possono assumere tale ruolo, ossia:

  • gli intermediari bancari e finanziari;
  • gli agenti in attività finanziaria, limitatamente alle operazioni di importo inferiore a € 15.000, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;
  • gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri ovvero in Paesi terzi, fermo restando il divieto di avvalersi di soggetti aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio (ex art. 29);
  • altri professionisti.

Il terzo, a seguito dell’attività di verifica svolta per conto del soggetto obbligato, dovrà trasmettere allo stesso, idonea attestazione. L’attestazione in questione dovrà:

  • essere univocamente riconducibile al terzo;
  • attestare la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto cui l’attestazione si riferisce;
  • contenere la dichiarazione con cui la parte terza attesti di aver correttamente assolto il compito affidatogli dal soggetto obbligato, operando direttamente nell’ambito di un rapporto continuativo o dell’esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un’operazione occasionale;

Si rileva che, le modalità di attestazione, potranno subire modifiche a seguito delle disposizioni fornite dalle Autorità di vigilanza di settore.

I terzi sono inoltre tenuti a trasmettere senza ritardo, agli obbligati che ne abbiano fatto richiesta, copia dei documenti acquisiti, anche al fine di porre i richiedenti nella condizione di poter accedere alle informazioni utili ad adempiere gli obblighi previsti dall’ art.18 del D.Lgs sull’antiriciclaggio, rubricato “Contenuto degli obblighi di adeguata verifica”. 

Ai soggetti obbligati, invece, spetterà successivamente il compito di:

  • verificare la veridicità dei documenti ricevuti, ovviamente nei limiti della diligenza professionale;
  • valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti, ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

In caso di dubbi circa l’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, gli obbligati provvedono (in proprio) all’identificazione e all’adeguata verifica. Nel caso di rapporti continuativi relativi all’erogazione di credito al consumo, leasing o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d’Italia, l’identificazione potrà essere effettuata anche da collaboratori esterni, appositamente convenzionati con l’intermediario. 

Tag: antiriciclaggio |

Antiriciclaggio: Obblighi di adeguata identificazione del titolare effettivo

21 Settembre 2017 Rassegna Stampa Fonte: Fisco e Tasse

Gli obblighi di adeguata verifica, prescritti dal D.Lgs n.231/2007 come modificato dal D.Lgs. n.90/2017, impongono a commercialisti, notai, avvocati, associazioni di categoria, patronati, CAF e altri soggetti obbligati ex art. 3, di procedere all’identificazione del cliente o del titolare effettivo. Il titolare effettivo è la persona fisica, diversa dal cliente, nel cui interesse la prestazione professionale è resa o l’operazione è effettuata.

Premesso che l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è realizzabile anche in sua assenza, contestualmente all’identificazione del cliente, osserviamo che la procedura di identificazione cui sono tenuti i soggetti obbligati, può essere realizzata:

– sia in presenza di una persona fisica (effettivo cliente ovvero soggetto esecutore, dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato) e consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente.

– sia in assenza di una persona fisica:

  • per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati utili per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
  • per i clienti in possesso di un’identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nonché di un’identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale;
  • per i clienti i cui dati identificativi risultino da una dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana;
  • per i clienti già identificati, a causa dell’esistenza di un pregresso rapporto o prestazione professionale prestata dal soggetto obbligato;
  • per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore;

In particolare si rileva che:

– quando il cliente è una persona fisica, i dati identificativi saranno reperiti mediante:

  • documento d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente, ai sensi della normativa vigente;
  • documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  • titolo di rappresentanza, nel caso di esecutori mandatari.

– quando il cliente non è una persona fisica, l’art. 20 del D.Lgs 231/2007 chiarisce che: il titolare effettivo sarà la persona fisica (o persone fisiche) cui, in ultima istanza, è attribuita la proprietà diretta o indiretta ovvero il controllo. La norma richiama, in modo specifico, il caso in cui il cliente sia una società di capitali. In tal caso:

  • costituisce indicazione di proprietà diretta, la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  • costituisce indicazione di proprietà indiretta, la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Ove, dall’esame dell’assetto proprietario non sia possibile risalire in maniera univoca all’identità di colui cui è attribuita la proprietà diretta o indiretta dell’ente, dovrà intendersi quale titolare effettivo, la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo:

  • della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  • dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
  • di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Tuttavia, ove dall’applicazione dei criteri su indicati non sia comunque possibile risalire in maniera univoca all’identità dei titolari effettivi, costoro saranno fatti coincidere con la persona o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

– nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al D.P.R. n. 361/2000, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:

  • i fondatori, ove in vita;
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Insieme con i documenti utili all’identificazione, il soggetto cliente dovrà anche fornire una dichiarazione antiriciclaggio da lui sottoscritta, ex art. 22, D.Lgs. 231/2007.

L’eventuale violazione degli obblighi di adeguata verifica da parte dei soggetti obbligati ex art.3, comporta per gli stessi l’applicazione delle sanzioni ex. 56 commi 1 e 2, ossia:

  • la sanzione amministrativa  pari a € 2.000, in caso di violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore;
  • la sanzione amministrativa pecuniaria € 2.500 a € 50.000, fuori dei casi di cui al comma 1, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.

Tag: antiriciclaggio |

Nuovo spesometro trimestrale 2017: istruzioni, scadenze, sanzioni

14 Settembre 2017 Rassegna Stampa Fonte: Fisco e Tasse

di Gesuato Elisabetta

Il Mef annuncia: proroga al 28 settembre 2017 della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro).

L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 slitta dal 18 al 28 settembre 2017. Ad annunciarlo il Mef, con il comunicato stampa del 1° settembre 2017 (per una conferma ufficiale occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm di proroga).

Si tratta del nuovo spesometro, così come modificato dal D.l. 193/2016. Nuova è la cadenza dell’obbligo, non più annuale ma semestrale (trimestrale dal 2018), ma nuove sono anche le modalità di trasmissione, non più il modello di comunicazione polivalente ma la nuova piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, che consente la predisposizione di un file  in formato XML.

Le differenze rispetto al vecchio spesometro riguardano anche i dati da indicare nella comunicazione e i soggetti interessati, come si vedrà di seguito.

Nuovo spesometro semestrale 2017: esoneri

Tutti i soggetti passivi Iva devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Sono esonerati:

  • i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 comma 6 DPR 633/72) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73;
  • coloro che hanno optato per il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate (art. 1 comma 3 D.lgs. 127/2015);
  • i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014);
  • i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;

Le associazioni e gli altri soggetti che adottano il regime forfetario previsto dalla L. 398/1991 devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, che rientrano nel regime agevolato.

Le amministrazioni pubbliche devono inviare solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, che non sono state trasmesse con il Sistema di Interscambio (Sdl).

I curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita, o in liquidazione coatta amministrativa, con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. A precisarlo l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 12.09.2017. E’ prevista come la facoltà di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, di cui i curatori o i commissari liquidatori siano entrati in possesso ai fini dell’assolvimento dei propri incarichi.

Nuovo spesometro semestrale 2017: operazioni da comunicare ed esclusioni

Nella comunicazione devono essere indicati i dati di:

  • tutte le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione;
  • tutte le fatture d’acquisto, comprese le bollette doganali;

compresi i dati relativi alle loro variazioni.

Ai fini della compilazione della comunicazione occorrerà fare riferimento alla data di emissione, per le fatture emesse, e alla data di registrazione per le quelle d’acquisto. In deroga a questa regola, gli autotrasportatori che possono registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo all’emissione, faranno riferimento alla data di registrazione non solo per le fatture passive ma anche per le fatture attive.

Rispetto al vecchio spesometro non sono previsti importi minimi da indicare. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:

  • i documenti diversi dalle fatture, quali ad esempio scontrini, schede carburanti, ricevute fiscali, non sono oggetto di comunicazione (diversamente dal vecchio spesometro, secondo cui dovevano essere comunicate le operazioni non documentate da fattura se di importo non inferiore a 3.600 euro);
  • le fatture trasmesse mediante il sistema di interscambio (Sdl), poiché tramite questo sistema l’Agenzia delle Entrate è già in possesso dei contenuti delle fatture;
  • i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.). La conferma è arrivata con il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 12.09.2017. Nessun problema tuttavia per coloro che effettueranno l’invio anche con i dati delle fatture tramesse al STS: l’Agenzia in ogni caso accoglierà ed eviterà la duplicazione delle informazioni.

Rientrano nell’obbligo di comunicazione:

  • le operazioni non rilevanti Iva per mancanza del requisito di territorialità (artt. 7 e ss. del DPR 633/72);
  • le fatture di importo inferiore a 300 Euro per le quali è prevista la facoltà di registrazione tramite documento riepilogativo, indipendentemente dalla modalità di registrazione;
  • le fatture emesse e annotate (o da annotare) del registro dei corrispettivi;
  • le fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono dei regimi agevolati forfetario/minimi, che non evidenziano l’Iva in fattura.

Nuovo spesometro semestrale 2017: scadenze e modalità di invio

Il nuovo spesometro deve essere trasmesso entro il:

  • 28.09.2017 per il primo semestre 2017, secondo quanto annunciato dal comunicato stampa del Mef del 1° settembre 2017, cheanticipa i contenuti di un Dpcm di prossima pubblicazione (pubblicazione necessaria per avere una conferma ufficiale della proroga);
  • 28.02.2018 per il secondo semestre 2017.

Il 10.04.2017 e 20.04.2017, ricordiamo, è stato inviato lo spesometro relativo alle operazioni del 2016, secondo le regole previgenti.

La comunicazione può essere inviata solo in forma analitica (diversamente dal vecchio spesometro in cui era consentita anche la forma aggregata), indicando:

  • i dati dei soggetti coinvolti nella fattura;
  • la data e il numero di fattura;
  • la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta;
  • la tipologia di operazione ai fini Iva.

Maggiori indicazioni sulle modalità di compilazione sono state fornite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017, con la Circolare 1/E del 07.02.2017, e con la Risoluzione 87/E del 5.7.2017.

L’invio del file (XML o Zip, contentente più file XML) può avvenire tramite la piattaforma gratuita “Fatture e Corrispettivi“, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali Entratel o Fisconline, nel rispetto delle regole previste con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017. Si rimanda a tale provvedimento per ulteriori approfondimenti in merito all’invio del file dei dati.

Nuovo spesometro semestrale 2017: sanzioni

Il mancato  o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017).

Se l’invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è dimezzata (1 Euro per ciascuna fattura, per un massimo di 500 Euro a trimestre).

E’ possibile, comunque, applicare l’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si provvede al versamento della sanzione.

In caso di ravvedimento è importante ricordare che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:

  • entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
  • oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).

Questo significa che, per capire quale sanzione prendere a riferimento, occorre individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati (che potrebbe non coincidere con il momento di versamento della sanzione).

Di seguito un riepilogo in forma tabellare, prendendo a riferimento lo spesometro con scadenza il 18.09.2017:

REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI ENTRO IL 03.10.2017

(entro 15 giorni)

Termine versamento sanzione

Sanzione

Esempio

(su 180 fatture)

Entro 90 giorni

Riduzione di 1/9

Di 1 Euro a fattura con il massimo di 500

20 Euro (180/9)

Entro il 18.12.2017

Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione

Riduzione di 1/8

22,5 Euro (180/8)

Dal 19.12.2017 al 18.09.2018

Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/7

25,71 Euro (180/7)

Dal 19.09.2018 al 18.09.2019

Oltre 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/6

30 Euro (180/6)

Dal 19.09.2019

Dopo la contestazione della violazione

Riduzione di 1/5

36 Euro (180/5)

 

REGOLARIZZAZIONE INVIO COMUNICAZIONE DEI DATI DOPO IL 03.10.2017

(oltre 15 giorni)

Termine versamento sanzione

Sanzione

Esempio

(su 180 fatture)

Entro 90 giorni

Riduzione di 1/9

Di 2 Euro a fattura con il massimo di 1.000

40 Euro (180*2/9)

Entro il 18.12.2017

Dal 91° giorno all’anno successivo alla violazione

Riduzione di 1/8

45 Euro (180*2/8)

Dal 19.12.2017 al 18.09.2018

Oltre il primo anno e fino a 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/7

51,43 Euro (180*2/7)

Dal 19.09.2018 al 18.09.2019

Oltre 2 anni dalla violazione

Riduzione di 1/6

60 Euro (180*2/6)

Dal 19.09.2019

Dopo la contestazione della violazione

Riduzione di 1/5

72 Euro (180*2/5)

 

Tag: ravvedimento operoso, spesometro |

Spesometro 2017: come compilare la comunicazione fatture emesse e ricevute

14 Settembre 2017 Rassegna Stampa Fonte: Fisco e Tasse

⇒ SPESOMETRO SEMESTRALE 2017

Scadenza prorogata al 28.9.2017

Soggetti obbligati

Sono in generale obbligati tutti i soggetti Iva.

Soggetti esonerati
– i contribuenti forfettari ed i contribuenti minimi;
– i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 c. 6 Dpr 633/72 ma solo se possessori di terreni situati nelle zone montane (cioè almeno il 51% dei terreni deve essere oltre 700 m. slm, oppure i terreni devono essere compresi nell’elenco dei territori montani della Commissione censuaria centrale, oppure i terreni devono far parte dei comprensori di bonifica montana);
– le pubbliche amministrazioni;
– i contribuenti che hanno aderito all’invio telematico di ogni fattura attraverso il sistema SdI;
– i contribuenti che invieranno gli stessi dati entro il 31.1.2018 al sistema STS (es.: medici, odontoiatri, ecc.). 

⇒ Dati da inviare con lo SPESOMETRO 2017

In generale bisogna inviare in forma analitica i dati di ogni fattura emessa o ricevuta nel 1° semestre 2017.

In particolare:
– per le fatture emesse conta la data di emissione e vanno comunicate anche quelle annotate nel registro dei corrispettivi;
– per le fatture e le bollette doganali ricevute, annotate nel registro Iva acquisti (comprese quelle ricevute da soggetti forfettari o minimi) conta non la data del documento bensì la data di registrazione: ad es. una fattura d’acquisto datata 30.6.2017 e registrata l’1.7.2017 va indicata nello spesometro del 2° semestre 2017;
– vanno indicati anche i dati delle note di variazione (note credito o debito);
– vanno indicate anche tutte le fatture d’importo inferiore a € 300 contenute nel  documento riepilogativo registrato ex art. 6 Dpr 695/96;
– in caso di fatture cointestate a due soggetti vanno riportati i dati identificativi fiscali di uno solo dei due.

Esclusioni
– non essendo fatture, non vanno comunicati i dati delle schede carburanti, delle ricevute fiscali o degli scontrini;
– sarebbe inoltre possibile non comunicare i dati delle fatture elettroniche transitate per il SDI, ma se più agevole si possono ricomprendere nello spesometro;
– dimentichiamo infine tutte le esclusioni viste l’anno scorso (fatture Enel, Gas, Telefonia, sopra o sotto i 3.600 euro, ecc.) perche’ quest’anno il nostro sempre piu’ curioso Fisco vuole i dati di tutte le fatture, a prescindere dall’importo.

⇒ Le complicazioni nella compilazione dello Spesometro

Sono numerose, c’era da aspettarselo.

Vediamo i vari casi ed i campi da compilare.

  • Intanto se non si è in possesso della sede legale della controparte e’ possibile indicare “Dato assente”.
  • Per le fatture emesse occorre indicare, nel campo “Numero”, il numero da noi attribuito alla fattura.
  • Per le fatture ricevute non c’è l’obbligo in fase di registrazione Iva di indicare il numero attribuito dal fornitore, pertanto nel campo “Numero” si può indicare il valore “0” (zero).

Campo “Tipologia del documento”: qui cominciano i rompicapi; infatti occorre codificare i documenti come segue:

  • Fattura TD01
  • Nota di credito TD04
  • Nota di debito    TD05    
  • Fattura acquisto IntraUE di beni     TD10
  • Fattura acquisto IntraUE di servizi     TD11
  • Fattura semplificata TD07
  • Nota di credito semplificata TD08

Fatture emesse e Natura dell’operazione: il campo “Natura” e’ un campo che va usato solo in alternativa al campo “Imposta”, quindi solo quando la fattura non ha Iva.

Ecco la codifica da utilizzare per le fatture emesse, valida anche per le fatture ricevute:

  • Esclusa art. 15 Dpr 633/72 N1
  • Non soggetta ad Iva (art. 74/633, fatture da forfettari o minimi, prestazioni di servizi senza Iva art. 7-ter Dpr 633/72) N2
  • Non imponibile (esportazione art. 8/633, cessione intracomunitaria di beni art. 41, cessione ad esportatori abituali) N3
  • Esente (es. prestazioni sanitarie) N4
  • Regime margine/editoria/agenzie di viaggio N5
  • Inversione contabile / Reverse charge N6
  • Altri casi (telecomunicazioni, radiodiffusione, vendite a distanza, Moss, ecc.) N7
  • Operazioni in Split Payment: si deve indicare l’aliquota Iva e l’Iva, ma nel campo “Esigibilita’ Iva” va indicato “S”.

Fatture ricevute e Natura dell’operazione: i codici sono gli stessi sopra visti per le fatture emesse.

Attenzione: in caso di fatture ricevute soggette a reverse charge (acquisti Intra, di rottami, cellulari, tablet PC, laptop, pulizie, lavori edili, ecc.) l’acquirente ha l’obbligo di integrarle con l’Iva ed annotarle due volte, prima nel Registro acquisti poi in quello vendite. Naturalmente si tratta di un acquisto per cui i dati da comunicare sono solo quelli inerenti la fattura ricevuta, indicando nel campo “Natura” il codice N6 e compilando i campi “Imposta” e “aliquota”.

In caso di autofattura emessa a seguito dell’acquisto di beni/servizi da soggetto ExtraUE, i relativi dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando l’Iva e nel campo “Natura” il codice “N6”.
In caso di autofattura emessa per regolarizzare l’omessa o errata fattura del fornitore, i dati vanno inseriti nella sezione delle fatture ricevute, indicando l’Iva e non compilando il campo “Natura”.

Le bolle doganali
Le complicazioni aumentano. Vediamo le regole che fervide menti hanno strologato per le bollette doganali.
– i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Codice” del cedente/prestatore vanno obbligatoriamente sempre compilati, anche se il secondo campo in caso di fornitore ExtraUE non viene controllato;
– solo per il 2017 e’consentito compilare il primo campo con “OO” ed il secondo con undici “9”;
– va indicato l’Ufficio doganale che ha emesso la bolla.

Dati dei soggetti non residenti
Se privi del codice fiscale si indicano le generalita’ e lo Stato estero, se persone fisiche, la ragione sociale e la sede se soggetti diversi da persone fisiche; se la sede e’ ignota e’ possibile indicare “Dato assente”.

Campo “detraibile” e “deducibile”
Questi dati sono facoltativi per cui non vediamo per quale motivo sprecare fatica invano. Lasciamoli in bianco.

Sanzioni in caso di omesso invio dello spesometro
La sanzione ammonta ad € 2 per fattura, col massimo di € 1.000 per trimestre.
E’ possibile il ravvedimento, nel qual caso le sanzioni si riducono.

Tag: comunicazioni iva, spesometro |

Obblighi di verifica sul cliente previsti dal decreto sull’antiriciclaggio

13 Settembre 2017 Rassegna Stampa Fonte: Fisco e Tasse

Il decreto antiriciclaggio nel prevedere gli obblighi di verifica sul cliente, ne fissa circostanze, modalità, tempi ed esoneri: tra gli obbligati commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati

 

L’art. 17 del D.lgs.231/07, come modificato dal D.Lgs n.90/2017, dispone a carico di quei soggetti che sono indicati all’art. 3 come “soggetti obbligati” tra i quali rientrano: 

  • i commercialisti ed esperti contabili
  • i consulenti del lavoro
  •  enti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivita’ in materia di contabilita’ e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
  • i notai e gli avvocati

l’onere di procedere ad una verifica adeguata del cliente titolare effettivo di un dato rapporto o operazione.

Tale onere, da realizzarsi prima del conferimento dell’incarico o dell’esecuzione dell’operazione occasionale o in un momento successivo (quando il basso rischio di riciclaggio lo consente), ricorre:

  • in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
  • in occasione del mutamento del livello di rischio, rispetto all’ultima adeguata verifica effettuata nei confronti di chi è già cliente;
  • in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, posta in essere dal cliente, che comporti lo spostamento di somme, pari o superiore a € 15.000, realizzata mediante una o più operazioni collegate tra loro ovvero tramite il trasferimento di fondi (come definito dall’art.3, par.1, punto 9 del Regolamento (UE) 2015/847) superiore a € 1.000;
  • quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
  • quando vi sono dubbi circa la veridicità o l’adeguatezza dei dati identificativi del cliente;
  • (per i prestatori di servizi di gioco) in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 231/07.

I soggetti obbligati, sono tenuti ad adottare misure di adeguata verifica della clientela, proporzionali all’entità dei rischi e a dimostrare alle autorità (e organismi) preposti, che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nell’esaminare l’entità delle misure di verifica da adottare, i soggetti obbligati terranno conto:

– con riferimento al cliente:

  • della natura giuridica;
  • della prevalente attività svolta;
  • la localizzazione territoriale del cliente e della controparte;
  • il comportamento tenuto in fase di compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

– con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

  • della tipologia, modalità di svolgimento, durata, frequenza, volume e ragionevolezza dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
  • dell’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Le procedure di verifica dovranno essere completate entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico.

L’obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo, non grava sui professionisti sino al momento dell’incarico ove chiamati ad esaminare la posizione giuridica del cliente o incaricati di compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, compresa la consulenza finalizzata a valutare se intentarlo o evitarlo.
Inoltre non è disposto il rispetto dell’onere di verifica quando l’incarico riguardi la mera redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale svolti da consulenti del lavoro.

 

Tag: antiriciclaggio |

Spesometro 2017: ecco chi sono i soggetti esonerati

7 Settembre 2017 Rassegna Stampa Fonte: Fisco e Tasse

Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “spesometro) è stato prorogato con un comunicato MEF dal 18 al 28 settembre. Com’è noto, questo adempimento è stato introdotto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017 (D.L. 193/2016), che ha modificato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (razionalizzando una serie di adempimenti comunicativi verso l’Agenzia delle entrate).
L’adempimento riguarda tutti i titolari di partita Iva, mentre ne sono invece esonerati i seguenti soggetti.

Soggetti con esonero totale

  • contribuenti in regime forfettario ed in regime dei minimi (per qualsiasi operazione, attiva o passiva, ivi inclusi gli acquisti in reverse charge);
  • produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 c. 6 Dpr 633/1972) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 Dpr 601/73;
  • contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse/ricevute (art. 1 c. 3 D.Lgs. n. 127/2015) o dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 c. 1 D.Lgs. n. 127/2015)

Soggetti con esonero parziale

  • agricoltori esonerati (volume d’affari inferiore a € 7.000) ubicati in zone non montane. Devono trasmettere solo le (auto)fatture emesse dai propri clienti i quali hanno l’obbligo di consegnarne una copia all’agricoltore;
  • soggetti in regime di Legge n. 398/91 (es. associazioni sportive dilettantistiche). Devono trasmettere solo le fatture emesse rientranti nell’attività commerciale;
  • dettaglianti che hanno esercitato solo l’opzione per la trasmissione elettronica dei dati dei corrispettivi (non delle fatture) hanno l’obbligo dello spesometro.

Attenzione: i contribuenti che hanno:

  • inviato le fatture emesse,
  • ricevuto le fatture d’acquisto,

elettronicamente tramite il Sistema d’interscambio, non sono obbligati ad includere i dati di dette fatture nello spesometro. Tuttavia, possono includere nello spesometro i dati di tutte le fatture (anche quelle transitate tramite SdI).

Comunicazione redditi 2013: come versare in caso di anomalie

4 Settembre 2017 Rassegna Stampa Fonte: Fisco e Tasse

Le Entrate hanno inviato lettere di compliance per i redditi 2013 : ecco come versare gli importi per regolarizzarsi

Per versare le somme dovute (maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta) deve essere utilizzato il modello F24, disponibile, con le relative istruzioni di compilazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’apposito campo del modello F24 va riportato il “codice atto” indicato in alto a sinistra nella lettera ricevuta.

ATTENZIONE: Il versamento delle somme dovute non può essere rateizzato. Inoltre, le singole voci relative a maggiore imposta, interessi e sanzione devono essere indicati in maniera distinta nei vari campi del modello F24, utilizzando gli specifici codici tributo.

La sanzione da versare con il ravvedimento è ridotta a 1/6 della misura minima.  Pertanto, nei casi di dichiarazione infedele, sarà pari al 15% della maggiore imposta che risulta dalla dichiarazione integrativa (la sanzione ordinaria, infatti, va da un minimo del 90% a un massimo del 180% delle maggiori imposte dovute).  

La sanzione ordinaria è più elevata quando si omette o si dichiara in parte un canone di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”. Infatti, in tali casi la sanzione ordinaria per infedele dichiarazione va:

  1. da un minimo del 180% a un massimo del 360%, se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente
  2. da un minimo del 240% a un massimo del 480%, in caso di omessa indicazione.

Quindi, se nella lettera ricevuta dall’Agenzia sono indicati redditi di questo tipo, perché nella dichiarazione originaria non sono stati dichiarati in tutto o in parte canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, la sanzione ridotta da versare con il ravvedimento sarà pari:

  • al 30% (1/6 di 180%), nel primo caso
  • al 40% (1/6 di 240%), nel secondo caso.

Gli interessi da versare vanno calcolati, invece, al tasso legale annuo vigente, rapportato ai giorni di ritardo. 

Tag: ravvedimento operoso |
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