Misure nazionali per la gestione dell’Emergenza Coronavirus

MISURE NAZIONALI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

PAGINA IN AGGIORNAMENTO (u.agg. 26 marzo 2020)

FAQ del Governo
Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Comunicazioni di smart working ai sensi del DPCM del 1° Marzo 2020

Ministero dell’Interno
Le regole per gli spostamenti

Regione Abruzzo https://www.regione.abruzzo.it/archivio-avvisi

IL QUADRO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI VIGENTI

25 marzo 2020

23 marzo 2020

22 marzo 2020

20 marzo 2020

19 marzo 2020

17 marzo 2020

11 marzo 2020

9 marzo 2020

8 marzo 2020

4 marzo 2020

2 marzo 2020

1 marzo 2020

25 febbraio 2020

23 febbraio 2020

31 gennaio 2020

Modifiche al DPCM 22/03/2020 – Nuovi codici ATECO per le attività essenziali

E’ stato pubblicato il DM 25.03.2020 del MISE e del MEF recante modifiche dei Codici Ateco di cui all’allegato 1 del DPCM dello scorso 22 marzo,  che sostituisce la lista delle attività che possono proseguire anche in questo periodo.

L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.

2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:

  • a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computertelefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
  • c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

DM-MiSE-25_marzo_2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto-legge, in vigore dal 26 marzo 2020, si compone di 6 articoli:

Art. 1 – Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
Art. 2 – Attuazione delle misure di contenimento
Art. 3 – Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale
Art. 4 – Sanzioni e controlli
Art. 5 – Disposizioni finali
Art. 6 – Entrata in vigore

Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, e con possibilita’ di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.

2. Ai sensi e per le finalita’ di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita’ di esso, una o piu’ tra le seguenti misure:

  • a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita’ di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre
    specifiche ragioni;
  • b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
  • c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche’ rispetto al territorio nazionale;
  • d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
  • e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche’ risultate positive al virus;
  • f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
  • h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
  • i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
  • l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale, salva la possibilita’ di svolgimento a distanza;
  • m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita’ di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche’ di disciplinare le modalita’ di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • n) limitazione o sospensione delle attivita’ ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
  • o) possibilita’ di disporre o di affidare alle competenti autorita’ statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche’ di trasporto pubblico locale;
  • p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita’ didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita’ e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani, nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita’ formative o prove di esame, ferma la possibilita’ del loro svolgimento di attivita’ in modalita’ a distanza;
  • q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
  • r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
  • s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita’ indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita’ di lavoro agile;
  • t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita’ di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita’ a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia’ ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita’ di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
  • u) limitazione o sospensione delle attivita’ commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita’ da espletare con modalita’ idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • v) limitazione o sospensione delle attivita’ di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche’ di consumo sul posto dialimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  • z) limitazione o sospensione di altre attivita’ d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonche’ di lavoro autonomo, con possibilita’ di esclusione dei servizi di pubblica necessita’ previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
  • aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita’;
  • bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
  • cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonche’ agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
  • dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’ o dal Ministro della salute;
  • ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
  • ff) predisposizione di modalita’ di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
  • gg) previsione che le attivita’ consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita’, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita’ economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita’ pubbliche specificamente individuate.

3. Per la durata dell’emergenza di cui al comma 1, puo’ essere imposto lo svolgimento delle attivita’ non oggetto di sospensione in conseguenza dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio’ sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettivita’ e la pubblica utilita’, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalita’, le parti sociali interessate.

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19.