Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

L’articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.”.
Il successivo comma 2 del richiamato articolo 65 stabilisce che “Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”.
Tanto premesso, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

  • “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi –
    articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

Risoluzione_n_13_del_20_03_2020

Emergenza coronavirus: le nuove misure restrittive in Gazzetta Ufficiale

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020.
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale.

È in vigore il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di prima necessità e i servizi essenziali.

Per quanto concerne gli spostamenti, il decreto prevede all’art 1 punto b): è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse.

Sul punto era intervenuta nella giornata di ieri l’ordinanza Interno-Salute adottata in attesa del nuovo DPCM.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino la 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

DPCM 22 marzo 2020

 

PRESENTAZIONE TELEMATICA MODELLI INTRA – RINVIO AL 30 GIUGNO 2020

Fonte: Agenzia delle Dogane

L’articolo 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per “i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020”.
Rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all’articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.
Tale adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

DPCM 22 marzo 2020: Codici ATECO delle attività essenziali non sospese

Nel decreto firmato il 22 marzo dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte viene allegato l’elenco delle attività essenziali che restano aperte. Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.

Ecco i settori con i codici ATECO che possono continuare l’attività.

L’elenco dei codici ATECO può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

ALLEGATO 1